Minorenni e foto su Facebook: una zia condannata a risarcire i danni  

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Una sentenza del Tribunale di Rieti dell’ottobre scorso, ha condannato una donna a pagare cinquemila euro a titolo di risarcimento.

La signora si è resa colpevole di avere pubblicato delle foto che ritraevano i nipoti minorenni senza avere chiesto il consenso di uno dei genitori.

     Indice

  1. La tutela dei minorenni rispetto al diritto all’immagine e alla privacy
  2. Foto dei minorenni e Social Network
  3. Donna pubblica le foto dei nipoti senza consenso
  4. Condanna al risarcimento danni

1. La tutela dei minorenni rispetto al diritto all’immagine e alla privacy

Negli anni recenti si è parlato molto di tutela della privacy in relazione alla pubblicazione di foto altrui e non esclusivamente di minorenni.

Si deve sempre considerare che si potrebbe porre anche una questione di violazione del diritto all’immagine del soggetto che la foto ritrae.

Prima che Internet facesse il suo ingresso nel quotidiano di ognuno, l’articolo 96 della legge 633/1941 sul diritto d’autore ha stabilito che:

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”.

Si è introdotta in questo modo la necessità che si abbia il consenso da parte del soggetto alla diffusione della sua immagine.

A questo principio, si fa eccezione quando, a norma dell’articoli 97 della legge 633/1941:

la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”, a meno che la stessa riproduzione non rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona.

Le disposizioni della legge sul diritto d’autore integrano le norme contenute negli articoli 10 e 2043 del codice civile, che disciplinano le situazioni patologiche, nelle quali l’immagine è stata pubblicata fuori dai casi nei quali la legge lo consenta.

L’autorità giudiziaria può disporre che cessi l’abuso e che venga risarcito il danno.

Lo stesso discorso si applica senza fare discriminazioni a qualsiasi individuo.

Il diritto all’immagine è un diritto della personalità fondamentale e inalienabile, che negli anni si è allontanato dalla spinta iniziale di tipo proprietario alla quale era improntata la normativa sul diritto d’autore.

In relazione ai minorenni, la necessità di tutela si pone, a maggior ragione, trattandosi di soggetti per i quali una lesione di questo diritto potrebbe portare a danni nello sviluppo della propria identità e personalità.

Allo scopo di proteggerli da simili interferenze, il dibattito da alcuni anni si è spostato sul fronte della tutela della loro vita privata.

L’articolo 16 della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo, recepita in Italia con la legge 176/1991, stabilisce che :

Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione”, e con l’entrata in vigore del Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali (GDPR) la materia è diventata più specifica.


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2. Foto dei minorenni e Social Network

Ognuno sa, o meglio, dovrebbe sapere, che le immagini sono un dato personale e che per il loro trattamento, è necessario il consenso del diretto interessato,  vale a dire della persona che ritraggono.

La loro diffusione configura un’interferenza illecita nella vita privata.

Quello che viene tutelato è il diritto all’immagine e alla riservatezza.

In relazione ai minorenni il consenso alla pubblicazione deve essere richiesto ai genitori.

Il fatto che il terzo abbia il legittimo possesso delle immagini o che sia un parente, non ha nessuna rilevanza.

Il GDPR per l’immagine del minorenne, ha introdotto una tutela rafforzata, di conseguenza basta che anche uno dei genitori non sia d’accordo per rendere illegittima la pubblicazione delle foto.

3. Donna pubblica le foto dei nipoti senza consenso

I dettagli dei quali si è scritto sopra, sono sfuggiti a una donna che ha pubblicato su Facebook foto e filmati dei suoi nipoti senza chiedere e ottenere il consenso del padre dei bambini.

L’uomo, era legittimamente contrario all’esposizione dei figli sui social network e, in ogni caso, la sua motivazione non assume nessun rilievo.

La posizione della zia è stata resa più grave dalla durata dell’esposizione, perché la donna non le ha cancellate neanche dopo avere ricevuto una diffida e dalla portata della stessa, perché le foto erano state condivise in modalità “pubblica”.

4. Condanna al risarcimento danni

L’ignara zia è stata così condannata a risarcire cinquemila euro al padre dei nipoti.

Il Giudice ha stabilito il risarcimento nonostante la rimozione, anche se non tempestiva, delle foto, perché la pubblicazione configura una lesione alla riservatezza dei minorenni che ha il suo fondamento giuridico nella legge 176/1991 che ha ratificato in Italia la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, nonché nell’articolo 10 del codice civile e nell’articolo 2 della Costituzione.

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