Notifiche all’imputato: basta quella al legale di fiducia

Redazione 16/05/16
Scarica PDF Stampa

Se l’imputato ha nominato il difensore di fiducia non può invocare la nullità della notifica nel caso in cui l’atto non gli è stato consegnato personalmente. Questo perché, a differenza della difesa d’ufficio, la nomina crea un affidamento – e anche obblighi professionali in capo all’avvocato – tale da garantire un’adeguata rappresentanza a processo.

È quanto affermato dalla terza sezione penale della Cassazione con la sentenza 19366, depositata il 10 maggio 2016.

Un imputato condannato per spaccio contestava che la fissazione dell’udienza preliminare fosse stata notificata solo al professionista.

La Cassazione ha però respinto l’impugnazione evidenziando la differenza tra la nomina d’ufficio e quella di fiducia, dal momento che la prima determina «un vincolo meno intenso tra l’imputato e il difensore» rispetto alla nomina fiduciaria.

Tuttavia, l’imputato sempre esprimere la volontà di essere notificato personalmente: ai sensi dell’articolo 161 eleggendo o dichiarando domicilio. In questo caso tutti gli atti, anche quelli successivi al primo, devono essere recapitati con tutte le formalità all’imputato, anche se questi ha già provveduto a nominare il difensore di fiducia.

A giudizio della Terza Sezione, la notifica per saltum è sempre possibile poiché l’art. 157, co. 8 è da considerare «disposizione di chiusura, anche in ragione della sua collocazione sistematica». Se così non fosse si finirebbe per snaturare il rapporto fiduciario con il legale e , soprattutto, di vanificare la «portata innovatrice del Dl 17/2005» in un senso «antitetico alle esigenze di razionalizzazione e speditezza delle notifiche». 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento