Nessun comportamento sanzionabile penalmente se l’ex marito si rifiuta di lasciare la casa coniugale

Redazione 11/01/13
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 1038 del 9 gennaio 2013 la Cassazione ha accolto il ricorso dell’uomo, accusato di non avere ottemperato al provvedimento del Tribunale che lo obbligava ad allontanarsi dalla casa coniugale, affidando alla madre in via esclusiva le due figlie per la grave conflittualità tra la coppia.

Nella decisioni i giudici di legittimità ribaltano il precedente verdetto della Corte di merito, che aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione, confermando però le statuizioni civili.

Gli ermellini osservano che al comportamento ascritto all’imputato non corrisponde reato alcuno, in quanto la mancata esecuzione dolosa del provvedimento concernente minori non può essere riferita a provvedimenti d’interesse patrimoniale consequenziali alla pronuncia di affidamento.

Non tutti i provvedimenti decisi dal giudice civile nell’interesse del minore trovano sanzione dell’art. 388 del codice penale, ma esclusivamente quelli che hanno come oggetto l’affidamento del minore.

«Il contenuto offensivo sanzionato risulta usualmente espresso dal rifiuto di consegna del figlio al coniuge non affidatario, o dall’inottemperanza dell’obbligo di favorirne gli incontri con le persona stabilite dal giudice, oppure dalla inosservanza di prescrizioni concernenti i rapporti dei figlio con persone diverse da quelle indicate; oppure ancora dalla elusione sostanziale degli obblighi dinanzi precisati, mediante comportamenti di carattere omissivo».

Pertanto, conclude la Cassazione, la mancata esecuzione di provvedimenti concernenti minori, non può dilatarsi sino a comprendere provvedimenti di ricaduta e di interesse patrimoniale (quali la disponibilità della casa di comune abitazione) che siano, come nella specie, consequenziali alla pronuncia di affidamento della prole».

La sentenza impugnata è stata quindi annullata perché il fatto non è previsto come reato.

Redazione

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