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Il Giudice può disporre una Mediazione delegata nel corso di un processo qualora sussistano una pluralità di obbligazioni contrattuali connesse, anche che non siano oggetto di materia obbligatoria, al fine di favorire una soluzione conciliativa tra le parti in causa?
Nella mediazione disposta dal Giudice le parti devono adempiere effettivamente all’ordine del Giudice partecipando alla procedura di mediazione?
Mediazione obbligatoria delegata e facoltativa
Prima di affrontare l’oggetto del presente articolo occorre soffermarci sulla distinzione tra mediazione obbligatoria, delegata e facoltativa. La mediazione obbligatoria è stata introdotta dal D.lgs. n. 28/10, in particolare l’art. 5 1-bis stabilisce che: “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto”. Ciò significa che per tutte le materie predette, prima di incardinare un giudizio presso le sedi competenti a trattare la causa, bisogna preliminarmente esperire il tentativo di mediazioni presso gli Organismi territorialmente competenti, pena è quella di farsi dichiarare inammissibile la domanda promossa innanzi al Giudice. Il Legislatore con il predetto Decreto ha previsto anche la mediazione delegata ossia la mediazione sollecitata dal Giudice. Difatti l’Art. 5, 2°c. dispone che “il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione”. Con la mediazione delegata, quindi, il Giudice cambia ruolo ed assume le vesti, anche, di elemento propulsore di soluzioni conciliative. Virtuosamente, il legislatore incentiva il ritorno dal conflitto giudiziario alla controversia umana, così, da raggiungere, con il soddisfacimento degli interessi delle parti coinvolte, la reale e duratura risoluzione del conflitto. Infine esiste un terzo modello di mediazione definita facoltativa. Tale ultimo strumento consente di attivare la procedura in quelle materie che non sono definite obbligatorie dal citato decreto ma riguardano tutti quei caso che hanno oggetto diritti disponibili, come ad esempio il recupero del credito e l’adempimento di un’obbligazione contrattuale che non rientri nelle materie sopra indicate. Infatti, il caso che verrà trattato ha come oggetto non solo la richiesta di adempimento di un’obbligazione di pagamento per fornitura della marce ma anche altre obbligazioni alle stessa connesse
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Le responsabilità della pubblica amministrazione
L’opera nasce con l’intento di offrire al lettore (Magistrato, Avvocato, Funzionario pubblico) una guida indispensabile per affrontare un tema cui sono sottese sempre nuove questioni: quello delle ipotesi di responsabilità dell’amministrazione pubblica. Avuto riguardo ai più recenti apporti pretori e alla luce degli ultimi interventi del Legislatore (L. 9 gennaio 2019, n. 3, cd. Legge Spazzacorrotti), il taglio pratico-operativo del volume offre risposte puntuali a temi dibattuti sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto il profilo processuale. L’opera, che si articola in 23 capitoli, tratta i temi della responsabilità della P.A. da provvedimento illegittimo, da comportamento illecito, per l’inosservanza del termine del procedimento, sotto il profilo amministrativo-contabile, in materia urbanistica ed edilizia, per attività ablative, nella circolazione stradale, per danno da illecito trattamento dei dati personali, di tipo precontrattuale, in ambito scolastico. Si affrontano ancora, oltre al tema del danno all’immagine della P.A., i temi della responsabilità: disciplinare del dipendente pubblico; dirigenziale; dei dipendenti pubblici per la violazione delle norme sulla incompatibilità degli incarichi; delle Forze armate; della struttura sanitaria pubblica per attività posta in essere dal medico; delle authorities finanziarie; nell’amministrazione della giustizia. Affiancano la materia dell’amministrazione digitale – i cui profili di novità ne rendono indispensabile la conoscenza – i temi della responsabilità nel diritto europeo, della responsabilità dello Stato per la violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e, infine, della responsabilità penale della pubblica amministrazione. Il lettore che voglia approfondire temi di suo interesse è aiutato nell’attività di ricerca dalla presenza di una “Bibliografia essenziale” che correda ogni capitolo del volume. Giuseppe CassanoDirettore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School of Economics, ha insegnato Istituzioni di Diritto Privato nell’Università Luiss di Roma. Studioso dei diritti della personalità, del diritto di famiglia, della responsabilità civile e del diritto di Internet, ha pubblicato oltre un centinaio di opere in tema, fra volumi, trattati, saggi e note.Nicola PosteraroAvvocato, dottore e assegnista di ricerca in Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano, è abilitato allo svolgimento delle funzioni di professore associato di diritto amministrativo e collabora con le cattedre di diritto amministrativo, giustizia amministrativa e diritto sanitario di alcune Università. Dedica la sua attività di ricerca al diritto amministrativo e al diritto sanitario, pubblicando in tema volumi, saggi e note.
Giuseppe Cassano, Nicola Posteraro (a cura di) | 2019 Maggioli Editore
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Fatto
La vicenda che viene analizzata riguarda la richiesta di esecuzione dell’obbligazione di pagamento derivante dall’acquisto di merce avvenuta in forza di una scrittura privata ed in subordine la condanna della controparte al risarcimento dei danni. Nello specifico la venditrice rappresentava l’inadempimento da parte dell’acquirente dell’acquisto di un quantitativo minimo di beni. Parte convenuta, opponendo una diversa interpretazione del contratto respingeva le domande avversarie. Il Giudice, considerando la fase processuale iniziale e rilevando che il contratto in essere tra le parti prevedeva una pluralità di obbligazioni connesse di carattere complesso, riteneva opportuno e disponeva l’esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010 al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa.
Giurisprudenza
L’ordinanza di riferimento al caso che ci occupa è stata disposta dal Tribunale di Monza in data 24/06/2020. Infatti, nel predetto provvedimento il Giudice rilevando quando sopra espresso indicava il termine di 15 giorni per depositare la relativa istanza di mediazione presso un Organismo di mediazione scelto tra le parti. La pronuncia in commento affronta, quindi, la questione dell’ambito applicativo della mediazione obbligatoria nel caso di processi oggettivamente e soggettivamene complessi, indipendentemente dalla obbligatorietà della materia. Qualora non si sia svolto il tentativo di conciliazione rispetto alla domanda principale assoggettata alla mediazione obbligatoria e non, non si ravviserebbero ragioni per non estendere la mediazione a tutte le domande ad essa cumulate, ai fini di un tentativo di conciliazione. Tale ordinanza, dunque, afferma alcuni principi importanti nell’ambito della mediazione: il primo relativo alla possibilità di estendere la mediazione a tutte le domande connesse alla domanda principale ed alla stessa connesse; la seconda mette in evidenza come anche per materie non obbligatorie il Giudice può disporre il tentativo di mediazione in corso di causa qualora ravvisi finalità conciliative tra le parti sulla base di elementi dagli stessi portati in giudizio. Interessante è anche soffermarci sulla seguente precisazione contenuta nel predetto provvedimento: “perché si realizzino gli estremi della “mediazione disposta dal Giudice”, il tentativo di mediazione dovrà essere effettivamente avviato e le parti – anziché limitarsi al formale primo incontro – dovranno adempiere effettivamente all’ordine del Giudice, partecipando alla conseguente procedura di mediazione”. Tale precisazione è molto importante perché conferma l’opportunità che la Mediazione offre quale valido strumento conciliativo alternativo a quello giudiziario.
Conclusioni
La mediazione civile e commerciale è un rimedio alternativo a quello giudiziario, dove un terzo, il mediatore, soggetto terzo ed imparziale facilita il raggiungimento di un accordo tra le parti. Questa definizione è ormai recepita sia dai professionisti che dalla maggior parte degli utenti interessati alla materia trattata, ma ancora oggi risulta di difficile comprensione la grande opportunità di risoluzione di una controversia che tale istituto offre. Difatti fino a quando si resta arroccati all’idea che la mediazione è solo uno scoglio da superare per accedere al giudizio, o meglio una fase che la legge ci obbliga ad incardinare per poi tutelare i nostri diritti in Tribunale, non si riuscirà mai a vedere la vera alternativa della mediazione ovvero la reale “opportunità” che la stessa mette a disposizione delle parti in lite. A riguardo è bene evidenziare che molte volte le pretese portate in giudizio sottendono dei bisogni personali che le parti non potranno mai esprimere di fronte ad un Giudice, cosa che invece è possibile dinanzi ad un mediatore. Il procedimento di mediazione, infatti, oltre ad essere coperto dalla riservatezza consente di svolgere sia delle sessioni congiunte che separate con le parti assistite dai propri legali. Proprio le sessioni separate, infatti, aiutano le parti ad esprimere le reali motivazioni del conflitto, conflitto che proprio grazie all’intervento del mediatore potrebbe essere risolto in tempi più brevi e in maniera più soddisfacente rispetto anche ad una sentenza a loro favorevole. Per realizzare quanto affermato è necessario che le parti entrino nel vivo della mediazione e che non si soffermino alla prima fase, ossia a quella inerente l’informativa sulla procedura e caratteristiche della mediazione, alla rappresentazione delle pretese ed alla manifestazione della volontà della parti di voler o meno entrare nella mediazione al fine di valutare concrete soluzioni conciliative. A riguardo è importante la pronuncia citata atteso che il Giudice espressamente richiede alle parti di non limitarsi alla semplice instaurazione ed adesione al procedimento ma di partecipare alla procedura di mediazione, proprio per aver lui stesso rilevato elementi conciliativi delle rispettive richieste delle parti. In conclusione, alle domande inizialmente riportate è possibile dare una risposta le risposta affermativa atteso che dall’analisi della citata ordinanza il Giudice nel corso del processo potrebbe disporre la mediazione anche in caso di pluralità di obbligazioni contrattuali.
Per quanto concerne la seconda domanda, invece, è emerso il principio secondo cui per: “per realizzare gli estremi della “mediazione disposta dal Giudice, è necessario che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e le parti, anziché limitarsi al formale primo incontro, devono adempiere effettivamente all’ordine del Giudice, partecipando alla conseguente procedura di mediazione”. Tale provvedimento agevola l’utilizzo dell’istituto della mediazione quale strumento alternativo ed indispensabile per favorire una conciliazione tra le parti, conciliazione che nella maggior parte dei casi potrebbe raggiungersi proprio perché viene riconsegnata alla parti la responsabilità delle proprie scelte.
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NOTE
[D.lgs. n. 28 del 04/03/2010]
[Ordinanza Tribunale Monza del 24/06/2020]
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