Modifica di misura cautelare personale: impugnabilità

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La decisione sulla richiesta di revoca o modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile direttamente in Cassazione.
Corte di Cassazione -sez. II pen.- ordinanza n. 3547 del 16-11-2022

Indice

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

I ricorsi proposti erano dichiarati inammissibili alla stregua di quel consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, “in tema di misure cautelari, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile “per saltum” mediante ricorso per cassazione, essendo quest’ultimo un rimedio esperibile ex art. 311 cod. proc. pen. unicamente contro le ordinanze genetiche, che dispongono la restrizione della libertà” (Sez. 2, ordinanza n. 24349 del 24/05/2022), e ciò in quanto la verifica del rapporto di connessione tra i reati, la desumibilità dagli atti ora per allora degli elementi indiziari fondanti le successive incolpazioni, l’accertamento dell’interesse in riferimento alle modalità di computo ed ai criteri di calcolo dei termini di durata della originaria misura investono accertamenti di merito, che procedono dalla complessa comparazione delle contestazioni, del materiale dimostrativo e della potenzialità esplicativa del medesimo in relazione ai fatti successivamente contestati, fino alla analitica disamina del rapporto di interferenza temporale tra la misura in atto e quella successivamente disposta in correlazione alle diverse fasi processuali dei diversi procedimenti; siffatto complesso procedimento di verifica si pone al di fuori dei limiti assegnati al sindacato di legittimità, postulando un accesso diretto ai fatti contestati, in diverse connotazioni, nei diversi procedimenti, riservato al giudice del merito cautelare posto che il ricorso immediato per Cassazione può essere proposto, ai sensi dell’art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, secondo l’art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti “lo status libertatis” non altrimenti impugnabili (Sez. 1, n. 18963 del 10/04/2013), e non anche quando la censura relativa all’applicazione di una norma processuale involga un accertamento di merito relativo al rapporto tra i fatti oggetto di due diversi procedimenti in relazione alla desumibilità dal medesimo materiale indiziario ed al perdurante interesse alla relativa deduzione (così in motivazione Sez. 5, n. n. 14713 del 06/03/2019).

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che la decisione sulla richiesta di revoca o modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile direttamente in Cassazione.
Difatti, fermo restando che, come è noto, l’art. 311, co. 2, primo periodo, cod. proc. pen. dispone che, entro “i termini previsti dall’articolo 309 commi 1, 2 e 3, l’imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva”, si afferma in tale pronuncia, sulla scorta di un costante orientamento nomofilattico, che, in tema di misure cautelari, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile “per saltum” mediante ricorso per Cassazione, essendo quest’ultimo un rimedio esperibile ex art. 311 cod. proc. pen. unicamente contro le ordinanze genetiche, che dispongono la restrizione della libertà.
Oltre a ciò, si fa presente in tale decisione, sempre in conformità con quanto enunciato dagli Ermellini in precedenti decisioni, che il ricorso immediato per Cassazione può essere proposto, ai sensi dell’art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, secondo l’art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti “lo status libertatis” non altrimenti impugnabili, e non anche quando la censura relativa all’applicazione di una norma processuale involga un accertamento di merito relativo al rapporto tra i fatti oggetto di due diversi procedimenti in relazione alla desumibilità dal medesimo materiale indiziario ed al perdurante interesse alla relativa deduzione.
Il provvedimento qui in commento, pertanto, ben può essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare se sia possibile (o meno), in materia de libertate, ricorrere immediatamente in Cassazione.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta ordinanza, quindi, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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