Nell’udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena, presentata nel corso delle indagini preliminari, non è consentita la costituzione di parte civile

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(Annullamento senza rinvio)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 447)

Il fatto

In relazione ad un procedimento definito con il patteggiamento, il GIP di Lecce ammetteva la costituzione della parte civile.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso sia il provvedimento decisorio, che questa ordinanza, proponeva ricorso per Cassazione, per il tramite del difensore, l’imputato, con unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’ammissione della costituzione di parte civile e alla condanna al pagamento delle relative spese di costituzione evidenziandosi che il deposito da parte del difensore, munito di procura speciale, della richiesta di applicazione pena, con già apposto il consenso del pubblico ministero, avveniva, in fase di indagini preliminari.

In particolare, una volta fattosi presente che all’udienza fissata dal Gip per la decisione sul richiesto patteggiamento, le persone offese, per il tramite dei rispettivi difensori, si costituivano parte civile nei confronti dell’imputato, si sottolineava, al riguardo, come la richiesta di applicazione pena fosse stata depositata in epoca precedente l’emissione del decreto di giudizio immediato e, trattandosi di costituzione di parte civile avvenuta nell’udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari, la stessa, ad avviso del ricorrente, era illegittima.

Ciò posto, ci si lamentava, inoltre, come il Gip si fosse limitato a statuire la condanna dell’imputato al pagamento delle spese (Euro 1.500, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte civile) omettendo qualsiasi motivazione sui parametri di riferimento: motivazione vieppiù necessaria in considerazione della consistenza dell’importo.

Leggi anche:” Nel patteggiamento il giudice ha l’obbligo di verificare la legalità della pena anche nella parte relativa al procedimento di computo”

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione

Il ricorso veniva stimato fondato in quanto costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, n. 47803 del 27/11/2008; Sez. 3, n. 14008 del 14/12/2017; Sez. 6, n. 22512 del 24/05/2011) quello secondo il quale, nell’udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena, presentata nel corso delle indagini preliminari, non è consentita la costituzione di parte civile ed è pertanto illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto (in motivazione, le Sezioni Unite avevano affermato che lo stesso principio deve ritenersi operante, data l’identità di ratio, anche in relazione alle udienze fissate per l’applicazione della pena richiesta con l’opposizione a decreto penale o a seguito di decreto di giudizio immediato).

Conclusioni

La sentenza in questione è sicuramente condivisibile in quanto essa si allinea lungo il solco di un pregresso e costante orientamento nomofilattico.

Difatti, come rilevato in precedenti pronunce emesse in sede di legittimità ordinaria, nell’udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena, presentata nel corso delle indagini preliminari, non è consentita la costituzione di parte civile.

Va da sé dunque che, ove invece venga l’ammissione della parte civile in questo frangente procedurale, come rilevato in questa stessa decisione, deve considerarsi illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché fa chiarezza su tale tematica processuale, dunque, non può che essere positivo.

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Sentenza collegata

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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