E’ questa la decisione confermata dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con ordinanza n. 10304 del 27 aprile 2018, respingendo il ricorso della moglie, avverso la pronuncia con cui la Corte d’Appello aveva riconosciuto che la breve durata del matrimonio – sebbene non preclusiva del diritto all’assegno di mantenimento in presenza degli altri elementi costitutivi- ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell’altro, fossero determinanti nella quantificazione dell’assegno medesimo (in tal caso, comportandone il ribasso).
Importo assegno di mantenimento, determinabile non solo in base ai redditi
Sulla questione, la Corte Suprema rammenta il principio secondo cui il giudice, ai sensi dell’art. 156 c.c., nella determinazione dell’assegno di separazione, debba tener conto non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non determinabili a priori, da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economico patrimoniali delle parti. La valutazione di detti elementi, peraltro, non necessita dell’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione complessiva delle situazioni patrimoniali dei coniugi (in tal senso, si veda anche Cass. civ. N. 605/2017).
Orbene la Corte d’appello – sostengono gli Ermellini con la pronuncia in esame – nel determinare l’assegno di mantenimento a favore della moglie, ha correttamente proceduto, nel caso de quo, alla valutazione di molteplici circostanze, tra cui la breve durata del matrimonio, l’assenza di stabile convivenza e la modalità di creazione, da parte del marito, del surplus del tenore di vita coniugale al di sopra delle comuni possibilità reddituali (ossia il depauperamento del suo patrimonio immobiliare).
Volume consigliato
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento