Malattia durante il periodo di ferie: rassegna giurisprudenziale

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Sommario: 1. Nozioni generali. – 2. Articolo 2109 c.c. – 3. Casistica giurisprudenziale.

 

 

1. Nozioni generali

 

In linea generale la malattia che insorge durante il periodo di ferie ne interrompe il decorso; ciò, però, non avviene sempre, ma solamente nel caso in cui la malattia del prestatore di lavoro sia incompatibile con la funzione del riposo ed il recupero delle energie psico fisiche di cui avrebbe usufruito il soggetto se fosse stato in ferie in condizioni normali.

La Corte costituzionale con la sentenza del 30 dicembre 1987, n. 616 (19 giugno 1990, n. 297) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 2109 c.c. nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso.

Pertanto, vale il principio generale secondo cui la malattia sospende il decorso del periodo di ferie.

La successiva giurisprudenza di legittimità ha tuttavia temperato la portata generale del suddetto principio, ammettendo alcune eccezioni.

E’ stato affermato che lo stato di malattia non ha un valore sospensivo assoluto, poiché il datore di lavoro può provare l’eventuale carattere lieve dell’indisposizione tale da non compromettere la fruizione delle ferie.

In tal caso il giudice del merito deve valutare il sostanziale ed apprezzabile pregiudizio anche temporale che la malattia arrechi alle ferie ed al beneficio che ne deve derivare in riferimento alla natura e all’entità dello stato morboso (Cass. n. 2515/1994; Cass. n. 6982/1994; Cass. n. 12998/1995; Cass. n. 2515/1996; Cass. n. 3093/1997). 

La Corte di cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 1947 del 23 febbraio 1998 ha, poi, definito alcune linee guida.

Il principio dell’effetto sospensivo del decorso del periodo feriale in caso di malattia insorta durante lo stesso, non è assoluto, ma tollera talune eccezioni “per l’individuazione delle quali occorre avere riguardo alla specificità degli stati morbosi e delle cura di volta in volta considerate, al fine di accertare l’incompatibilità della malattia con la salvaguardia dell’essenziale funzione del riposo recupero delle energie psico fisiche e ricreazione propria delle ferie”.

Occorre dunque fare riferimento a una nozione di malattia non essendo possibile riportarsi al concetto di malattia “quale determinante un’incapacità lavorativa” o utilizzare in via analogica,le norme dettate per il pubblico impiego né tanto meno, trattandosi di diritto costituzionalmente garantito, far ricorso alla regolamentazione negoziale delle parti.

Si tratta in sostanza conclude la sentenza di accertare di volta in volta, in relazione alla specifica situazione di cui è portatore il singolo lavoratore se lo stato di malattia possa essere ritenuto incompatibile con la funzione propria del periodo feriale.

Secondo la Corte stessa, poi, “il lavoratore che, nel presupposto della incompatibilità della sopravvenuta malattia con le finalità delle ferie intenda modificare il titolo della sua assenza da””ferie” a “malattia” ha soltanto l’onere di comunicare lo stato di malattia al proprio datore di lavoro ; tale comunicazione è idonea di per sé a determinare dalla data di conoscenza della stessa da parte del datore di lavoro, la conversione dell’assenza per ferie in assenza per malattia, salvo che il datore di lavoro medesimo provi, attraverso i previsti controlli sanitari, l’infondatezza del suddetto presupposto e quindi l’idoneità”.  

 

 

Principi sentenza numero 1947 del 23 febbraio 1998 ripresa dall’Inps nella circolare del  17 maggio 2000, n. 109 

1. La malattia insorta durante le ferie non le interrompe automaticamente; è necessario valutare di volta in volta se lo specifico stato morboso denunciato dal lavoratore gli impedisca effettivamente di godere il riposo e il recupero delle energie psicofisiche propri delle ferie;

2. Di conseguenza, per il diritto al trattamento di malattia non è sufficiente che il lavoratore provveda – secondo le ordinarie norme vigenti – all’invio della documentazione sanitaria all’azienda e all’Inps;

3. L’onere di provare che la malattia non pregiudichi il recupero delle energie psicofisiche del lavoratore (e che pertanto la malattia non sia idonea a interrompere le ferie) incombe sul datore di lavoro. Resta ferma la competenza finale del giudice in caso di contenzioso. 

 

 

Principali riferimenti giurisprudenziali 

– Corte Cost. 30 dicembre 1987, n. 616, in Mass. giur. lav., 1998, 231; e in Foro it., 1998, I, 1062;

– Corte Cost. 19 giugno 1990, n. 297, in Mass. giur. lav., 1990, 261;

– Cass. Sez. Un. 23 febbraio 1998, 23 febbraio 1998, n. 1947, in Foro it., 1998, I, 1065;

– Cass. 6 aprile 2006, n. 8016, in Mass. giur. lav., 2006, 756;

– Trib. Firenze 4 febbraio 1991, in Orient. giur. lav., 1991, I, 344.

 

Riferimenti normativi

Art. 36, Cost.; art. 2109, comma 3, cod. civ.; Circ. INPS 17 maggio 1999, n. 109.

 

 

 

La Cassazione, con Ferie non godute a causa della malattia ed indennità sostitutiva (Cass. civ. n. 11462/2012)ha affermato il diritto del lavoratore a percepire l’indennità sostitutiva per le ferie non fruite a causa di malattia e, anche senza responsabilità del datore di lavoro.

Il caso ha riguardato un lavoratore, direttore dei servizi amministrativi di un istituto tecnico commerciale di Assisi a cui la Corte di appello di Perugia aveva rigettato la domanda proposta contro il MIUR e la scuola dove lavorava, diretta al riconoscimento della sua indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, al momento del suo collocamento al riposo, a cause di lunghe assenze per malattia, protrattesi dal 3 gennaio 2002 fino al 10 luglio 2002, data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Gli Ermellini richiamano l’art 36 della Costituzione secondo il quale  il diritto alle ferie è irrinunciabile; dunque proprio l’irrinunciabilità comporta che “ove le ferie non siano effettivamente fruite, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva che, oltre ad avere carattere risarcitorio in quanto compensativo del danno causato dalla perdita del bene (mancato recupero delle energie psicofisiche, impossibilità di dedicarsi alle relazioni familiari e di svolgere  attività psicofisiche), hanno anche “natura retributiva” costituendo il corrispettivo “dell’attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali” (1)

 

 

 

2. Articolo 2109 c.c.

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2019 c.c. “Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.

Ha anche diritto dopo un anno d’ininterrotto servizio ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, [dalle norme corporative] dagli usi o secondo equità.

L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’art. 2118.  (2).

Il potere discrezionale del datore di lavoro di fissare l’epoca delle ferie non è privo di vincoli, è infatti tenuto a:

–         tenere conto degli interessi del lavoratore (art. 2109 c.c.);

–         comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie con qualche preavviso che, secondo correttezza e buona fede, è utile a consentire al lavoratore di organizzare in modo conveniente il riposo concesso (3);

–         rispettare il principio per cui le ferie debbono essere godute entro l’anno e non successivamente (4).

Pertanto, è illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di lavoro allorché:

–         non venga tenuto conto anche degli interessi dei lavoratori e non vi siano comprovate esigenze organizzative aziendali;

–         non venga salvaguardata la funzione fondamentale dell’istituto di consentire al lavoratore la reintegrazione delle energie psicofisiche.

 

 

 

3. Casistica giurisprudenziale

 

 

Il lavoratore la cui incapacità lavorativa sia sopravvenuta durante il periodo di ferie annuali retribuite ha il diritto di recuperare in un momento successivo un periodo di ferie di durata equivalente a quella della sua malattia”.

Il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione.

Quale principio di diritto sociale dell’Unione il diritto alle ferie è espressamente sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Detto diritto alle ferie annuali retribuite non può essere interpretato in senso restrittivo.

La Corte rileva peraltro che lo scopo del diritto alle ferie annuali retribuite è consentire al lavoratore di riposarsi e di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione.

Tale finalità è quindi diversa da quella del diritto al congedo per malattia, che è volto a consentire al lavoratore di ristabilirsi da una malattia che dà luogo a incapacità lavorativa. – Corte Giustizia UE C -78/11 del 21 giugno 2012

 

Il lavoratore è libero di decidere come e dove utilizzare le ferie purché tale scelta sia ispirata a buona fede contrattuale e preservi gli interessi del datore rispetto all’insorgenza di ricorrenti e distinti periodi di malattia. – Cass. 25 gennaio 2011 n. 1699, Pres. Foglia Rel. Zappia, in Lav. nella giur., 2011, con commento di Giampiero Golisano, 909

 

Il principio secondo cui la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospende il decorso non ha valore assoluto, ma tollera eccezioni per l’individuazione delle quali occorre avere riguardo alla specificità degli stati morbosi denunciati e alla loro incompatibilità con l’essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreazione, propria delle ferie; ne consegue che la conversione dell’assenza per ferie in assenza per malattia opera soltanto a seguito della comunicazione dello stato di malattia al datore di lavoro, salvo che quest’ultimo non provi l’infondatezza di detto presupposto, allegando la compatibilità della malattia con il godimento delle ferie. – Cass. 6 giugno 2006 n. 8016, Pres. Mileo rel. Stile, in Lav. nella giur., 2006, con commento di Davide Zavalloni, 977.

 

La comunicazione della malattia insorta durante il periodo feriale può considerarsi tempestiva, ai fini dell’effetto sospensivo delle ferie, anche se non sia stato rispettato il dovere di celerità previsto per la giustificazione dell’assenza del lavoro; nella fattispecie la comunicazione della malattia risulta effettuata quando il lavoratore sarebbe dovuto rientrare al lavoro alla fine del periodo feriale. – Trib. Milano 12 novembre 1999, pres. Ruiz, est. Accardo, in D&L, 2000, 194

 

 

Ai sensi dell’art. 2109 c.c. – come rivisto dalla sentenza della Corte cost. n. 616/87, secondo le precisazioni di cui alla successiva sentenza n. 297/90 della medesima Corte – la malattia sospende le ferie, salvo il caso in cui non sia tale da pregiudicarne la funzione, che è quella di consentire il recupero delle energie psico – fisiche attraverso il riposo e la ricreazione; conseguentemente la clausola contrattuale che consente la sospensione delle ferie solo in caso di ricovero ospedaliero, ponendo una limitazione non consentita, è nulla per contrasto con norma imperativa. – Cass. 22 marzo 1996 n. 2515, pres. Micali, est. Sciarelli, in D&L, 1997, 115

 

 

Sussiste l’effetto interruttivo delle ferie, a causa della malattia insorta durante le stesse – in applicazione dell’art. 2109 c.c., siccome modificato dalla sentenza 30/12/87 n. 616 della Corte Costituzionale – qualora il lavoratore abbia richiesto e ottenuto regolare certificazione dello stato morboso, inviata sia al datore di lavoro sia all’Inps, che imponga la reperibilità al domicilio nelle fase orarie previste dal DM 15/7/86; tale reperibilità è infatti incompatibile con il reale conseguimento delle finalità proprie delle ferie, sottoponendo il lavoratore a restrizioni della libertà di movimento e della libertà di partecipare ad attività ricreative di svago, nonché ad incontri sociali. – Trib. Pordenone 10 aprile 1995, pres. Fontana, est. Bolzoni, in D&L, 1995, 984

 

 

L’effetto sospensivo delle ferie da parte della malattia, ai sensi dell’art. 2109 c.c. come integrato dalla sentenza della Corte cost. n. 616/87, si verifica – quando la malattia comprometta apprezzabilmente la funzione assolta dalle ferie nel ritemprare le energie psicofisiche del lavoratore – sia se si tratti di ferie individuali sia se si tratti di ferie godute collettivamente dai dipendenti in concomitanza con la chiusura dello stabilimento. – Trib. Milano 16 dicembre 1994, pres. Siniscalchi, est. Accardo, in D&L, 1995, 652. In senso conforme, v. Trib. Milano 21/5/97, pres. Ruiz, est. De Angelis, in D&L, 1998, 126

 

 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master e in corsi per aziende; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq

 

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(1) http://www.lavoroediritti.com/2012/07/cassazione-le-ferie-non-godute-a-causa-di-malattia-vanno-indennizzate/

(2) E’ costituzionalmente illegittimo il presente articolo nella parte in cui non prevede il diritto a ferie retribuite anche per il lavoratore assunto in prova in caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo – Corte cost. 16 dicembre 1980 n. 189. Articolo altresì illegittimo nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il periodo feriale ne sospenda il decorso – (C. cost. 16.12.1987 n. 616). E’ costituzionalmente illegittimo il presente articolo relativamente all’inciso “dopo un anno d’ininterrotto servizio” (C. cost. 10.05.1963 n. 66).

(3) Trattasi di atto recettizio, non vincolato a forma scritta, ma necessariamente idoneo a palesare specificamente la volontà.

(4) Art. 2109 c.c. e Corte cost. 19/12/90, n. 543.

Rinaldi Manuela

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