Onorario avvocati: in caso di transazione il valore della causa si determina con riguardo alla somma effettivamente corrisposta e non a quella originariamente richiesta

Redazione 18/02/13
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Biancamaria Consales

È la decisione della terza sezione civile della Corte di Cassazione, che con sentenza n. 3660 del 14 febbraio 2013, ha rigettato il ricorso di un avvocato il quale sosteneva che il parametro di riferimento per la liquidazione delle spettanze professionale dovesse essere in relazione a quanto richiesto al momento della domanda e non alla successiva transazione (nella fattispecie intervenuta in una causa di lavoro).

“Nella determinazione degli onorari dell’avvocato in una lite conclusasi con una transazione, poiché per la sussistenza delle reciproche concessioni ciascuna parte non è né vincitrice né perdente – hanno affermato i giudici di Piazza Cavour – la determinazione del valore della causa va compiuta avendo riguardo alla somma effettivamente corrisposta e non a quella originariamente richiesta, a nulla rilevando che il pagamento sia a carico del cliente o dell’avversario. Ciò comporta l’esercizio da parte del giudice di un potere non già arbitrario bensì discrezionale, essendo il medesimo tenuto a dare motivazione sia pure succinta delle relative ragioni”. E, nel caso di specie, il Tribunale di Napoli, adito in primo grado, non si è discostato da tale principio ed ha espresso congrua motivazione affermando di ritenere che non poteva essere condiviso l’assunto del ricorrente in quanto le somme indicate nei singoli ricorsi, siccome superate dall’intervenuta transazione, non potevano costituire in alcun modo parametro di riferimento circa la determinazione del valore del giudizio dovendosi, viceversa, ritenere più razionale e congruo tenere conto della diversa somma accettata dalla parte in sede di transazione, valido parametro di riferimento essendo stata accettata dalla parte a seguito di valutazione dell’alea del giudizio.

“Tale soluzione – hanno continuato gli Ermellini – è in armonia con l’orientamento della Corte, secondo la quale in tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell’avvocato, il principio generale secondo cui il valore della causa si determina in base alle norme del codice di procedura civile avendo riguardo all’oggetto della domanda considerato al momento iniziale della lite, trova un limite alla sua applicabilità nei casi in cui, al momento dell’instaurazione del giudizio, non sia possibile indicare il quantum – ciò verificandosi, in genere, nelle controversie per risarcimento danni, ove, il più delle volte, la domanda di condanna è formulata con riserva di quantificazione in corso di giudizio – rendendosi in tale ipotesi indispensabile, ai fini de quibus, il riferimento al valore definito e quindi, al quantum stabilito dalle part in altro modo – eventualmente come nella specie con transazione – sicché in definitiva il valore della causa viene ad essere determinato sulla base del predetto importo”.

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