Nessun ristoro ulteriore ai parenti della vittima dell’incidente stradale: compreso nel danno morale il danno «edonistico»

Redazione 10/07/14
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Lucia Nacciarone

 

A deciderlo è la Cassazione con la sentenza n. 15491 dell’8 luglio 2014, che rigetta il ricorso dei genitori di un ragazzo, terzo trasportato.

Il giovane, che al momento dell’incidente non indossava la cintura di sicurezza (all’epoca non obbligatoria), era morto a seguito anche di una lunga agonia in ospedale.

Pertanto i genitori avevano agito anche per ottenere il ristoro dal pregiudizio subìto per l’interruzione violenta del rapporto d’affetto, tenuto conto anche del fatto che il ragazzo era il loro unico figlio e, iure hereditatis, per la lesione biologica terminale.

Ad avviso dei giudici di legittimità, che concordano con la valutazione fatta dalla Corte d’appello in ordine alla liquidazione del danno biologico terminale liquidato ai genitori iure hereditatis, non può trovare invece accoglimento la richiesta delle parti di liquidare separatamente l’ulteriore voce di danno consistente nella sofferenza patita per la perdita del rapporto parentale (cd. danno edonistico).

E quindi, premesso anche il ristoro in via equitativa ex art. 2059 del codice civile, a titolo di danno morale tout court, va detto che la stessa norma, così come interpretata alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali, non consente un liquidazione ulteriore a titolo di danno morale, quale che sia la causa, proprio per evitare duplicazioni risarcitorie: al fine di ottenere un ritocco verso l’alto della liquidazione stabilita dai giudici di merito, i genitori del ragazzo avrebbero dovuto dimostrare l’esistenza di una vera e propria malattia insorta dopo il lutto.

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