Nota spese interrompe la prescrizione? Il giudizio della Cassazione

Redazione 28/11/14
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Il termine di prescrizione per poter richiedere il pagamento della parcella al cliente moroso è piuttosto ristretto: 3 anni.
Talvolta i professionisti si devono travestire da addetti al recupero crediti e inseguire i propri clienti (cosa stressante e impegnativa) per vedere soddisfatto il loro credito a seguito della prestazione svolta.

 

Scaduto tale periodo, il cliente potrà opporre un secco rifiuto al professionista che gli chieda il pagamento dell’onorario. E, anche ammettendo che quest’ultimo ottenga un decreto ingiuntivo dal tribunale (infatti, il giudice potrebbe ugualmente concederlo), il cliente potrà opporsi, eccependo la prescrizione e quindi non dovendo pagare alcunché.  
I tre anni decorrono dall’esecuzione della prestazione, intendendo con essa la sentenza passata in giudicato, nel caso di giudizio o l’ultima attività svolta nell’interesse del cliente per i procedimenti non terminati.

 

In questo arco temporale non deve essere intervenuto alcun “atto interruttivo” da parte del creditore. Sono “atti interruttivi”, per esempio, una raccomandata con cui si sollecita il pagamento, la notifica di un decreto ingiuntivo o di una citazione. Dopo l’atto interruttivo, il decorso del termine triennale si interrompe e ricomincia a decorrere da capo.

 

Queste regole non valgono solo per avvocati, ma per qualsiasi altro professionista: geometri, ingegneri, commercialisti, notai, consulenti del lavoro, medici, ecc.

 

 

Cosa succede se l’avvocato preannuncia l’invio di una nota spese?

 

La risposta arriva dalla Corte di Cassazione che con la recentissima sentenza n. 25153 del 26/11/2014, ha stabilito che non è idonea ad interrompere la prescrizione la comunicazione del tutto generica dell’avvocato, con la quale lo stesso preannunci l’invio “quanto prima” della nota specifica di saldo delle sue complessive spettanze. “E’ difficile quindi riscontrarvi una inequivocabile esternazione di volontà finalizzata a far valere il diritto.”

 

La Suprema Corte, riportando alcuni insegnamenti giurisprudenziali, sottolinea anche che affinché “un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c., esso deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nella esplicitazione di una pretesa, nell’intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora, senza che tali idoneità abbiano le sollecitazioni fatte allo stesso debitore, ma contenenti manifestazioni in giudizio prive di carattere di intimazione o di espressa richiesta formale” (cfr. Cass. 29.5.1987, n. 4804).

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