No alla mobilità frazionata se la crisi colpisce tutta l’azienda

Redazione 13/11/13
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Lilla Laperuta

Con la sentenza 11 novembre 2013 n. 25310 è stato respinto l’appello avverso la sentenza di prime cure dichiarativa dell’inefficacia del licenziamento intimato dalla società al dipendente per violazione della disciplina dei licenziamenti collettivi, essendosi proceduto all’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità facendo riferimento alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative dei singoli centri operativi, anziché a quelle dell’intero complesso. Nella fattispecie l’azienda aveva attivato distinte procedure di mobilità per le diverse unità produttive, così privando le organizzazioni sindacali della possibilità di avere un quadro di insieme dei problemi economici prospettati della società e, quindi, di elaborare piani di intervento generali e impedendo una diversa utilizzazione dei lavoratori coinvolti nella procedura di mobilità (per esempio, attraverso l’offerta della possibilità di trasferimento in altre sedi della società, onde evitare la misura del licenziamento).

In primo luogo, la Corte di Cassazione ha ricordato che, con riguardo ai licenziamenti collettivi per riduzione del personale, ai fini della determinazione dell’ambito di attuazione del licenziamento e individuazione dei lavoratori da licenziare deve tenersi conto di tutti i lavoratori dell’azienda, sicché non può valere a ridurre il numero dei soggetti da valutare comparativamente il mero ridimensionamento (o la stessa soppressione) di un reparto, potendo la riduzione del personale essere limitata agli addetti a tale reparto solo allorquando sia costoro sia gli addetti ai restanti reparti siano portatori di specifiche professionalità non omogenee che ne rendano impraticabile in radice qualsiasi comparazione.

Sulla base di tale principio, deve essere poi precisato che, in caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, non deve necessariamente interessare l’intera azienda, ma può avvenire, secondo una legittima scelta dell’imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive, nell’ambito della singola unità produttiva, ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, in quanto ciò non sia il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma sia obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale.

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