Reato lieve e stupefacenti: la Cassazione tra qualità e quantità

Nel reato lieve ex art. 73, comma 5, conta il bilanciamento tra quantità, qualità e contesto degli stupefacenti: i nuovi orientamenti della Cassazione.

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È incontestabile che, nella Giurisprudenza di legittimità, la ratio dell’analisi qualitativa del principio attivo viene ad assumere un ruolo fondamentale. Nessun Magistrato del merito s’illude di fondare il proprio giudizio sul solo dato ponderale lordo, poiché la maggiore o minore lesività psicofisica dello stupefacente dipende dalle caratteristiche chimico-tossicologiche dello stesso. P.e., alla luce del principio supremo della tutela della salute collettiva ex comma 1 Art. 32 Cost., consta che un quantitativo esiguo potrebbe risultare qualitativamente devastante se tagliato in maniera non idonea. Oppure, si pensi alla tossicità estremamente grave di una partita di eroina ponderalmente scarsa ancorché qualitativamente troppo pura, dunque dannosa per l’incolumità sanitaria degli assuntori. Pertanto, anche nell’ambito del comma 5 Art. 73 TU 309/90, il parametro della quantità è sempre inscindibilmente congiunto a quello della qualità più o meno psicoattiva della sostanza. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Per approfondire ulteriormente il tema della legislazione in materia di stupefacenti, consigliamo il volume Stupefacenti – Manuale pratico operativo, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon. Si consiglia anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

Indice

1. La “qualità”


La conferma della natura decisiva della qualità proviene, ex multis, da Cass., sez. pen. VI, 26 novembre 2021, n. 7256, ove si afferma che “se l’analisi tossicologica dovesse illustrare una percentuale infima di principio attivo, il fatto [ex comma 5 Art. 73 TU 309/90] può essere certamente degradato, poiché si è in presenza di un quantitativo concretamente idoneo – nonostante le apparenze [quantitative, ndr] – al confezionamento di un numero esiguo di dosi”. Nel dettaglio, la medesima Sentenza contenuta in Cass., sez. pen. VI, 26 novembre 2021, n. 7256 precisa, nelle proprie Motivazioni, che “il significativo quantitativo di droga caduto in sequestro (gr. 190 lordi di marjuana e gr. 1,5 lordi di haschisch) aveva un principio attivo talmente esiguo che dall’intero compendio psicotropo sarebbe stata ricavabile appena una dose media singola; i giudici di merito avevano, dunque, del tutto incongruamente valorizzato il peso lordo della sostanza […] ed avevano, invece, trascurato il dato relativo alla quantità del principio attivo [che] assume una valenza rilevante ai fini del riconoscimento della invocata fattispecie di lieve entità”. Come si può notare, Cass., sez. pen. VI, 26 novembre 2021, n. 7256 mostra la “lieve“ offensività di uno stupefacente quantitativamente notevole ancorché qualitativamente non lesivo verso la salute psicofisica degli assuntori. Ad analoghe conclusioni perviene pure Cass., sez. pen. III, 14 gennaio 2014, n. 7249, ove il nodo problematico della vicenda è rappresentato da gr. 400 di haschisch quasi privi di tenore drogante; nel dettaglio, detta Cass., sez. pen. III, 14 gennaio 2014, n. 7249 mette in risalto che “nonostante il non esiguo dato ponderale, l’attenuante deve essere concessa in considerazione della scarsa potenzialità stupefacente (presenza di Delta 9 THC mediamente solo al 2,3 %) accertata dal perito d’ufficio e dovuta essenzialmente alle inidonee modalità di conservazione ed al lungo tempo di conservazione [e] della conseguente efficacia scarsamente drogante rispetto alle altre analoghe sostanze reperibili sul mercato, il che, unitamente alle inesperte modalità di conservazione, dimostra una scarsa potenzialità offensiva del delitto”. Come si nota, anche in Cass., sez. pen. III, 14 gennaio 2014, n. 7249, l’offensività, più o meno lieve, è misurata sulla base del parametro anzitutto qualitativo e non soltanto di quello quantitativo. Infatti, spesso capita che la sostanza stupefacente, sebbene abbondante sotto il profilo quantitativo, non è qualitativamente lesiva dell’equilibrio sanitario del consumatore; dunque, la ratio della quantità diviene meno significativa di quella della qualità, poiché ciò che conta, in definitiva, è l’offensione al bene della salute e non il dato del peso lordo qualitativamente de-contestualizzato.
Questa basilare e perenne coniugazione tra quantità e qualità sta alla base pure dei Lavori Preparatori del DM 11 aprile 2006, in tanto in quanto “è solo l’individuazione del principio attivo a dare indicazioni oggettive ed incontrovertibili sul grado di offensività [non astratta, ndr] della condotta, consentendo di accertare [grazie alla indicazioni fornite dal DM 11 aprile 2006] quante singole assunzioni sarebbe stato possibile effettuare grazie a quel quantitativo di stupefacente, e, dunque, di ricostruire, con elevato grado di verosimiglianza, il giro d’affari che il reo sarebbe riuscito a creare […]. I dati relativi al principio attivo non possono che essere letti alla luce delle soglie quantitative [indicate dal DM 11 aprile 2006] che, sulla base di precise ed affidabili elaborazioni scientifiche, ha individuato il quantitativo di principio attivo del quale un assuntore assuefatto ha bisogno per provare l’effetto psicotropo tipico [di una determinata] sostanza stupefacente. Dunque, dividendo il principio attivo complessivamente ricavabile dalla sostanza oggetto di contestazione per la dose media singola (DMS) indicata [dal DM 11 aprile 2006], si ottiene il numero di dosi che il reo avrebbe potuto complessivamente ricavare dal compendio psicotropo”. Senza dubbio, il computo della DMS ex DM 11 aprile 2006 presenta aspetti che qui non interessano; ciò che conta, ognimmodo, è che anche nei Lavori Preparatori al DM 11 aprile 2006 non si ipostatizza la sola ratio quantitativa, in tanto in quanto sussiste la consapevolezza dell’ulteriore ruolo decisivo del tenore drogante della sostanza sequestrata. Se l’effetto psicotropo è nullo o scarso, la lesività della condotta diviene astratta o, perlomeno, lieve ex comma 5 Art. 73 TU 309/90. Decontestualizzare la quantità dalla qualità significa dar forma a delitti a pericolosità astratta, il che non ha senso nella Giuspenalistica contemporanea.
La decisività del criterio qualitativo è ribadita pure, in Dottrina, da Ghizzoni (2015)[1], a parere del quale “la circostanza che le soglie [del DM 11 aprile 2006] siano state calibrate su un assuntore tollerante e dipendente e, dunque, su un tossicomane assuefatto, evidenzia che non si è certo in presenza di parametri disegnati al ribasso: ed anzi, utilizzandoli per valutare la lievità della cessione di stupefacente operata in favore di un minorenne o, comunque, di un soggetto alle prime esperienze, essi potrebbero addirittura risultare fin troppo tenui, così da favorire una valutazione in termini di lievità di condotte che, in realtà, hanno aggredito in maniera ben più incisiva il bene giuridico della salute […] [Comunque] limitarsi a considerare che l’imputato deteneva un determinato quantitativo di sostanza stupefacente, senza in alcun modo considerare se quello stupefacente avesse un principio attivo disprezzabile o [viceversa] molto elevato, comporta l’obliterazione non solo di comuni dati di esperienza, ma anche di insopprimibili esigenze di parità di trattamento: ed invero, poiché l’esperienza insegna che il mercato della droga è invaso da partite che esibiscono percentuali di principio attivo notevolmente diverse, espungere quel dato dall’analisi comporta, per un verso, che non si sarebbe in grado di comprendere in quale misura quella condotta sarebbe stata in grado di aggredire i beni giuridici protetti [ex comma 1 Art. 32 Cost., ndr] e, per altro verso, che- valorizzando un dato incongruo (il peso lordo) in quanto privo del suo tratto più qualificante (la percentuale di principio attivo) – potrebbe, ad esempio, ritenersi lieve la detenzione di gr. 100 di sostanza stupefacente e non lieve la detenzione di gr. 300 della stessa sostanza stupefacente, anche nel caso in cui la prima sia caratterizzata da un principio attivo notevolmente più alto, tale da consentire di ricavare un ben più elevato numero di dosi medie singole”. Pertanto, anche in Ghizzoni (ibidem)[2] un tenore drogante infimo rende irrilevante l’eventuale dato ponderale ingente, perché, nella prassi quotidiana, è la qualità, il più delle volte, a determinare l’intensità della pericolosità sociale dello spaccio di stupefacenti. Una notevole quantità priva o quasi priva di effetto psicotropo apprezzabile apre la strada alla precettività del comma 5 Art. 73 TU 309/90. P.e., la marjuana delle coltivazioni domestiche risulta, di solito, scarsamente psicoattiva, dunque “di lieve entità” sotto il profilo della rilevanza penale. All’opposto, non è “lievemente” antigiuridica una partita di oppiaceo tagliato male, pur se quantitativamente scarso. Tali rilievi chimico-tossicologici valgono pure per la cannabis indica, il cui tenore di THC è assai variabile e, per conseguenza, influisce non poco sull’applicabilità, o meno, del reato lieve ex comma 5 Art. 73 TU 309/90. Disgiungere la qualità dalla quantità significa de-contestualizzare completamente la concreta offensività antinormativa della fattispecie infrattiva. A proposito di tale ruolo centrale della ratio qualitativa, lo stesso Ghizzoni (ibidem)[3] ha evidenziato che la qualità del THC è molto importante nell’analisi del c.d. “effetto sul sistema nervoso centrale”. Di nuovo, quindi, torna, perlomeno con afferenza alla marjuana, la prevalenza della qualità sulla quantità; quest’ultima, in effetti, sovente si rivela astrattamente o lievemente pericolosa per la salute degli assuntori.
Il costante, instancabile, fedele bilanciamento tra il parametro della quantità e quello della qualità è raccomandato da molti Dottrinari. Anzi, Leopizzi (2014)[4] invita il Giurista ad una contestualizzazione veramente integrale e completa, nel senso che “[il parametro della qualità, ndr] deve trovare applicazione in maniera diversificata, a seconda del punto della illecita filiera nel quale si colloca il fatto ascritto all’imputato; ed invero, la valutazione combinata del dato ponderale e di quello qualitativo appare imprescindibile in relazione a condotte quali l’importazione dall’estero, il trasporto dai luoghi di approvvigionamento verso il luogo di vendita, la detenzione della sostanza nei luoghi ove essa viene lavorata e custodita prima della vendita, poiché, pur trattandosi di condotte che spesso denotano – anche, ma non solo, in ragione del dato ponderale – una professionalità scarsamente compatibile con l’ipotesi lieve, l’eventuale esiguità del principio attivo ne potrebbe giustificare un ridimensionamento, con conseguente derubricazione del reato”. Come si vede, in Leopizzi (ibidem)[5], la ratio qualitativa è e rimane fondamentale, ai fini della precettività, o meno, del comma 5 Art. 73 TU 309/90. Il grado di psicoattività della sostanza si dimostra spesso decisivo per la qualificazione della lieve entità. Tutti i criteri del fatto lieve, d’altronde, vanno sempre circostanziati e mai singolarmente ipostatizzati.
Tuttavia, vi sono eccezioni che confermano la regola, anche in tema di tenore drogante. P.e., Cass., sez. pen. VI, 21 novembre 2022, n. 1648 puntualizza che “il dato relativo al principio attivo è scarsamente significativo in relazione, con riguardo alle condotte di strada, ai numerosi casi nei quali le indagini abbiano consentito di accertare null’altro che la detenzione a fini di spaccio ovvero la cessione di una o comunque di poche dosi già confezionate: in questi casi, invero, ben difficilmente l’inquadramento giuridico dei fatti potrebbe essere influenzato dalla percentuale di purezza di una sostanza detenuta, già pronta per la vendita, in quantitativi disprezzabili, di modo che, al di là di casi eccezionali (ove, ad esempio, dovesse accertarsi un anomalo grado di purezza, tale da rendere l’assunzione della dose straordinariamente pericolosa per la salute del tossicofilo), potrebbe essere sufficiente considerare il numero di dosi effettivamente detenute o spacciate dal reo, senza interrogarsi su quante dosi avrebbero potuto essere formate con il principio attivo complessivamente ricavabile da quella sostanza”. In effetti, la medesima Sentenza contenuta in Cass., sez. pen. VI, 21 novembre 2022, n. 1648 specifica che non sempre, nello spaccio di strada, da una partita di sostanza “molto pura” si ricava, poi, un “grande numero” di dosi. Il concetto di “numero di dosi ricavabili” non è matematicamente certo, anche se il tenore drogante del “sasso” da tagliare è qualitativamente elevato. Inoltre, Cass., sez. pen. VI, 21 novembre 2022, n. 1648 evidenzia che il fatto lieve non dipende solamente o principalmente dalla qualità della sostanza. P.e., questo Precedente del 2022 specifica che “[non è lieve] lo spaccio che consenta un vero e proprio accumulo di ricchezza […] [mentre è] di minore gravità quello che consenta semplicemente il sostentamento del soggetto e della sua famiglia”. Dunque, da Cass., sez. pen. VI, 21 novembre 2022, n. 1648 proviene il monito di non commettere l’errore di assolutizzare anche la ratio della qualità, la quale va comunque contestualizzata nel contesto ermeneutico globale di tutti i cinque indicatori della lieve entità de jure condito catalogati nel comma 5 Art. 73 TU 309/90. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Per approfondire ulteriormente il tema della legislazione in materia di stupefacenti, consigliamo il volume Stupefacenti – Manuale pratico operativo, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon. Si consiglia anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

2. La “quantità” degli stupefacenti


Senza dubbio, nonostante l’innovazione epocale di Sezioni Unite Biondi, il lemma “quantità”, nel comma 5 Art. 73 TU 309/90, è di per sé indeterminato e, per naturale conseguenza, la pre-determinazione di “soglie numeriche” che tolgano ogni dubbio è stata lasciata alla Giurisprudenza di legittimità, la quale, nel bene o nel male, ha colmato le lacune legislative, divenendo essa stessa, impropriamente ed atipicamente, fonte di produzione del Diritto. Anzi, va pure notato che tale eccessiva “giurisprudenzializzazione” del TU 309/90 richiama troppo da vicino l’esperienza della Common Law, il che sarebbe evitabile se il Legislatore italiano fosse meno pigro nelle proprie periodiche novellazioni, la cui scarsità obbliga il Magistrato a violare la c.d. “riserva di legge” prevista dalla Costituzione. Un problema analogo si era presentato con afferenza all’interpretazione della ratio “fuzzy” di “ingente quantità” ex comma 2 Art. 80 TU 309/90. Tuttavia, nell’Art. 80 TU 309/90, è “ingente” il “peso” lordo, mentre, nel comma 5 Art. 73 TU 309/90, il lemma “quantità” va necessariamente, tassativamente, obbligatoriamente “armonizzato” con gli altri quattro parametri della “qualità, mezzi, modalità ed altre circostanze dell’azione”. Il problema si ripropone, dunque; ovverosia, nell’ambito della lieve entità, la ratio quantitativa non può essere assolutizzata e, pertanto, de-contestualizzata dagli altri quattro criteri. Detto in altri termini, il lemma quantità, nel comma 5 Art. 73 TU 309/90, tollera ben pochi schemi predefiniti, in tanto in quanto tutto dipende da una valutazione globale in cui nessuno dei cinque parametri del fatto lieve ha un diritto di prevalenza. L’esegesi della “quantità lieve”, nel comma 5 Art. 73 TU 309/90, non può seguire regole eccessivamente predefinite. Anche Sezioni Unite Biondi fornisce indicazioni utili ancorché non vincolanti, giacché ogni singola fattispecie giudicanda presenta peculiarità singolari ed irripetibili, che il Magistrato del merito deve valutare a seconda del preciso “contesto” fattuale.
Che la quantità, nel comma 5 Art. 73 TU 309/90 vada sempre e comunque contestualizzata e relativizzata è stato asserito da molti Precedenti della Suprema Corte. P.e., Cass., sez. pen. VI, 20 febbraio 2018, n. 13982 ha messo in risalto che “in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui al comma 5 Art. 73 TU 309/90, la valutazione dell’offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all’entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli ed azioni repressive delle forze dell’ordine […] [D’altra parte] non è infrequente che i giudici di legittimità valorizzino gli elementi che consentono di ricostruire i caratteri di un’attività di spaccio impiantata su vasta scala, lasciando sullo sfondo il dato relativo ai quantitativi effettivamente smerciati, poiché, com’è noto, è proprio il frazionamento dello stupefacente, di volta in volta detenuto per la vendita, l’accorgimento al quale, onde frustrare i controlli delle forze dell’ordine, usualmente ricorre colui che operi professionalmente”. Come si può notare, anche Cass., sez. pen. VI, 20 febbraio 2018, n. 13982 relativizza e contestualizza il criterio della quantità nel contesto del comma 5 Art. 73 TU 309/90. Pure con attinenza alla “lieve quantità”, come per tutti gli altri quattro parametri, non esistono soluzioni interpretative pre-determinate e pre-costituite che non tengano conto della variabile fondamentale dello specifico “contesto” in cui si è consumata la fattispecie delittuosa. La variabile della quantità, come tutti gli altri quattro parametri del fatto lieve, va interpretata alla luce delle specifiche circostanze fattuali e concrete del reato, senza ipostatizzazioni che violino il rapporto di profonda e necessaria interazione con gli altri quattro indici della lieve entità. Il merito di Cass., sez. pen. VI, 20 febbraio 2018, n. 13982 è stato quello di non assolutizzare interpretazioni che esulino dall’insieme dei fatti infrattivi globalmente considerati.
Da segnalare è pure Cass., sez. pen. VI, 27 gennaio 2015, n. 15642, la quale postula che il c.d. “piccolo spaccio” di quartiere è sempre, per ontologia, “di lieve entità”, poiché, nello spaccio di piccole dimensioni, vengono movimentate quantità bagatellari non superiori a “qualche decina” di dosi. Nel dettaglio, nelle proprie Motivazioni, Cass., sez. pen. VI, 27 gennaio 2015, n. 15642 rimarca che “in tema di reati concernenti gli stupefacenti, la fattispecie autonoma di cui al comma 5 Art. 73 TU 309/90 è [sempre, ndr] configurabile nelle ipotesi del cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro, nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore – tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente – a dosi conteggiate [in poche] decine”. Quindi, in Cass., sez. pen. VI, 27 gennaio 2015, n. 15642, la “scarsa” quantità, nel c.d. “piccolo spaccio” diviene decisiva per un’applicazione pressoché automatica del comma 5 Art. 73 TU 309/90. Analogo è il parere di Cass., sez. pen. VI, 18 luglio 2013, n. 41090, giacché “l’individuazione del fatto lieve non può mai risolversi in una mera questione di quantità, dal momento che la legge non ha inteso individuare, con il comma 5 Art. 73 TU 309/90, un fatto caratterizzato da specifici e rigidi parametri quantitativi. Tuttavia, tra gli indici di un’attività limitata entro il piccolo spaccio […] vi è certamente anche quello ponderale, sintomatico [quasi sempre, ndr] di un fatto lieve quando si sia in presenza di quantitativi limitati [e] di una provvista finalizzata ad una piccola […] attività di vendita di droga al dettaglio. Dunque, il piccolo spaccio, caratterizzato da una complessiva minore portata delle attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro, e guadagni limitati, può ritenersi [automaticamente, ndr] compatibile con la cessione o con l’accertata detenzione a fini di spaccio di dosi conteggiate in poche decine, poiché un tale dato numerico è certamente sintomatico – sia che si consideri il potenziale volume d’affari e quindi la redditività dell’illecita attività, sia che si consideri la capacità di penetrazione del mercato – di un minor grado di offesa dei beni giuridici della salute pubblica e dell’ordine pubblico”. Come si può notare, anche Cass., sez. pen. VI, 18 luglio 2013, n. 41090 sostiene che la “scarsa quantità” di merce e di denaro movimentati nel “piccolo spaccio” consente una precettività quasi meccanica del comma 5 Art. 73 TU 309/90. Ove la quantità è risibile, v’è spazio per il fatto lieve, fatta salva sempre la necessità di un minimo di contestualizzazione; ora, nel piccolo spaccio di quartiere, la detenzione e la cessione di stupefacenti sono definibili come “ontologicamente lievi”.
D’altra parte, ad esempio, nel 2022, tutte le Sentenze della Suprema Corte in cui si è riconosciuto il fatto lieve afferiscono a fattispecie nelle quali la quantità di stupefacente contestata si limitava, per l’appunto, a “poche decine” di dosi. P.e., con attinenza alla cocaina, nel 2022, la Corte di Cassazione ha qualificato “di lieve entità” il c.d. “piccolo spaccio” di 20 dosi, oppure 30 dosi, o 14/15/29 dosi. Anche per quanto riguarda l’eroina, la Suprema Corte ha applicato il comma 5 Art. 73 TU 309/90 allo spaccio di 8/10 dosi. Per quanto afferisce alla marjuana, è stato reputato “lieve”, nel 2022, dai giudici di legittimità, lo spaccio di sole 26 dosi, mentre, per l’haschisch, sono reputate bagatellari 178/239 dosi. In ogni caso, la Cassazione ha sempre considerato “lieve” lo spaccio di quantità limitate, non altamente offensive sotto il profilo della salute collettiva dei consumatori. Di nuovo, pertanto, il criterio quantitativo si dimostra centrale, ancorché non assolutizzante, nel contesto del comma 5 Art. 73 TU 309/90.
Ha fatto eccezione, in maniera assai discutibile, la Sentenza Restivo, ove la Suprema Corte ha concesso il fatto lieve basandosi esclusivamente sulla scarsità del quantitativo, senza tenere conto che l’haschisch oggetto di contestazione possedeva un tenore drogante di oltre il 34 %, dunque si trattava di una partita di stupefacente estremamente ed acutamente pericolosa per la salute degli assuntori. Nella Sentenza Restivo è mancata un’idonea contestualizzazione che sapesse bilanciare il parametro della quantità con quello della qualità. Si è ipostatizzato il solo dato ponderale. D’altra parte, anche Amato (2022)[1] esorta a non idolatrare esclusivamente la ratio della quantità, in tanto in quanto “non ci si può accontentare del [solo] quantitativo lordo, giacché la maggiore o minore pericolosità della condotta è tributaria anche e soprattutto della maggiore o minore purezza della sostanza, ovvero della percentuale di principio attivo”. Ecco, di nuovo, nel summenzionato Autore, la necessità di armonizzare tra di loro, entro una valutazione complessiva, tutti i cinque indici della lieve entità di cui al comma 5 Art. 73 TU 309/90. La ratio della quantità non va assolutizzata e men che meno de-contestualizzata. Similmente, Lombardi (2022)[2] precisa che “non persuade l’utilizzo della soglia [ponderale] lorda di sostanza stupefacente, poiché essa costituisce all’evidenza un dato neutro, essendo l’offesa al bene giuridico della salute pubblica correlata, piuttosto, proprio al numero di dosi medie singole ricavabili, incarnando esse l’unico indicatore affidabile del danno che il prodotto può [qualitativamente, ndr] arrecare all’integrità psicofisica dei consumatori una volta diffuso nel mercato”. Nuovamente, anche questo citato Dottrinario coniuga sempre e comunque dato ponderale e qualità, poiché capita non raramente che un quantitativo esiguo manifesti un tenore drogante sanitariamente pericoloso, dunque giuridicamente offensivo ex comma 1 Art. 32 Cost .
La verità, dunque, è che, nel comma 5 Art. 73 TU 309/90, il criterio della quantità va sempre rapportato al grado di “purezza”, dunque di tossicità neuro-psichica, della sostanza oggetto del sequestro. Inoltre, non esistono parametri o soglie precostituiti, in tanto in quanto ciascuna fattispecie processuale manifesta peculiarità concrete singolari e specifiche. Ogni singolo caso va valutato in sé e per sé, all’interno del proprio contesto d’insieme. P.e., in Dottrina, Amato (ibidem)[3] precisa che non ha senso “preventivare” il grado di purezza, poiché il tenore drogante e, soprattutto, la sua pericolosità psicofisica dipendono dallo specifico contesto; sempre il medesimo Autore asserisce che va abbandonata un’analisi del “[solo] dato quantitativo lordo e [va valorizzato] il quantitativo di principio attivo presente nella sostanza, attraverso una lettura inevitabilmente coordinata dei parametri della quantità e della qualità della sostanza”. Come si può notare, torna l’invito ad una lettura armonizzata e complessiva di tutti i cinque indicatori del fatto lieve nel comma 5 Art. 73 TU 309/90.
P.e., a tal proposito, pure nella Giurisprudenza di legittimità, Cass., sez. pen. VI, 28 novembre 2019, n. 7464 osserva anch’essa che “[vi è] l’ineludibile necessità di valutare il dato ponderale nel concreto contesto in cui i fatti si sono verificati, valorizzando, unitamente ad esso, ogni altro aspetto che sia in grado di rivelare o di escludere la minore offensività dei fatti, prescindendo da qualsiasi automatismo […] In tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 Art. 73 TU 309/90 non può essere desunta sulla base del solo parametro quantitativo […] posto che, per l’accertamento della lieve entità, si deve far riferimento all’apprezzamento complessivo dei [cinque] indici che la norma richiama”. Quindi, pure Cass., sez. pen. VI, 28 novembre 2019, n. 7464 reca due regole fondamentali. In primo luogo, tale Precedente del 2019 impone al Magistrato del merito di non assolutizzare né il criterio ponderale né alcuno degli altri quattro parametri ex comma 5 Art. 73 TU 309/90. In secondo luogo, anche questa Sentenza di legittimità ribadisce il valore basilare dell’analisi tassativa ed irrinunciabile dell’intero contesto giuridico-criminologico che ha accompagnato l’atto delinquenziale. Cass., sez. pen. VI, 28 novembre 2019, n. 7464 mette in guardia da un approccio apodittico al comma 5 Art. 73 TU 309/90. Tutti i cinque criteri del fatto lieve recano pari dignità e vanno specificamente e singolarmente calati nel concreto contesto della fattispecie da valutare nel merito.
Negli Anni Venti del Duemila, la Suprema Corte, in molti casi, ha ridimensionato la ratio ponderale per mettere, piuttosto, in risalto altri criteri che rivelino l’autentico grado di offensività dello spaccio. P.e., Cass., sez. pen. VII, Ordinanza 16744 del 6 aprile 2022 afferma che il fatto “non è lieve” quando le modalità dello spaccio sono altamente professionali, a prescindere da ulteriori valutazioni inerenti la quantità e la qualità. Parimenti, in Cass., sez. pen. VI, 4 luglio 2022, n. 29831, la lieve entità non è stata esclusa tanto a motivo dei pur “notevoli” quantitativi di droga movimentati, quanto, piuttosto, a motivo dell’organizzazione assai accurata e quasi imprenditoriale dell’attività di smercio della sostanza. Oppure, si pensi a Cass., sez. pen. III, 4 febbraio 2022, n. 20234, ove ciò che ha impedito l’applicazione del fatto lieve non è stata la quantità, pur enorme, bensì i legami degli imputati con la criminalità organizzata. Oppure ancora, in Cass., sez. pen. IV, 28 ottobre 2022, n. 44551, il dato ponderale era molto lieve, ma “il traffico era gestito dagli imputati su vasta scala”, dunque la fattispecie è stata giudicata “non di lieve entità”. In tutti i quattro Precedenti del 2022 or ora menzionati, la Cassazione ha valorizzato, più che il dato ponderale, la modalità “professionale” di gestione del narcotraffico. Nuovamente, nell’ambito del comma 5 Art. 73 TU 309/90, il criterio della quantità non è assolutizzato, bensì armonizzato con gli altri quattro indici eventuali del fatto lieve.

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Note


[1]Ghizzoni, Cannabis da droga: identificazione, somministrazione e punibilità, in www.ilpenalista.it 23 novembre 2015
[2]Ghizzoni, op. cit.
[3]Ghizzoni, op. cit.
[4]Leopizzi, Stupefacenti: questioni attuali (e urgenti) in fatto di lieve entità, in Giustizia penale, 3/2014
[5]Leopizzi, op. cit.
[6]Amato, Il criterio del dato ponderale nella valutazione complessiva, in Guida diritto, n. 49/50 del 2022
[7]Lombardi, La Cassazione fissa le soglie quantitative per la lieve entità ex Art. 73 comma 5 DPR 309/1990. Note a prima lettura, in Giurisprudenza Penale Web, 12/2022
[8]Amato, op. cit.

Dott. Andrea Baiguera Altieri

Giurista italo-svizzero che lavora in Brescia
Si occupa prevalentemente di diritto penitenziario svizzero.
Si occupa di tutti gli ambiti della Giuspenalistica elvetica (Diritto Penitenziario svizzero, Criminologia, Statistiche criminologiche di lungo periodo, stupefac…Continua a leggere

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