Nessuna violazione del diritto di difesa se l’avvocato è informato dell’udienza di convalida ‘solo’ sette ore prima

Redazione 14/11/13
Scarica PDF Stampa

Lucia Nacciarone

Nel caso prospettato all’attenzione della Corte di cassazione (che decide con sent. n.45551 del 12 novembre 2013) il difensore d’ufficio era stato avvisato con una telefonata alle tre del mattino che di lì a sette ore circa sarebbe iniziato il rito direttissimo.

Nessuna violazione del diritto di difesa pertanto, ed a nulla vale la contestazione del professionista, il quale afferma che il fax di comunicazione dell’udienza portava come orario le 9.48, quindi soli dodici minuti prima dell’inizio della stessa. Il fax, avvisano i giudici, costituisce una mera ‘ratifica’ della telefonata notturna che lo aveva preceduto, che deve ritenersi una comunicazione senz’altro tempestiva.

La sentenza n. 45534 del 12 novembre 2013 invece annulla la condanna riportata in appello (e gli atti sono trasmessi alla Corte territoriale per un nuovo giudizio) emessa a carico dell’imputato per spaccio di droga. In questa seconda vicenda prospettata all’attenzione della Corte l’esito è differente perché mancava, nella ricevuta del fax, stavolta utilizzato come unica forma di notifica, il numero del destinatario della comunicazione, cosa, questa, che rendeva impossibile affermare che l’indirizzo fosse stato davvero quello dello studio legale.

Sul punto, avvisano gli ermellini, l’omessa notifica dell’avviso di fissazione del giudizio in appello al difensore dell’imputato integra una nullità a regime intermedio anche se l’avvocato è stato presente dinanzi al giudice.

Il vizio deve essere dedotto o rilevato a pena di decadenza entro la pronuncia della sentenza d’appello, e l’eccezione proposta tempestivamente dall’avvocato è stata accolta.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento