Onorario avvocati: il giudice non può ridurre il compenso del legale senza motivarne la decurtazione

Redazione 02/12/11
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È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione (n. 25351 del 29 novembre 2011), in relazione al ricorso proposto da un avvocato per ottenere la cassazione dell’ordinanza del Tribunale che aveva decurtato notevolmente il compenso professionale per l’attività difensiva svolta.

Il ricorrente lamentava, in particolare, l’errata applicazione delle tariffe forensi determinate dal D.M. 585/1994 e non quelle di cui al D.M. 127/2004, nonché l’omesso rimborso forfettario delle spese generali ai sensi dell’art. 15 della tariffa forense.

La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, precisando che in caso di successione di tariffe professionali, per determinare quale tariffa va applicata è necessario tenere distinte le diverse voci che compongono la parcella dell’avvocato: il rimborso delle spese giustificate (cd. spese vive), i diritti e l’onorario. I diritti sono il compenso per attività meramente formale, cui corrisponde il criterio di determinazione in misura fissa. L’onorario è il compenso per l’opera di carattere intellettuale prestata dall’avvocato e la sua determinazione varia da un minimo ad un massimo.

I diritti vanno liquidati alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni, le quali si esauriscono nell’atto stesso in cui sono compiute, mentre gli onorari, in virtù del carattere unitario dell’attività difensiva, devono essere liquidati in base alla tariffa in vigore nel momento in cui l’opera complessiva è stata condotta a termine o l’attività difensiva si è esaurita, senza che sia dato utilizzare la più favorevole tariffa in vigore all’epoca della liquidazione del credito del difensore.

In merito, poi, alla liquidazione delle spese processuali, la Corte ha affermato che il giudice che riduce l’ammontare complessivo di diritti ed onorari indicati nella nota prodotta dalle parti, ha l’obbligo di indicare il criterio di liquidazione adottato in modo da consentire il controllo di legittimità sulle variazioni effettuate, attesa l’inderogablilità dei compensi per le prestazioni di avvocato sancita dall’art. 24 della legge 794/1992. Il giudice, infatti, non può limitarsi ad una globale determinazione in misura inferiore a quella richiesta dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma del richiamato art. 24 (Biancamaria Consales).

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