Non deve versare l’Irap il professionista che sostiene molte spese per spostamenti

Redazione 10/12/13
Scarica PDF Stampa

Lilla Laperuta

Non deve versare l’Irap il professionista che sostiene molte spese per spostamenti, viaggi all’estero e soggiorni in albergo, in quanto, elementi questi inidonei ad individuare il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27213 del 4 dicembre 2013, con la quale ha accolto il ricorso del professionista per insussistenza del presupposto IRAP dell’autonoma organizzazione.

Si ricorda sul punto che il requisito dell’autonoma organizzazione, presupposto per il versamento dell’IRAP, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Pertanto, ai fini dell’individuazione del presupposto impositivo rilevano le spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali necessari per l’espletamento dell’attività professionale (ad es. mobili, arredi ed attrezzature) mentre, viceversa, non hanno alcuna rilevanza, ai medesimi fini, le spese sostenute esclusivamente per spostamenti e viaggi, anche all’estero, elementi questi inidonei ad individuare il presupposto impositivo dell’Irap.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento