Non è nullo l’atto processuale notificato con pagine mancanti, se ciò non ne impedisce la comprensione

Redazione 25/05/12
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Biancamaria Consales

Questo è quanto si legge nella sentenza n. 8095 depositata il 23 maggio 2012, pronunciata dalla sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione avverso il ricorso presentato da una società sportiva.

Nella fattispecie, la predetta società aveva presentato opposizione ad un atto di precetto, fondato su sei effetti cambiari, notificatole da un soggetto con cui aveva precedentemente stipulato un contratto di ingaggio, eccependone la nullità con riguardo al fatto che lo stesso era mancante di due pagine.

La Corte di cassazione, dando in tal modo continuità ad un orientamento consolidato, ha ritenuto che la mancanza di una o più pagine nella copia dell’atto processuale notificato assume rilievo solo nelle ipotesi in cui abbia impedito al destinatario della notifica la comprensione dell’atto e, quindi, abbia compromesso le garanzie della difesa e del contraddittorio.

Nella fattispecie, invece, l’atto processuale era ben comprensibile e, in ogni caso, l’opponente avrebbe potuto prendere visione dell’originale depositato e chiedere, come affermato dal giudice dell’appello, un termine per integrare le proprie difese.

Dunque, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso non avendo dato, tra l’altro, la ricorrente società alcuna prova in merito alla concreta e lamentata lesione del suo diritto di difesa derivante dalla lamentata testuale.   

 

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