La mediazione

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La mediazione consiste in un’attività, compiuta da un terzo imparziale, rivolta a consentire che due o più parti raggiungano un accordo, che può essere di varia natura, oppure superino un contrasto in essere tra loro.

In un contesto legale, è una delle principali ADR, vale a dire, Alternative Dispute Resolution (risoluzioni alternative delle controversie) e può anche avvenire in videoconferenza.

   Indice

  1. Le caratteristiche
  2. Il mediatore
  3. Il mediatore atipico
  4. Il dovere di verità

1. Le caratteristiche

L’obiettivo della mediazione è di condurre le parti a trovare un punto di incontro o una soluzione di comune accettazione attraverso l’ausilio di un terzo: il mediatore, che agisce tra le parti in conflitto per aiutarle a migliorare la comunicazione tra loro attraverso lo studio del conflitto che le divide, con l’obiettivo di consentire ai soggetti di individuare e scegliere essi stessi un’opzione che, componendo la situazione conflittuale, realizzi gli interessi e i bisogni di ognuno.

Nell’ambito di questa definizione dell’obiettivo, la mediazione acquista caratteri e si sviluppa secondo procedure che variano in relazione all’area di intervento verso cui è rivolta l’attività di mediazione.

Si possono distinguere in questo senso diversi settori e tipologie di azione.

2. Il mediatore

Il mediatore in diritto è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

La figura della mediazione e del mediatore è disciplinata dagli articoli 1754 e seguenti del codice civile.

La figura del mediatore è prevista dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, in tema di mediazione civile, il quale, individualmente o collegialmente, assiste due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, formulando una proposta per la risoluzione della stessa.

Il mediatore per la conclusione di un affare ha diritto alla provvigione da ognuna delle parti se l’affare è concluso per effetto del suo lavoro.

La misura della provvigione, e come debba essere ripartita tra le parti che hanno concluso l’affare, è stabilita da un previo accordo con il mediatore oppure, in mancanza, dalle tariffe stabilite dalla giunta camerale competente per territorio tenendo conto degli usi locali. In mancanza di accordo, tariffe o usi, è determinata dal giudice secondo equità.

Chi intende svolgere l’attività di mediazione, anche in modo discontinuo oppure occasionale, deve essere iscritto nel registro delle imprese e nel repertorio economico amministrativo (REA), istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Chiunque eserciti l’attività di mediazione senza essere iscritto nel relativo ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 7.500 ed euro 15.000 ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite.

Per l’esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti.


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3. Il mediatore atipico

La giurisprudenza di legittimità osserva come spesso avvenga nella prassi che l’apparente mediatore agisca, in realtà, in virtù di un incarico ricevuto da una o più parti ai fini della conclusione dell’affare (questo accade sovente con gli agenti immobiliari, i quali, appunto, ricevono l’incarico a vendere l’immobile).

In questo caso, all’apparente mediatore che, in realtà, non è più un mediatore ma un mandatario, non spettano i diritti che la legge riconosce al mediatore, primo il il diritto alla provvigione da entrambe le parti, ma da parte del mandante che gli ha conferito l’’incarico.

4. Il dovere di verità

L’attività del mediatore è retta dal principio di verità.

È tenuto a comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono condizionare la conclusione dello stesso, e ne è responsabile.

L’obbligo di una corretta informazione alle parti si estrinseca non esclusivamente nella comunicazione delle circostanze note al mediatore ma anche di quelle dallo stesso conoscibili utilizzando quella diligenza professionale che non gli può fare difetto.

In relazione a questo fondamentale aspetto del rapporto di mediazione, la giurisprudenza di legittimità precisa che, in caso di contenzioso tra il mediatore e le parti, spetta al mediatore dimostrare di avere fatto il possibile nell’adempiere agli obblighi di correttezza e informazione in favore di entrambe le parti e di non avere agito nella veste di incaricato, ad esempio, mandatario con o senza rappresentanza, di una delle parti, favorendo una parte a danno dell’altra.

Il mediatore è tenuto a comunicare l’eventuale stato di insolvenza di una delle parti, l’esistenza di iscrizioni o pignoramenti sul bene oggetto dell’affare, l’esistenza di prelazioni e opzioni e, la sussistenza di qualunque circostanza in virtù della quale le parti avrebbero concluso un contratto con un diverso contenuto.

In conclusione, e per semplificare il caso più frequente, quando l’acquirente di un immobile scopra che lo stesso non abbia le caratteristiche strutturali e qualitative descritte dall’agente immobiliare, può ottenere dal mediatore infedele la restituzione della provvigione versata e il risarcimento del danno subito.

L’esigenza di imparzialità del mediatore è rinforzata dalle incompatibilità professionali.

Il mediatore non può essere dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione, delle imprese stesse di mediazione, e non può svolgere attività imprenditoriali e professionali diverse da quelle di mediatore.

L’obiettivo delle incompatibilità è quello di tutelare le parti mediate da conflitti di interesse del mediatore.

Dott.ssa Concas Alessandra

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