Mantenimento dei figli, chi provvede se sono disoccupati?

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Quando i figli raggiungono la maggiore età, non cessa in automatico l’obbligo dei genitori di concorrere al loro mantenimento, resta immutato sinché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, se il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un comportamento inerte o di rifiuto ingiustificato dello stesso.

L’obbligo di mantenere i figli viene meno quando iniziano un’attività lavorativa che gli consenta di raggiungere l’indipendenza economica oppure quando i genitori provano che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipende da inerzia, rifiuto o abbandono ingiustificato del lavoro stesso da parte dei figli.

Il genitore che chiede di essere esonerato dall’obbligazione di mantenere il figlio, deve fornire la prova che lo stesso è diventato autosufficiente, oppure che il mancato svolgimento di attività lavorativa sia a lui imputabile.

Le pronunce di merito

Attualmente l’orientamento maggioritario, sostiene che non è possibile fissare un termine di durata dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni.
Non esiste un limite di età massimo del figlio maggiorenne al raggiungimento del quale non si è più tenuti al suo mantenimento.
Qualunque età abbia il figlio, l’obbligo cessa quando raggiunge l’indipendenza economica, oppure non raggiunge l’autonomia per colpa sua.

Una recente sentenza del Tribunale di Modena (sent. n. 165 del 01.02.2018) ha affermato il dovere dei genitori di mantenere la prole maggiorenne, ma non indipendente sul piano economico non si può protrarre oltre ragionevoli limiti di tempo, precisamente oltre i 34 anni, limitemindividuato con prudenza sulla base di statistiche nazionali ed europee.

Al raggiungimento di questa età, il figlio maggiorenne potrà esclusivamente avanzare pretese riconosciute all’adulto, vale a dire il diritto agli alimenti.
Sempre secondo il Tribunale di Modena, il figlio maggiorenne non ha il diritto incondizionato di restare nell’abitazione contro la volontà dei genitori, che gli possono chiedere di lasciare e liberare l’immobile entro un termine congruo.

La sentenza si pone in contrasto con l’orientamento maggioritario, che vede i genitori obbligati a mantenere i figli sino a quando non raggiungano l’indipendenza economica e senza limiti di tempo o di età.

Al compimento dei 18 anni, il mantenimento non viene meno in automatico, viene meno quando il figlio acquista una sua autonomia economica.
Si deve lo stesso provvedere e assistere i figli maggiorenni disoccupati o privi di un’occupazione stabile, coloro che, non per loro colpa, non sono economicamente autosufficienti.

Se il figlio ha trovato un impiego stabile che lo ha reso economicamente autosufficiente, lo perde, per i genitori non si riavrà l’obbligo di matenimento, che si è estinto definitivamente con il raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio.
Il figlio disoccupato non può reclamare l’assegno di mantenimento.
Se ne ricorrono i presupposti, può chiedere la corresponsione degli alimenti.
L’obbligo alimentare è diverso da quello di mantenimento, e può ricorrere in capo al genitore anche quando sia cessato il secondo.
Ci deve essere un reale stato di bisogno del figlio che obbliga i genitori a fornirgli il necessario per vivere.

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