Lilla Laperuta
L’accertamento dell’avvenuto deposito, al momento della costituzione in giudizio dell’appellante, di una copia (o velina) dell’atto di appello in luogo dell’originale contenente la relata dell’avvenuta notificazione dello stesso atto, non comporta la sanzione dell’improcedibilità del gravame. Lo ha asserito la Corte di cassazione nella sentenza n. 20400 depositata il 5 settembre, cassando così la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato invece inammissibile l’appello perché al momento della costituzione in giudizio era stata depositata solo la copia (velina) dell’atto di appello priva della prova della notifica, considerando privo di effetti sananti l’eventuale deposito tardivo dell’originale.
Tutt’al più, sostiene il Supremo Collegio, alla declaratoria di improcedibilità, si potrebbe pervenire, all’esito del giudizio di appello, soltanto ove fosse accertata una difformità fra la copia depositata al momento di iscrizione a ruolo e l’originale dell’atto di impugnazione successivamente depositato. Laddove invece è indubbia la conformità dei due atti si concreta solo un vizio di mera irregolarità che non pregiudica il raggiungimento dello scopo dell’atto né comporta una violazione dei diritti difensivi dell’appellato.
Pertanto, in coerenza con l’impianto normativo sistematicamente inquadrato che il codice di rito riserva al giudizio di appello, si enuncia il seguente principio di diritto: «l’improcedibilità dell’appello è comminata dall’articolo 348 c.p.c. per l’inosservanza del termine di costituzione dell’appellante, ma non anche per il mancato rispetto delle forme di costituzione, sicché, essendo il regime dell’improcedibilità di stretta interpretazione in quanto derogatorio al sistema generale della nullità, il vizio della costituzione tempestiva ma inosservante delle forme di legge soggiace al regime della nullità, e, in particolare, al principio del raggiungimento dello scopo, per il quale rilevano anche comportamenti successivi alla scadenza del termine di costituzione; ne consegue che non può essere dichiarato improcedibile l’appello se l’appellante, nel costituirsi entro il termine di cui agli articoli 165 e 347 c.p.c., ha depositato, all’atto dell’iscrizione a ruolo, una cosiddetta velina dell’atto di appello in corso di notificazione – priva quindi della relata di notifica – qualora egli abbia depositato, successivamente alla scadenza del termine medesimo, l’originale dell’atto notificato, conforme alla velina».
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