Onorario professionale: la condanna al pagamento delle spese di lite può essere legittimamente emessa a carico della parte soccombente anche d’ufficio

Redazione 07/06/12
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Biancamaria Consales

Così ha deciso la seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 9061 depositata il 5 giugno 2012, pronunciandosi sul ricorso proposto da un legale cui il tribunale, adito ai sensi dell’art. 26 della legge fallimentare in sede di reclamo proposto dallo stesso legale, non aveva liquidato talune prestazioni professionali difensive da lui svolte, in favore di un fallimento.

Nella fattispecie, la parcella in questione riguardava la sola attività professionale successiva alla presentazione dei motivi di appello in relazione alla quale già era stato pagato dalla curatela. Secondo il tribunale, il legale non aveva provato alcune voci della parcella che erano state oggetto di contestazione; il ricorrente aveva invece sostenuto che si trattava di voci forfettarie (diritti ed onorari per corrispondenza informativa, consultazione cliente, ricerca documenti, accessi a pubblici uffici etc.), in relazione alle quali non è necessaria alcuna prova specifica.

Gli ermellini hanno affermato che il regolamento delle spese è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, per cui la condanna al pagamento delle spese di lite, può essere legittimamente emessa a carico della parte soccombente, anche d’ufficio, in mancanza di una esplicita volontà di quest’ultima a rinunziarvi.

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