Non è invocabile la continuazione fra reati dolosi e colposi

Redazione 20/09/12
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La Cassazione nega l’applicabilità dell’istituto all’autista che investe un ciclista e poi fugge

Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 35543 del 17 settembre 2012 i giudici di legittimità hanno condiviso le statuizioni dei giudici di merito che, in occasione di un incidente stradale causato da un automobilista sotto l’effetto di droga e alcool, avevano deciso di negare la continuazione e il conseguente sconto di pena fra i reati contestati, essendo alcuni di essi dolosi e altri colposi.

L’imputato aveva travolto un ciclista e poi era fuggito: addirittura, aveva chiamato i carabinieri sostenendo di essere stato aggredito, per sviare i sospetti, ma era stato poi arrestato.

Il comportamento realizzava quindi una pluralità di reati: le lesioni, la fuga e la simulazione di reato.

L’imputato perciò, dopo il diniego dei giudici di merito, aveva proposto ricorso per ottenere la declaratoria del vincolo di continuazione fra i reati, al fine di beneficiare del conseguente sconto di pena.

La norma presa in esame dai giudici è l’articolo 671 del codice di procedura penale, come novellato dalla legge 49/2006, che stabilisce che la condizione di ‘schiavitù’ indotta dalla droga  può essere inclusa fra gli elementi da prendere in esame per verificare se sussista o meno l’unicità del disegno criminoso con riferimento ai reati che siano dipendenti da quel programma delinquenziale. Ma a condizione che ricorrano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione, in primis l’elemento psicologico, che deve essere omogeneo.

Il giudice del merito, continua la Cassazione, correttamente ha individuato la continuazione soltanto fra ai reati dolosi, dal momento che il vincolo tra gli illeciti penali dolosi e quelli colposi non si può configurare.

Nel caso di specie infatti le condotte poste in essere dal pirata della strada non indicano un unico originario disegno criminoso, a meno che non si ipotizzi che tutte le condotte erano di natura dolosa.

Perciò il ricorso è stato respinto.

Redazione

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