Magistrato di sorveglianza di Alessandria, ordinanza 5 febbraio 2013; Giudice VIGNERA, ric. D.

Redazione 14/02/13
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ESECUZIONE – MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA – BENEFICI PENITENZIARI – COLLABORATORI DI GIUSTIZIA – ESECUZIONE PRESSO IL DOMICILIO DELLE PENE DETENTIVE NON SUPERIORI A DICIOTTO MESI – COMPETENZA PER TERRITORIO – MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI ROMA – SUSSISTENZA (l. 26 novembre 2010 n. 199, disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, art. 1;  d. l. 15 gennaio 1991 n. 8, nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia, art. 16 nonies).

Sebbene non espressamente menzionata dall’art. 16 nonies, comma 8, d. l. 15 gennaio 1991 n. 8 ed alla stregua di un’interpretazione logico-sistematica di tale disposizione, l’esecuzione al domicilio della pena detentiva non superiore a diciotto mesi (art. 1 l. 26 novembre 2010 n. 199), quando riguarda un collaboratore di giustizia sottoposto a speciali misure di protezione, rientra nella competenza territoriale del magistrato di sorveglianza di Roma.

 

UFFICIO DI SORVEGLIANZA

Per le Circoscrizioni dei Tribunali di

Alessandria – Acqui Terme – Tortona

ALESSANDRIA

N. SIUS 2013/609

 

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Il Magistrato di Sorveglianza

  • letta l’istanza presentata da D. C. nato a XXXX il XXXX (collaboratore di giustizia sottoposto a speciali misure di protezione ed attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di Alessandria) avente ad oggetto la concessione della detenzione presso il domicilio ex l. 26 novembre 2010 n. 199;

  • visto il provvedimento in data 31 gennaio 2013, con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Roma ha declinato la propria competenza territoriale a favore dell’Ufficio di Sorveglianza di Alessandria, atteso che il beneficio de quo non rientra nella previsione ex art. 16 nonies l. 15 marzo 1991 n. 82;

OSSERVA

quanto segue.

D. C. è collaboratore di giustizia sottoposto a speciali misure di protezione.

Sussiste conseguentemente nella fattispecie la competenza della Magistratura di Sorveglianza di Roma ex art. 16 nonies, comma 8, d. l. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. nella l. 15 marzo 1991 n. 82.

Irrilevante è la circostanza che codesta norma non menzioni espressamente l’istituto della detenzione domiciliare ex art. 1 l. 199/2010.

Sulla lettera della legge, invero, prevale la sua ratio consistente nella “esigenza di garantire un efficace coordinamento funzionale tra l’operato della magistratura di sorveglianza, che decide sulla concessione delle misure alternative, e quello degli organi amministrativi, aventi sede a Roma, che dispongono e attuano misure di protezione nei riguardi dei collaboratori di giustizia” (così in motivazione Cass. pen., Sez. I, 20 dicembre 2005 n. 1888, confl. comp. in proc. Di *****,); nonché nelle “pregnanti ragioni di salvaguardia della sicurezza dei collaboratori di giustizia”, che hanno indotto il legislatore a “sottrarre a qualsiasi altro tribunale di sorveglianza, che non sia quello di Roma, la competenza a decidere sulle domande di concessione di liberazione condizionale, di misure alternative o di qualsiasi altro beneficio penitenziario, che siano state presentate dai soggetti di cui sopra” (così sempre Cass. pen. N. 1888 del 2005; analogamente Cass. pen., Sez. I, 1° marzo 2006 n.14267).

Poiché tale ratio è indubbiamente riferibile pure alla speciale misura alternativa ex art. 1. l. 199/2010 (di cui è manifesta la “similitudine” con la detenzione domiciliare c.d. “generica” ex art. 47 ter, comma 1 bis, O.P.), l’art. 16 nonies, comma 8, d. l. 15 gennaio 1991 n. 8 si presta ad un’interpretazione (estensiva o analogica) comprensiva della speciale misura in questione.

Va affermata conseguentemente la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Roma sull’istanza de qua.

A fronte, nondimeno, del precedente provvedimento declinatorio di competenza emesso da quest’ultimo, si impone la proposizione del conflitto di competenza ai sensi dell’art. 30 c.p.p.

P.Q.M.

visti gli artt. 30-31 c.p.p., RILEVA il conflitto di competenza tra questo Ufficio e l’Ufficio di Sorveglianza di Roma in ordine all’istanza di D. C. (come sopra generalizzato e collaboratore di giustizia sottoposto a speciali misure di protezione); DISPONE la trasmissione dell’istanza e degli atti alla medesima allegati alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto come sopra proposto; DISPONE l’immediata comunicazione della presente ordinanza al Magistrato di Sorveglianza di Roma.

Alessandria, 5 febbraio 2013

Il Magistrato di Sorveglianza

(dott. ****************)

Depositato in Cancelleria

il

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