Le foto dei minori sui social network e il disaccordo dei genitori separati

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SOMMARIO:

  1. Introduzione
  2. Le regole da seguire per tutelare l’immagine dei minori
  3. 3. Le foto sui social network a quale età si possono pubblicare?
  4. 4. Pubblicazione delle foto dei figli e contrasti tra i genitori
  5. I rimedi per la diffusione delle foto dei figli senza consenso di un genitore
  6. Il provvedimento del Tribunale di Trani

 

Introduzione

L’epoca attuale è caratterizzata da alcune “mode” comuni tra giovani e meno giovani.

Ogni giorno immagini e video vengono pubblicati sui vari social network e piattaforme analoghe come Facebook, Instagram, YouTube, e Tik Tok.

In relazione ai ragazzi la legge prevede dei limiti, per evitare che la diffusione delle immagini in rete possa essere per loro poco gradevole.

Per i bambini è previsto il consenso dei genitori e, se non ci dovesse essere, la  pubblicazione diventerebbe illecita.

La questione diventa più complicata quando i genitori sono separati o divorziati e uno dei due, aprendo il profilo del figlio, vede diverse foto o video pubblicati senza il suo consenso.

In un simile contesto verrebbe spontaneo chiedere se le foto dei minori si possano pubblicare sui social.

In questo articolo scriveremo sull’argomento.

Le regole da seguire per tutelare l’immagine dei minori

La legge sul diritto d’autore (art. 96 L. n. 633/1941), nata diverso anni prima dell’avvento di Internet ma sempre applicabile, dispone senza distinzione tra minorenni e maggiorenni, che“il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”.

Utilizzando i moderni mezzi multimediali, una foto o un video equivalgono a un ritratto quando rendono riconoscibile l’immagine e l’identità della persona ritratta attraverso lo scatto fotografico o nel filmato realizzato anche con un comune smartphone.

Il consenso preventivo alla pubblicazione, non esclusivamente con i tradizionali mezzi di stampa ma anche attraverso Internet, che comporta la diffusione pubblica dell’immagine, è indispensabile, tranne quando “la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico” (art. 97 L. n. 633/194).

Le foto sui social network a quale età si possono pubblicare?

I minori devono sempre essere tutelati, ed è stata stabilita un’età minima per esprimere il valido “consenso digitale” al trattamento delle informazioni personali a loro relativi.

La normativa europea lascia un ampio margine di applicabilità e, in Italia, il limite di legge (art. 2 quinquies D.Lgs. n. 101/2018) per manifestare il consenso in modo autonomo è fissato al compimento dei 14 anni di età.

Gli infraquattordicenni devono sempre ottenere il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale per potere compiere, sui social network o su qualunque sito Internet, qualsiasi tipo di pubblicazione di foto, video o altri tipi di informazioni dalle quali si possano dedurre le informazioni personali del minore.

Il ragazzo che ha compiuto 14 anni può condividere le sue immagini sui social, dopo avere espresso, al momento di apertura del suo account, il consenso al trattamento delle informazioni personali sulla piattaforma (come Facebook, Instagram, Tik Tok oppure altro sito di condivisione in rete) mentre al di sotto della sopra menzionata età ogni pubblicazione di contenuti multimediali che ritraggono il minore è subordinata al consenso dei suoi genitori.

Pubblicazione delle foto dei figli e contrasti tra i genitori

Quando uno dei due genitori sia favorevole alla pubblicazione e l’altro sia contrario, possono sorgere dei contrasti.

Soprattutto nelle coppie separate spesso un genitore pubblica sui social network le foto dei figli, all’insaputa dell’altro e senza avere ottenuto il suo consenso o anche facendolo nonostante il suo dissenso espresso, contro la sua volontà.

La decisione di pubblicare sui social network le immagini dei propri figli non è un comportamento che un genitore può compiere senza l’assenso dell’altro, ma richiede il comune accordo, che nel caso di coppie separate spesso manca ed è difficile da acquisire, a causa della distanza di carattere fisico e affettivo.

Rappresenta un’eccezione il caso di affido esclusivo del minore, dove il genitore affidatario può agire senza interpellare l’altro.

Se c’è un regime di affidamento condiviso neppure il genitore con il quale il figlio abita può decidere in modo autonomo.

Nella maggior parte dei casi senza il consenso di entrambi i genitori, non si può pubblicare la foto o il video dei figli minori, a meno che non vengano adottati gli opportuni accorgimenti per renderli irriconoscibili, ad esempio oscurandone il viso con un software di fotoritocco.

I rimedi per la diffusione delle foto dei figli senza consenso di un genitore

Nei casi di disaccordo tra genitori in relazione alla pubblicazione delle foto dei figli sui social network, specialmente quando la stessa sia avvenuta senza il consenso di uno dei due, è necessario rivolgersi all’autorità giudiziaria, che deciderà secondo gli interessi del minore e non a quello dei suoi genitori.

Il giudice potrà disporre, anche in via d’urgenza se il genitore interessato ha promosso ricorso in questo senso (art. 700 c.p.c.), la cancellazione delle immagini pubblicate senza il consenso di uno dei due genitori, più il risarcimento dei danni e l’applicazione di una speciale sanzione pecuniaria che viene stabilita in base al numero delle foto pubblicate e al periodo della loro diffusione (art. 614 bis c.p.c.).

Il provvedimento del Tribunale di Trani

In tempi recenti, un caso relativo all’argomento in questione, è stato giudicato dal Tribunale di Trani (Trib. Trani, ord. 30/08/2021 n. RG 3445/2021).

Una moglie separata aveva pubblicato alcuni video della figlia minorenne (una bambina di nove anni) su Tik Tok.

Il giudice ne ha disposto la rimozione d’urgenza e ha condannato la madre a pagare 50 euro per ogni giorno di avvenuta violazione e di ritardo nell’esecuzione del provvedimento giudiziario, con la richiesta che il denaro dovrà essere versato su un conto corrente intestato alla minore.

 

Il Collegio, rifacendosi a precedenti pronunce analoghe (Trib. Mantova, ord. del 19/09/2017)  ha rilevato che:

l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi, in quanto determina la diffusione delle immagini tra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo aver visto le loro foto online”, con un altro pericolo che si può ravvisare nel comportamento di chi potrebbe realizzare fotomontaggi per ricavare materiale pedopornografico da fare circolare in rete.

 

 

 

 

Allegato

114357-1.pdf 143kB

Dott.ssa Concas Alessandra

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