Nel giudizio di opposizione spetta al professionista provare le prestazioni effettivamente eseguite

Redazione 04/10/11
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La vicenda trae origine dall’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di un cliente che non aveva pagato l’avvocato cui si era rivolto.

Il provvedimento era stato impugnato con lo strumento dell’opposizione, e la Cassazione, con sentenza n. 19750 depositata il 27 settembre 2011 ha spiegato che in tale sede di contestazione non è sufficiente a fondare la responsabilità del cliente la parcella vistata dall’ordine.

La parcella corredata dal parere del consiglio dell’Ordine degli avvocati, parere che attesta unicamente la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata, sulla base della quale il professionista abbia ottenuto il decreto ingiuntivo contro il cliente, è vincolante solo per il giudice nella fase monitoria, non lo è nel giudizio di opposizione dal momento che non prova, in caso di contestazione del debitore, l’effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate.

Il giudice della cognizione non è vincolato ad essa per la liquidazione degli onorari, e la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude né inverte l’onere probatorio che incombe sul professionista creditore e attore.

Tale onere probatorio, nel giudizio di opposizione, investe sia le prestazioni effettivamente eseguite che l’adeguatezza del compenso economico richiesto dall’avvocato.

Sulla base di queste considerazioni la Corte di legittimità ha confermato l’accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo in quanto il professionista non era stato in grado di produrre materiale probatorio a sostegno della sua richiesta.

Redazione

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