Marito e moglie in comunione dei beni: atti nulli senza il consenso del coniuge 

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Quando una coppia di sposi decide di optare per il regime della comunione legale, accade che i beni, mobili o immobili, che vengano acquistati dopo il matrimonio siano di proprietà di entrambi.

Questo fa in modo che gli atti di ordinaria amministrazione dei beni in questione, spettino a ognuno dei coniugi, anche senza che ci sia il consenso dell’altro.

Al contrario la straordinaria amministrazione, come la vendita, devono avvenire con un comune accordo.

A questo proposito ci si chiede che cosa possa accadere nell’ipotesi nella quale l’uno agisca senza avere consultato l’altro, e quali atti siano nulli senza il consenso del coniuge.

Per comprendere meglio la questione si dovrebbe pensare a una casa di proprietà sia del marito sia della moglie perché in comunione dei beni, che però il primo abbia venduto senza il consenso della seconda.

A questo punto la domanda è che fine faccia un simile atto e che cosa possa fare il coniuge che sia stato estromesso da una decisione così importante.

In questa sede cerchiamo di fare il punto della situazione.

Indice:

  1. In quali casi il coniuge è libero di amministrare e gestire i beni senza il consenso dell’altro?
  2. Gli atti sono nulli senza il consenso del coniuge
  3. Coniuge che compie un atto senza il consenso dell’altro

1. In quali casi il coniuge è libero di amministrare e gestire i beni senza il consenso dell’altro?

Ci si chiede quando un coniuge sia libero di amministrare e gestire i beni senza il consenso dell’altro.

Dei beni che non rientrano nella comunione ognuno dei coniugi è libero di fare quello che vuole.

Li può amministrare, vendere, donare, e persino distruggerli senza che l’altro possa dire niente.

In questa categoria rientrano i beni personali, ad esempio gli abiti, i gioielli, quelli necessari all’esercizio della professione, ad esempio una borsa, un computer, i beni ricevuti in donazione o in eredità da terzi anche se dopo il matrimonio, il denaro frutto di risarcimento del danno.

Anche il denaro frutto del proprio lavoro non rientra nella comunione sino a quando la coppia resta sposata, di conseguenza ognuno dei coniugi è libero di spenderlo o donarlo per come vuole.

In caso di separazione, l’eventuale denaro risparmiato e ancora nella disponibilità dei due coniugi dovrà essere diviso in parti uguali.

Sui beni che cadono in comunione, vale a dire, quelli acquistati dopo il matrimonio, indipendentemente da chi ne abbia pagato il prezzo, l’amministrazione ordinaria spetta al singolo coniuge, anche in questo caso senza che sia necessario il consenso dell’altro.

Nella categoria degli atti di ordinaria amministrazione andranno inclusi gli atti che presentino tre le seguenti caratteristiche:

  • Siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione.
  • Abbiano un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore complessivo del patrimonio stesso.
  • Comportino un margine di rischio concreto modesto in relazione alle caratteristiche dello stesso patrimonio.

2. Gli atti sono nulli senza il consenso del coniuge

Il consenso  di entrambi i coniugi si rende sempre necessario in relazione gli atti di straordinaria amministrazione sugli unici beni che ricadono nella comunione legale.

Questo vale anche per la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni.

Se uno dei coniugi dovesse rifiutare il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per i quali vien richiesto il consenso, l’altro coniuge si può rivolgere al giudice allo scopo di ottenere l’autorizzazione al compimento dell’atto stesso, nel caso nel quale la stipulazione dell’atto sia necessaria nell’interesse della famiglia o dell’azienda gestita da entrambi i coniugi e costituita in seguito al matrimonio.

3. Coniuge che compie un atto senza il consenso dell’altro

Gli atti di straordinaria amministrazione che vengono compiuti da un coniuge sui beni della comunione senza il necessario consenso dell’altro coniuge, e dallo stesso non convalidati, sono:

  • Annullabili esclusivamente se siano relativi a beni immobili o beni mobili registrati.
  • Validi ed efficaci se siano relativi agli altri beni, vale a dire, i mobili e le somme di denaro.

In simili casi, però, il coniuge che ha eseguito l’atto illegittimo è obbligato, su istanza del coniuge che non ha dato il consenso, a ricostituire la comunione nello stato nel quale era prima del compimento dell’atto e, se questo non dovesse essere possibile, al pagamento dell’equivalente secondo i valori correnti all’epoca della ricostituzione della comunione.

In relazione all’azione di annullamento, che ha come scopo quello di eliminare l’atto e la sua efficacia, la stessa può essere proposta dal coniuge, il quale consenso era necessario, entro un anno dalla data nella quale ha avuto conoscenza dell’atto e, in ogni caso, entro un anno dalla data di trascrizione.

Se l’atto non dovesse essere stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione, l’azione non può essere proposta più tardi dell’anno dallo scioglimento stesso.

Il coniuge può convalidare l’atto di straordinaria amministrazione compiuto dall’altro e per il quale il primo non ha prestato il necessario consenso.

L’atto di convalida deve contenere:

  • La menzione del contratto annullabile
  • La menzione del motivo di annullabilità
  • La dichiarazione dell’intenzione di convalidarlo.

Esiste anche la possibilità che ci sia una tacita convalida.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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