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Indice
- 1. La questione: vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: in tema di attenuanti generiche, la protesta di innocenza o il silenzio dell’imputato non possono costituire un elemento decisivo sfavorevole
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1. La questione: vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche
La Corte di Appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, sezione Quinta, confermava una condanna, resa dal Tribunale in sede nei confronti di taluni imputati, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, come riformata dalla Corte territoriale partenopea.
Ciò posto, avverso codesto provvedimento proponevano ricorso per Cassazione gli accusati i quali, tra i motivi ivi addotti, deducevano vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, se la protesta di innocenza o la scelta di rimanere in silenzio, di non collaborare con l’Autorità giudiziaria, pur di fronte all’evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta come elemento decisivo sfavorevole, non esistendo, nel vigente ordinamento, un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbono essere negate all’imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l’efficacia delle prove di reità, tuttavia, sempre in tema di circostanze attenuanti generiche, ove la confessione dell’imputato sia indicativa di uno stato di resipiscenza, questa può essere valutata come elemento favorevole ai fini della concessione del beneficio, connotati che non sono stati riscontrati, nel caso al vaglio, secondo l’insindacabile giudizio di merito svolto sul punto (Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2022).
3. Conclusioni: in tema di attenuanti generiche, la protesta di innocenza o il silenzio dell’imputato non possono costituire un elemento decisivo sfavorevole
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se, in tema di attenuanti generiche, la protesta di innocenza o il silenzio dell’imputato possano costituire un elemento decisivo sfavorevole.
Si fornisce difatti una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato la protesta di innocenza, il silenzio o la mancata collaborazione con l’autorità giudiziaria, anche a fronte di gravi elementi di colpevolezza, non possono costituire elemento decisivo negativo ai fini della concessione delle attenuanti generiche, non essendo previsto dall’ordinamento alcun obbligo di confessione quale presupposto per il loro riconoscimento.
Tale provvedimento, quindi, può essere preso nella dovuta considerazione, anche per una eventuale impugnazione, ogni volta, invece, codeste circostanze siano state valutate ai fini del diniego di siffatto beneficio di legge.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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