Occupa un immobile per dare una casa al suo bambino: è reato, niente stato di necessità

Redazione 13/03/12
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Con la sentenza n. 9265 del 9 marzo 2012 la Cassazione ha condannato una donna per il reato di invasione di edificio (art. 633 del codice penale), confermando la scelta dei giudici di merito, e negando all’imputata il riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, invocato dalla difesa.

Questi i fatti: la donna aveva abusivamente occupato un immobile di proprietà dello Iacp di Palermo, assieme al suo neonato, trasformandolo nella sua residenza fissa, non avendo la donna altri mezzi per soddisfare le sua esigenze abitative.

Ma la Cassazione ha ritenuto che, per riconoscere lo stato di necessità, la cui prova spetta all’imputato che lo invoca, è necessario che il pericolo sia attuale, requisito, questo, che presuppone che nel momento in cui l’agente agisce contra ius – al fine di evitare un danno grave alla persona – il pericolo sia imminente, e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo e nello spazio.

Dal concetto di attualità del pericolo sono quindi esclusi tutti quei casi in cui gli episodi allarmanti sono caratterizzati da una sorta di cronicità essendo datati e destinati a protrarsi nel tempo.

Lo stato di necessità potrebbe essere invocato per un pericolo attuale e transitorio, non certo per sopperire alla necessità di trovare un alloggio, a maggior ragione che gli alloggi Iacp sono proprio destinati a risolvere esigenze abitative dei non abbienti, attraverso però procedure pubbliche e regolamentate.

Per questo la condotta non può essere giustificata.

Redazione

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