Novità in materia di mediazione: circolare del Ministero (PDF)

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Il Ministero della Giustizia con la Circolare 14 aprile 2023 ha revocato il documento in materia di requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione civile e commerciale. In considerazione delle segnalazioni pervenute all’ufficio sulle criticità operative che sarebbero derivate agli organismi di mediazione e gli enti di formazione dal rispetto delle indicazioni in essa contenute, è stato ritenuto opportuno revocare il contenuto della circolare stessa, che è stata sostituita da quella del 14 aprile.

Ministero della Giustizia – Circolare 14 aprile 2023

MINISTERO-DELLA-GIUSTIZIA-DAG-CIRCOLARE-N.-81869-DEL-14-APRILE-2023-PDF.pdf 247 KB
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PERMANENZA NEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE.pdf 69 KB
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PERMANENZA NELL’ELENCO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE.pdf 69 KB

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Indice

1. Le criticità


L’art. 41 del d.lgs. n. 149/2022, nel dettare apposite disposizioni transitorie sulla mediazione ha stabilito, al c. I, che “Gli organismi di mediazione iscritti nel registro di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, se intendono mantenere l’iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare la relativa istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l’adeguamento ai requisiti previsti dall’articolo 16, come modificato dall’articolo 7 del presente decreto. Fino al 30 giugno 2023 gli organismi iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di tali requisiti. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli organismi dal registro”. Preso atto che i requisiti di cui all’art. 16, c. I ter, del d.lgs. n. 28/2010 non possono trovare immediata applicazione sino a che non si sarà proceduto all’adeguamento ed alla specificazione dei requisiti di conferma dell’iscrizione con modifica del D.M. n. 180/2010 (richiamato dal c. III dell’art. 41 del d.lgs. n. 149/2022) e che il c. III dell’art. 16 bis citato rinvia alla modifica del D.M. n. 180/2010 per l’individuazione dei requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per il mantenimento dell’iscrizione nei rispettivi elenchi, è stato ritenuto necessario, in fase di valutazione del diritto degli enti interessati al mantenimento dell’iscrizione, soprassedere fino all’entrata in vigore delle modifiche da apportare al D.M. 180/2010 all’esame dei succitati requisiti, difettando una disposizione regolamentare di riferimento.

2. L’istanza di permanenza


In base all’art. 41, c. 2, d.lgs. n. 149/2022, gli organismi di mediazione che intendano mantenere l’iscrizione nel registro, sono tenuti a presentare apposita istanza entro il 30 aprile 2023. A contrario, la Circolare in disamina deduce che gli enti che entro il 30 aprile non abbiano presentato istanza, non intendono mantenere l’iscrizione, pertanto verranno sospesi senza preavviso. Quanto agli enti che abbiano presentato entro il 30 aprile 2023 l’istanza di permanenza nel registro, l’ufficio non provvederà a eseguire valutazioni sul possesso dei requisiti ex art. 16, c. 1 ter, riservandosi ogni valutazione all’esito delle modifiche che verranno apportate al D.M. n. 180/2010, necessarie all’adeguamento della disposizione regolamentare ai nuovi requisiti stabiliti dal legislatore. Il mantenimento dell’iscrizione, allora, si intende con riserva di effettuare una successiva valutazione all’esito dell’entrata in vigore della norma regolamentare succitata.


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3. Il mantenimento dell’iscrizione con riserva per i mediatori e i formatori


Il c. III dell’articolo 41 stabilisce che “Gli enti di formazione iscritti nell’elenco di cui all’articolo 17 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 se intendono mantenere l’iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l’adeguamento ai requisiti previsti dall’articolo 16-bis, introdotto dall’articolo 7 del presente decreto. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli enti dall’elenco”. La Circolare ribadisce che pure per l’individuazione dei requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per il mantenimento dell’iscrizione nei rispettivi elenchi occorre attendere l’adozione delle modifiche al D.M. n. 180/2010 che dovrà specificare tali requisiti. Ragion per cui pure per gli enti di formazione che abbiano presentato, entro il 30 aprile 2023, istanza di mantenimento dell’iscrizione, l’ufficio si è riservato di operare successive verifiche sulla sussistenza dei requisiti dopo l’entrata in vigore delle modifiche al D.M. n. 180/2010.

4. Come presentare la domanda


La Circolare segnala che prossimamente sarà disponibile sulla piattaforma dedicata il modulo per la presentazione dell’istanza di permanenza nel registro. Sino al 30 aprile 2023 potranno essere presentate le istanze di permanenza, corredate della documentazione già in possesso dell’organismo, che sarà possibile integrare fino al 30 giugno 2023 e, per i requisiti ex artt. 16, c. 1 ter, e 16 bis, c. III, all’esito dell’approvazione delle modifiche al D.M. n. 180/2010. Le istanze di permanenza presentate dopo il 30 aprile saranno ritenute tardive, pertanto, l’organismo verrà sospeso con le stesse modalità previste per gli organismi che entro la stessa data non abbiano presentato alcuna domanda.

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