Obbligatorio risarcire il lavoratore per le ferie non godute

Redazione 30/07/13
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Lucia Nacciarone

Anche se il contratto collettivo di categoria esclude la monetizzazione.

A prevalere, secondo quanto affermano i giudici della Cassazione (sent. n. 18168 del 26 luglio 2013) sono i principi UE, secondo cui le ferie sono irrinunciabili, e rappresentano il riposo cui ha diritto il lavoratore, vale a dire il recupero delle energie psicofisiche, ma anche la possibilità di dedicarsi di più a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività sportive o ricreative, o di viaggiare.

Il rilievo secondo cui il contratto collettivo applicabile al dipendente esclude che siano monetizzabili le ferie non godute non è importante ai fini della risoluzione della controversia, dal momento che lo stesso deve essere reinterpretato alla luce dei principi europei.

Pertanto, l’indennità sostitutiva scatta anche se la mancata fruizione non dipende dal datore e il contratto collettivo applicabile in azienda prevede invece il pagamento soltanto quando la mancata fruizione è dipesa da motivi di servizio (purchè ovviamente il mancato riposo non sia dipeso da colpa del lavoratore).

L’indennità sostitutiva, avvisano i giudici, ha una doppia natura: risarcitoria, appunto perché compensa il lavoratore per la perdita del bene-riposo; retributiva, in quanto costituisce un’erogazione che risulta connessa al sinallagma che caratterizza il rapporto di lavoro, come rapporto a prestazioni corrispettive: più specificamente essa rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, non sarebbe dovuto invece essere lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali.

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