Mobbing: risarcimento negato se la vittima soffre di manie di persecuzione

Redazione 29/08/13
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Il verdetto, emesso dalla Cassazione con la sentenza n. 19814 del 28 agosto 2013, ha confermato quanto era già stato deciso in sede di merito, per cui il ricorso della lavoratrice è stato respinto: la sua personalità infatti, secondo quanto era emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale, condiziona la percezione delle vicende lavorative.

La donna, secondo i giudici, per carattere tende ad interpretare quelle che possono essere normali vicende lavorative come offese, e tale atteggiamento, tendendo a personalizzare come ostile ogni avvenimento può addirittura rappresentare un elemento di turbativa dell’ambiente di lavoro.

Per questi motivi è stato escluso il mobbing, e per converso evidenziata la tendenza dell’appellante all’eccessiva personalizzazione, alla ‘vis’ polemica, alla continua censura dell’operato della direttrice e anche delle colleghe.

Inoltre, la consulenza medico-legale d’ufficio aveva evidenziato un danno biologico di lieve entità rientrante nel concetto di sofferenza endogena, verosimilmente ascrivibile a tratti della personalità che condizionavano la percezione che la ricorrente aveva delle proprie vicende lavorative.

Precisano, infine, gli Ermellini: « Per mobbing si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità dei comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio».

E poiché i fatti denunciati assumevano una connotazione lesiva solo nella percezione soggettiva della ricorrente, mancava qualunque elemento del mobbing.

Redazione

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