Pubblicazione di foto dei minori sui social network: da quale età possono decidere senza il consenso dei genitori

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SOMMARIO:

  1. Introduzione
  2. I motivi per i quali non si pubblicano le foto dei minori
  3. La normativa sulla tutela delle foto dei minori
  4. La pubblicazione di foto di minori su Internet richiede il consenso dei genitori?
  5. Da quale età il minore può decidere se pubblicare foto su Internet?
  6. L’atteggiamento da adottare fare in caso di pubblicazione di foto di minori su Internet

Introduzione

A volte ci si chiede da quale età i minori possano decidere di pubblicare sui social network le foto che li ritraggono e sino a quando sia indispensabile il consenso dei genitori.

Un’altra domanda ricorrente, è se sia sufficiente che l’autorizzazione venga prestata da uno dei due o ci vuole quella di entrambi.

Ci si chiede anche a quali rischi vada incontro chi pubblica foto di minori senza averne oscurato il viso e senza che ci sia il permesso del padre e della madre.

La risposta a simili dubbi arriva da parte della Giurisprudenza.

In questa sede scriveremo in che cosa consiste quello che si deve sapere sulla pubblicazione di foto di minori su Internet, limiti di età, autorizzazione e relativa normativa.

I motivi  per i quali non si pubblicano le foto dei minori

I motivi per i quali non si possono pubblicare le foto dei minori su Internet senza autorizzazione sono relative da un lato, alle esigenze di privacy e riservatezza che interessano qualsiasi cittadino, indipendentemente dalla sua età, perché nessuno può diffondere il viso di una persona senza il consenso della stessa e, in relazione ai minorenni, questo deve essere prestato dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.

Da un’altra angolazione, ci sono motivi di sicurezza.

Non si vuole esporre il minore, in relazione alla incapacità dello stesso a difendersi da sé, al rischio di gravi illeciti come furti d’identità, manipolazioni digitali e simili.

Gli innumerevoli procedimenti penali dimostrano che non si tratta di “invenzioni”, attraverso i fotomontaggi, da una foto del viso si può trarre materiale pedopornografico che si potrebbe fare circolare in rete.

Anche l’inserimento di foto di minori sui social network determina la diffusione delle loro immagini tra un numero di persone indeterminato, conosciute e sconosciute, tra le quali si potrebbe nascondere qualcuno con cattive intenzioni, che si potrebbe avvicinare ai bambini dopo averli visti più volte su Internet.

Il pregiudizio per il minore si ha nella diffusione della sua immagine sui media digitali.

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La tutela giuridica del minore

Il volume si propone di offrire una panoramica della normativa nel particolare settore che riguarda il diritto minorile, con approfondimenti in ordine alle problematiche delle scelte dei genitori che si ripercuotono sulla vita dei figli. Nel manuale vengono affrontate le tematiche afferenti a quei diritti che affondano le radici nei principi della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Tali diritti vengono messi in serio pericolo quando padri e madri affrontano la fine del loro rapporto e dovrebbero mantenere un costruttivo rapporto genitoriale; purtroppo, invece, la realtà ci mostra quanto sia difficile preservare le relazioni familiari. Tale difficoltà è stata recepita anche dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza che nella neonata “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori” prevede in apertura il diritto dei figli di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e di mantenere i loro affetti. Secondo tale documento, bambini e adolescenti hanno il diritto di essere informati e aiutati a comprendere la separazione (o fine del rapporto) dei genitori, il diritto di essere ascoltati e quello di ricevere spiegazioni sulle decisioni che li riguardano, per giungere poi all’individuazione dei diritti come quello all’ascolto e alla partecipazione, del diritto a preservare le relazioni familiari, a non essere separati dai genitori contro la propria volontà, a meno che la separazione non sia necessaria nell’interesse preminente del minorenne. Ciò premesso, è doveroso evidenziare che i principi che regolano il diritto minorile sono materia d’interpretazione da parte dei magistrati, ma la loro conoscenza è necessaria anche nella formazione degli avvocati e in coloro che operano in questo settore.Cristina Cerrai, Avvocato in Livorno, patrocinante in Cassazione, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei mi- nori. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore Nazionale dell’Osservatorio di Diritto di Famiglia e dei Minori della Giunta A.I.G.A. Attualmente, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di Livorno, è responsabile del centro di ascolto antiviolenza “Sportello VIS”.Stefania Ciocchetti, Avvocata formata nel diritto di famiglia, si occupa di mediazione familiare dal 1995; componente Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento c/o Fondazione Scuola Forense Barese; componente Commissione Famiglia c/o COA Bari, nomina a componente Consiglio Distrettuale di Disciplina (distretto di Corte Appello Bari) per il prossimo quadriennio.Patrizia La Vecchia, è avvocato in Siracusa con una formazione specifica nell’ambito del diritto civile ed in particolare del diritto di famiglia e dei minori; già relatrice in numerosi convegni e corsi di formazione in materia di tutela dei minori e violenza alle donne; già componente dell’osservatorio del Diritto di famiglia dell’AIGA, autrice e curatrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto di famiglia e minorile. Oggi Vicepresidente della Sezione di Siracusa.Ivana Enrica Pipponzi, Avvocata cassazionista, ha una formazione specifica nell’ambito del diritto di famiglia e dei minori. A seguito della sua provata esperienza specifica, ha ricoperto le cariche di componente dell’Osservatorio Nazionale di Diritto di Famiglia e dei Minori di AIGA, di responsabile nazionale del Dipartimento “Diritto di Famiglia e Persone” e di coordinatrice del Dipartimento “Persona e Tutela dei Diritti Umani” della Fondazione AIGA “Tommaso Bucciarelli. Già Commissaria Regionale per le Pari Opportunità della Regione Basilicata, è l’attuale Consigliera Regionale di Parità per la Basilicata. Coautrice di numerosi volumi editi dalla Maggioli Editore in materia di Diritto di famiglia, dei minori e Successioni.Emanuela Vargiu, Avvocato cassazionista, formata nel diritto civile ed amministrativo; da dieci anni patrocinatore di cause innanzi alle Magistrature Superiori, esercita la professione a Cagliari. È autrice di diverse pubblicazioni giuridiche in materia di Diritto di famiglia e successioni.Contenuti on line L’acquisto del volume include la possibilità di accedere al sito https://www.maggiolieditore.it/approfondimenti, dove sono presenti significative risorse integrative, ovvero il formulario, in formato editabile e stampabile, la giurisprudenza e la normativa di riferimento. Le indicazioni per effettuare l’accesso sono all’interno del volume.

Cristina Cerrai, Stefania Ciocchetti, Patrizia La Vecchia, Ivana Enrica Pipponzi, Emanuela Vargiu | 2019 Maggioli Editore

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La normativa sulla tutela delle foto dei minori

La tutela del minore si ritrova in diverse fonti del diritto, nazionali, comunitarie e internazionali.

La prima di queste è la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Fanciulli del 1989.

In tempi successivi è stata adottata la Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia (art. 19), la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del minore del 1996 e la Carta di Nizza del 2000 (art. 24).

La disciplina si è chiusa con il Codice sulla privacy, vale a dire il decreto legislativo n. 196/2003, oggi parzialmente riformato dal Gdpr (General data protection regulation, vale a dire il Regolamento UE 2016/679).

La pubblicazione di foto di minori su Internet richiede il consenso dei genitori?

Un altro interrogativo che qualcuno ha sollevato è rivolto a chiedersi se per la pubblicazione di foto di minori su Internet sia necessaria l’autorizzazione di entrambi i genitori o di uno dei due.

La giurisprudenza, da parte sua ritiene che sia necessario sia il consenso del padre sia quello della madre (ex multis, v. Trib. Rieti, 7 marzo 2019; Trib. Mantova, 19 settembre 2017 e Trib. Roma, 23 dicembre 2017).

Nessuno dei due genitori può pubblicare, le foto del figlio su un social network se l’altro si oppone.

A esempio, in presenza di genitori separati, la madre, alla quale siano stati affidati i figli, non potrebbe effettuare foto o video con gli stessi per pubblicarli sul proprio profilo social, o su quello degli stessi figli, se c’è il padre non è d’accordo.

L’altro genitore potrebbe ricorrere al giudice per chiedere la cancellazione dei contenuti dalla rete.

In relazione agli stessi motivi, non si possono fare foto ai figli di amici e pubblicarle senza che ci sia stata l’autorizzazione di entrambi i genitori, come ad esempio potrebbe succedere in occasione di una festa tra compagni di classe o di asilo.

Il consenso prestato alla foto non implica anche il consenso alla sua pubblicazione per il quale ci vuole un’altra apposita autorizzazione.

Da quale età il minore può decidere se pubblicare foto su Internet?

In Italia è stato stabilito che, a partire da 14 anni, il minore può prestare il consenso digitale e decidere se e quando pubblicare delle sue foto su Internet senza dovere chiedere il consenso dei genitori (Art. 2-quinquies, comma 2, Codice della privacy come adeguato da d.lgs. n. 101/ 2018).

Significa che anche i terzi possono pubblicare foto di un minore con almeno 14 anni, chiedendo il consenso al diretto interessato e non al padre e alla madre.

L’atteggiamento da adottare fare in caso di pubblicazione di foto di minori su Internet

In relazione ai rimedi processuali che possono essere esperiti allo scopo di garantire la tutela della privacy dei minori si ritiene che i genitori, oppure uno di loro, possano presentare un ricorso in via d’urgenza al tribunale civile, ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, (oltre che degli artt. 614-bis e 709-ter c.p.c.).

Si tratta di una “tutela cautelare” prestata in quelle situazioni di urgenza dove il diritto dell’istante è evidente e un ritardo nella tutela potrebbe determinare nel minore danni irreparabili (Trib. Trani, ord. del 30 agosto 2021. in senso conf. Trib. Trani, 7 giugno 2021; Trib. Chieti, 21 luglio 2020 e Trib. Rieti, 7 marzo 2019.

Di conseguenza, il pregiudizio per il minore si ha nella stessa diffusione della sua immagine sui social network, per questo l’ordine di inibitoria e di rimozione deve essere subito impartito.

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La tutela giuridica del minore

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Dott.ssa Concas Alessandra

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