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Indice
- 1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla violazione del diritto di difesa e in relazione all’art. 178 comma primo lett. C) cod. proc. pen.
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: le nullità da omessa citazione dell’imputato o del difensore non sono deducibili con l’incidente di esecuzione
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1. La questione: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla violazione del diritto di difesa e in relazione all’art. 178 comma primo lett. C) cod. proc. pen.
La Corte di Appello di Bari respingeva un’istanza di rescissione del giudicato, riguardante una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città in composizione monocratica, per il reato di detenzione di banconote contraffatte.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione la difesa dell’accusato la quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla violazione del diritto di difesa e in relazione all’art. 178 comma primo lett. C) cod. proc. pen. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020).
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3. Conclusioni: le nullità da omessa citazione dell’imputato o del difensore non sono deducibili con l’incidente di esecuzione
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se le nullità da omessa citazione dell’imputato o del difensore sono deducibili con l’incidente di esecuzione.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un arresto giurisprudenziale, risalente al 2020, con cui è stato per l’appunto postulato che le nullità assolute e insanabili per omessa citazione dell’imputato o del difensore, in un processo celebrato in assenza, non possono essere fatte valere tramite incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.) dopo il passaggio in giudicato della sentenza, restando invece possibile ricorrere alla rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) in caso di mancata conoscenza incolpevole del processo.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione al fine di comprendere quale rimedio esperire in un caso di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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