Obbligo formativo degli avvocati: la cancellazione d’ufficio resta ancora sospesa

L’obbligo formativo degli avvocati non comporta ancora la cancellazione d’ufficio: manca il decreto attuativo previsto dal D.M. 47/2016.

Il Consiglio Nazionale Forense, riscontrando una richiesta di parere formulata dall’Ordine degli Avvocati di Pisa, e rinviando al parere n. 15/2024 già reso al COA di Novara, ha chiarito i limiti operativi dei COA in assenza di un decreto ministeriale.

Indice

1. Cancellazione d’ufficio per non assoluzione dell’obbligo formativo


Nonostante la disciplina preveda che l’esercizio continuativo della professione forense sia condizionato anche all’assolvimento dell’obbligo formativo, la cancellazione d’ufficio dagli Albi, a causa del mancato rispetto di tale obbligo, non risulta ancora operativo. In tal senso si è pronunciato il Consiglio Nazionale Forense coi pareri n. 15/2024 e n. 4/2025, sollecitato da diversi Ordini degli Avvocati.

2. Il decreto mancante


Secondo l’art. 2, comma 5 del D.M. 47/2016, come novellato dal D.M. 174/2021, spetta a un successivo decreto del Ministero della Giustizia stabilire le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione. Ma tale decreto non è mai stato emanato. La conseguenza è che, in assenza di uno strumento normativo che disciplini i controlli automatizzati sulle autocertificazioni, il meccanismo di cancellazione per inadempienza formativa resta di fatto bloccato, pur essendo previsto in senso positivo dall’art. 21 della Legge n. 247/2012.

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3. Resta la segnalazione


In questa fase di limbo, il Consiglio Nazionale Forense ha invitato i COA a non procedere alla cancellazione automatica degli iscritti che non abbiano completato i crediti formativi. Tuttavia, resta ferma la possibilità di attivare un procedimento disciplinare, ove l’omesso assolvimento dell’obbligo possa configurare una condotta censurabile dal punto di vista deontologico.

4. L’incertezza


Lo stallo normativo comporta, di fatto, un’incertezza ermeneutica e operativa per i Consigli dell’Ordine. Se da un lato la legge e i regolamenti prevedono obblighi chiari per l’esercizio della professione, dall’altro l’assenza di strumenti attuativi impedisce agli Ordini di applicare pienamente le misure previste.

5. La specifica vicenda


Il COA di Pisa aveva chiesto al CNF di sapere “se in caso di autocertificazione relativa all’insussistenza dei requisiti di permanenza all’Albo previsti dal D.M. 47/2016 (come modificato dal D.M. 174/2021) sia possibile per il COA procedere alla cancellazione d’ufficio ex art. 21 L. 247/2012, in mancanza di adozione del decreto ministeriale volto a fissare le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione.”. Sul punto il Consiglio nazionale forense (parere n. 4 del 13 marzo 2025) ha rinviato al parere n. 15 del 19 aprile 2024, reso al COA di Novara, nel quale si legge che: “l’articolo 2, comma 5 del d.m. n. 47/2016 rinvia a successivo decreto del Ministro della Giustizia il compito di stabilire le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione. La mancata adozione del citato decreto ministeriale rende tuttora non applicabile la disciplina della cancellazione per mancato rispetto del requisito dell’esercizio continuativo della professione, anche ove derivante dal mancato assolvimento dell’obbligo formativo. Ne deriva che la cancellazione per mancato assolvimento dell’obbligo formativo non è ancora operativa e che residuano in capo al COA le opportune valutazioni in merito a conseguenze di altro ordine del mancato assolvimento dell’obbligo in parola, quali la segnalazione al CDD per l’eventuale apertura di un procedimento disciplinare.”.

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Avv. Biarella Laura

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista.
È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giu…Continua a leggere

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