Il difensore di fiducia impedito per malattia non è obbligato a nominare un sostituto processuale né ad indicare le ragioni per l’omessa nomina. Lo ribadisce la quarta sezione penale della Corte di cassazione in relazione alla fattispecie decisa con la sentenza n. 6779 dell’11 febbraio. Nell’occasione si è ritenuto illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza presentata per l’impedimento del difensore di fiducia a parteciparvi a causa di malattia, se motivato in relazione alla mancata nomina da parte del difensore impedito di un sostituto processuale o dell’omessa indicazione dell’indicazione dell’impossibilità di procedervi, giacchè la legge processuale non impone al medesimo alcun obbligo in tal senso. Ciò diversamente dall’ipotesi di impedimento determinato da concomitante impegno professionale.
Non sussiste l’obbligo di nomina del sostituto a carico del difensore di ufficio impedito per malattia
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