L’articolo 75-bis del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico in materia di stupefacenti) prevede che al tossicodipendente, già condannato, che possa essere pericoloso per la salute pubblica, siano applicate misure di prevenzione su richiesta del Questore.
Le misure elencate nella norma sono diverse, tutte consistenti principalmente in forme di controllo del soggetto, o sotto forma di divieto di allontanarsi dal comune di residenza, o di frequentare locali pubblici, oppure sotto forma di obbligo di presentarsi almeno due volte alla settimana presso il locale ufficio della polizia di Stato.
La disciplina dettata dall’art. 75-bis prevede che la misura possa essere applicata dal Questore e debba essere convalidata con decreto dal giudice di pace, che interviene nelle 48 ore successive alla notifica della stessa all’interessato.
La vicenda esaminata dalla quarta sezione penale della Cassazione, il cui esito si è avuto con la sentenza n. 38891 del 27 ottobre 2011, trae spunto da un provvedimento emanato ai sensi dell’art. 75-bis con cui il Questore vietava ad un tossicodipendente di guidare qualsiasi veicolo a motore per 1 anno, di uscire la sera e la notte, imponendo altresì l’obbligo di firma in questure due volte a settimana.
La norma afferma che il destinatario della misura può, una volta ricevuta la notifica, presentare memorie e deduzioni al giudice che deve convalidare, ma non si pronuncia sul termine entro il quale ciò possa avvenire.
Pertanto la Cassazione, interpellata sulla vicenda, ha affermato che, nel silenzio della legge, è ragionevole credere che disponga di almeno quarantotto ore a partire dalla notifica, tempo minimo necessario, ad avviso dei giudici di legittimità, per dare modo di procurarsi un avvocato.
Inoltre, trattandosi di misure di prevenzione, le garanzie difensive applicabili sono come quelle previste in materia di Daspo, il divieto di accedere alle manifestazioni sportive introdotto dalla legge 401/1989.
Le due discipline infatti sono funzionalmente collegate e debbono esserlo anche le relative garanzie previste in favore del destinatario delle misure.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine di quarantotto ore per dare all’interessato la facoltà di presentare memorie difensive, il provvedimento di polizia è inefficace.
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