Il difensore di fiducia impedito per malattia non è obbligato a nominare un sostituto processuale né ad indicare le ragioni per l’omessa nomina. Lo ribadisce la quarta sezione penale della Corte di cassazione in relazione alla fattispecie decisa con la sentenza n. 6779 dell’11 febbraio. Nell’occasione si è ritenuto illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza presentata per l’impedimento del difensore di fiducia a parteciparvi a causa di malattia, se motivato in relazione alla mancata nomina da parte del difensore impedito di un sostituto processuale o dell’omessa indicazione dell’indicazione dell’impossibilità di procedervi, giacchè la legge processuale non impone al medesimo alcun obbligo in tal senso. Ciò diversamente dall’ipotesi di impedimento determinato da concomitante impegno professionale.
Non sussiste l’obbligo di nomina del sostituto a carico del difensore di ufficio impedito per malattia
Leggi anche
Risarcimento danni da animali selvatici: a chi spetta?
In punto di diritto la responsabilità aquiliana per i danni a terzi (nel caso in esame cinghiale sba…
05/02/24
La Cassazione e le criptovalute
La Corte di Cassazione è intervenuta negli ultimi mesi in modo significativo sul tema del regime giu…
Mario Conetti
01/03/23
Autismo e trattamenti riabilitativi comportamentali
Autismo – Appartengono alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie sull’ampliament…
Vincenzo Grimaldi
28/02/23
Associazione di stampo mafioso: mafia locale e madre
Vizio di motivazione inerente gli elementi essenziali del delitto di associazione di stampo mafioso….
Elisa Grossi
28/12/22
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento