Non ha natura provvedimentale il recupero di somme erroneamente corrisposte dalla P.A. ai propri dipendenti

Redazione 14/05/12
Scarica PDF Stampa

Lilla Laperuta

 Si tratta di atto dovuto in quanto la  percezione di emolumenti non dovuti da parte dei pubblici dipendenti impone all’Amministrazione l’esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme ai sensi dell’art. 2033 c.c. In tali termini si è espressa la quarta sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 2705 del 10 maggio.

Non avendo valenza provvedimentale, l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 L. 241/1990,  non influisce né sulla debenza o meno delle somme, né sulla possibilità di difesa del destinatario, che, infatti, nell’ambito del rapporto obbligatorio di reciproco dare-avere paritetico, può far valere le sue eccezioni contrarie all’esistenza del credito nell’ordinario termine di prescrizione. Dunque, il  recupero di somme erroneamente erogate dalla P.A. a propri dipendenti non è annullabile ex art. 21octies co. 2, L. 241/990 per violazione dell’obbligo di avviso di avvio del procedimento di ripetizione, in quanto il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr. infra multa Consiglio Stato sez. VI, 24 febbraio 2011, n. 1167).

Inoltre per tale fattispecie l’interesse pubblico è “in re ipsa” e non richiede specifica motivazione, considerato che , a prescindere dal tempo trascorso, l’atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l’Amministrazione, consistente nell’esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente.

L’asserito  principio dell’ordinaria ripetibilità dell’indebito, tuttavia, incontra un limite  rappresentato dalla regola per cui le modalità di recupero devono essere, in relazione alle condizioni di vita del debitore, non eccessivamente onerose, ma tali da consentire la duratura percezione di una retribuzione che assicuri un’esistenza libera e dignitosa.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento