30 giugno 2023: al via la riforma sulla mediazione

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La riforma civile cd. Cartabia, il cui nastro di partenza è il 30 giugno 2023, è intervenuta sugli istituti di ADR con la finalità di incentivarli, implementando i benefici fiscali, estendendo ai relativi istituti l’applicabilità del gratuito patrocinio, estendendo l’ambito delle controversie per le quali il previo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità, potenziando la formazione e l’aggiornamento dei mediatori e la conoscenza di questi strumenti presso i giudici.

Indice

1. Impatto della riforma Cartabia sulla disciplina ADR


Gli articoli da 7 a 10 del d.lgs. n. 149/2022 (riforma civile cd. Cartabia) hanno attuato la delega introducendo rilevanti modifiche in materia di mediazione, negoziazione assistita, ma anche arbitrato.

2. Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali


L’articolo 7 ha introdotto talune modifiche al d.lgs. n. 28/2010, tra cui:

  • l’estensione dell’obbligatorietà della mediazione preventiva per le controversie in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura;
  • l’ampliamento dei casi in cui la mediazione può essere demandata dal giudice;
  • la previsione secondo cui pure la mediazione contenuta in apposita clausola contrattuale o statutaria costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
  • la disciplina dello svolgimento della mediazione in modalità telematica;
  • l’istituzione del patrocinio a spese dello Stato nelle ipotesi ove la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
  • la fissazione dei requisiti di serietà e di efficienza che devono essere posseduti dagli organismi di mediazione e dagli enti di formazione;
  • il riordino del regime tributario e delle indennità dovute agli organismi di mediazione;
  • l’aumento del credito d’imposta riconosciuto a favore delle parti e degli organismi di mediazione e la concessione di ulteriori crediti d’imposta nelle ipotesi di assistenza legale e gratuito patrocinio.

3. Rappresentanti delle P.A.


L’articolo 8 prevede che i rappresentanti delle P.A. che concludono accordi conciliativi, sia nei procedimenti di mediazione che in sede giurisdizionale, sono sottoponibili a responsabilità contabile soltanto per il compimento di fatti o per omissioni commessi con dolo o colpa grave, specificando che quest’ultima consiste nella negligenza inescusabile derivante da grave violazione di legge o da travisamento dei fatti.

4. Negoziazione assistita


L’articolo 9 reca alcune modifiche al d.l. n. 132/2014, in materia di negoziazione assistita, tra cui:

  • la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita per la risoluzione di controversie in materia di lavoro;
  • la disciplina dello svolgimento della negoziazione in modalità telematica;
  • l’introduzione dell’istruzione stragiudiziale nell’ambito del procedimento di negoziazione assistita, con la possibilità di acquisire dichiarazioni di terzi e le cd. dichiarazioni confessorie, ovvero le dichiarazioni rese da una delle parti, a essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte;
  • la modifica di alcuni aspetti negoziazione assistita in materia di separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio;
  • l’istituzione del patrocinio a spese dello Stato nei casi in cui la negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

5. Abrogazioni


L’articolo 10 abroga le norme che collidono col nuovo impianto in materia di mediazione e arbitrato. In particolare, sono stati abrogati:

  • l’articolo 7 della legge n. 129/2004, in base al quale la mediazione in materia di franchising, resa obbligatoria dall’art. 7, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 149/2022, rientra nella facoltà delle parti;
  • gli articoli da 34 a 37 del d. lgs. n. 5/2003, al contempo si prevede la trasposizione delle norme relative all’arbitrato societario nel c.p.c.

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6. Entrata in vigore


L’articolo 41 reca le disposizioni transitorie al regime della mediazione, e a quello della negoziazione assistita, stabilendo che le modifiche apportate (dagli artt. 7 e 9 del d.lgs. n. 149/2022) entrano in vigore il 30 giugno 2023.

7. Esame del Ministero della Giustizia


Trascorsi 5 anni dall’entrata in vigore dalla riforma, il Ministero della giustizia dovrà esaminare i dati statistici riguardanti il tentativo di mediazione obbligatoria, di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010, per verificare l’opportunità del suo mantenimento come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

8. Monitoraggio delle spese


Si dispone (art. 43) che il Ministero della giustizia monitori, con cadenza annuale, il rispetto dei limiti di spesa fissati per il patrocinio a spese dello Stato nell’ambito della mediazione e della negoziazione assistita, per la copertura per l’esenzione:

  • dall’imposta di bollo,
  • dall’imposta di registro,
  • dalle altre spese per atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti di mediazione e per il riconoscimento del credito d’imposta a favore delle parti e degli organismi di mediazione.

In ipotesi di eventuale scostamento, il Ministero della giustizia provvederà alla compensazione tramite corrispondente aumento del contributo unificato.

9. Coordinamento normativo


Si prevede un coordinamento normativo disponendo (art. 44) che dal 30 giugno 2023 (data di entrata in vigore delle disposizioni del d.lgs. n. 149/2022 in tema di mediazione e negoziazione assistita), il riferimento al comma 1-bis dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010, relativo ai casi di mediazione obbligatoria in via preventiva, sia sostituito in conseguenza alle modifiche recate al medesimo articolo 5 dall’art. 7 del d.lgs. n. 149/2022.

10. Formazione per giuristi


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Avv. Biarella Laura

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