La Corte costituzionale torna a delimitare i confini dell’intervento del terzo nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale. Con l’ordinanza n. 79 del 2026, la Consulta chiarisce che la partecipazione del terzo è ammessa solo in presenza di un pregiudizio immediato, diretto e irreparabile sulla sua posizione giuridica soggettiva. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Il caso: la cooperazione con la Corte penale internazionale al vaglio della Consulta
- 2. La richiesta di intervento del terzo nel giudizio costituzionale
- 3. Interesse qualificato e pregiudizio immediato: i criteri della Corte
- 4. La decisione: intervento inammissibile senza incidenza diretta sulla posizione del terzo
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1. Il caso: la cooperazione con la Corte penale internazionale al vaglio della Consulta
La Corte di Appello di Roma, quarta sezione penale, sollevava questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 11 e 13 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), in riferimento agli artt. 11, 101, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 e alla «Decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC», nella parte in cui «non prevedono che il Procuratore generale debba formulare le sue richieste e la Corte di appello di Roma debba deliberare sulle stesse anche a seguito di diretta trasmissione delle medesime richieste di cooperazione della Corte penale internazionale». Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
2. La richiesta di intervento del terzo nel giudizio costituzionale
Interveniva in siffatto giudizio costituzionale un individuo, deducendo, a fondamento dell’ammissibilità dell’intervento, la titolarità di un interesse qualificato, connesso all’oggetto del giudizio in questione e, dunque, rilevante ai sensi dell’art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la quale chiedeva al contempo la fissazione anticipata della camera di consiglio sull’ammissibilità dell’intervento, in virtù dell’art. 5, comma 1, delle Norme integrative.
Orbene, a fronte di tale intervento, depositava una memoria il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo di dichiarare inammissibile siffatto intervento.
3. Interesse qualificato e pregiudizio immediato: i criteri della Corte
In relazione all’ammissibilità di codesto intervento, il Giudice delle leggi osservava prima di tutto che, per costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è riservata, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4, commi 1 e 2, delle Norme integrative), a soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (art. 4, comma 3, delle Norme integrative; in merito, ex multis, sentenza n. 142 del 2025, punto 4.2.1. del Considerato in diritto).
Oltre a ciò, era altresì fatto presente che, dal momento che il rapporto sostanziale, cui deve inerire l’interesse qualificato, è quello oggetto del giudizio a quo (ordinanza n. 8 del 2026), a fondare l’ammissibilità dell’intervento, non è dunque sufficiente che l’interesse del terzo possa essere toccato dagli effetti della sentenza di accoglimento, essendo per contro necessario che l’esito del giudizio incidentale pregiudichi in modo immediato e irreparabile la posizione giuridica del terzo (sentenza n. 181 del 2024, punto 2.2. del Considerato in diritto);
In particolare, l’incidenza sulla posizione del terzo deve discendere in via immediata e diretta dall’effetto che la pronuncia della Corte costituzionale produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo (ordinanza n. 60 del 2025).
Orbene, alla luce di tale quadro ermeneutico, ad avviso della Consulta, tali requisiti, per l’appunto di natura interpretativa, non si ravvisavano nel caso di specie, stante le seguenti considerazioni: “(…) l’ammissibilità dell’intervento non può essere giustificata dal generico interesse a «concorrere ad accertare con una Corte interna l’effettiva correttezza giuridica o meno della mancata convalida dell’arresto e della mancata consegna» di O.A.H. N. alla Corte penale internazionale; (…) neppure è decisiva l’asserita qualità di persona danneggiata dalla «mancata attivazione nella collaborazione e consegna» dello stesso O.A.H. N., che si affianca al rilievo sull’impossibilità di far valere in giudizio tale «status giuridico sostanziale e processuale»; (…) non intercorre alcun nesso di immediata inerenza tra l’oggetto del giudizio a quo, che verte sulla richiesta di cooperazione formulata dalla Corte penale internazionale, e la posizione soggettiva dell’interveniente, che prefigura un’azione risarcitoria per i danni cagionati dalla mancata collaborazione con la Corte penale internazionale”.
Orbene, alla stregua di siffatte argomentazioni, per il Giudice delle leggi, la pronuncia da doversi adottare nel caso di specie non era idonea, dunque, ad arrecare un pregiudizio immediato e irreparabile alla posizione soggettiva dell’interveniente, che avrebbe potuto ottenere piena tutela giurisdizionale nelle sedi appropriate, con il vaglio degli autonomi e peculiari presupposti della domanda risarcitoria delineata nell’atto di intervento;
L’intervento spiegato era pertanto dichiarato inammissibile.
4. La decisione: intervento inammissibile senza incidenza diretta sulla posizione del terzo
Con l’ordinanza sin qui esaminata, la Consulta chiarisce quanto un terzo può intervenire in un giudizio costituzionale.
Come appena visto, difatti, in tale decisione, la Corte chiarisce che l’intervento del terzo nel giudizio incidentale dinanzi alla Corte costituzionale è ammissibile solo ove la decisione della Consulta incida in modo immediato, diretto e irreparabile sulla sua posizione giuridica soggettiva, quale effetto della pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione per chiunque voglia partecipare, come terzo, in siffatto giudizio.
Ad ogni modo, la valutazione in ordine a quanto statuito in codesta decisione, poiché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale, non può che essere positivo.
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