L’ordinanza che pronuncia la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, adottata senza contraddittorio, è affetta da nullità generale a regime intermedio

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(Ricorso dichiarato inammissibile)

Il fatto

Il Tribunale della libertà di Reggio Calabria rigettava un appello confermando una ordinanza con cui la Corte di Appello aveva disposto anche nei riguardi di un detenuto la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen..

Da tale ordinanza emergeva che in una udienza, alla presenza dell’imputato e del difensore, il Procuratore generale aveva avanzato richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare ed il processo era stato rinviato a causa dell’astensione di alcuni consiglieri giudicanti.

Alla udienza di rinvio, cui erano presenti l’imputato ed entrambi i suoi difensori, la Corte di Appello, in diversa composizione, “depositava una ordinanza di sospensione dei termini per la complessità del procedimento, che si dava per letta e si allegava al presente verbale” (così l’ordinanza).

Secondo il Tribunale, nell’occasione, non sarebbe stato violato il contraddittorio perché la parte, presente ad entrambe le udienze, aveva avuto modo di interloquire, e comunque la eventuale nullità sarebbe stata sanata non essendo stato eccepito alcunché al momento del deposito della ordinanza, data per letta in udienza.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione articolando un unico motivo con cui deduceva violazione di legge processuale prevista a pena di nullità assumendosi che il precedente giurisprudenziale, richiamato dal Tribunale, per ritenere preclusa la questione di nullità – perché tardivamente dedotta in udienza a seguito della lettura della ordinanza – non sarebbe pertinente atteso che nella specie l’ordinanza non sarebbe stata in concreto letta ma solo depositata tenuto conto altresì del fatto che, trattandosi di nullità a regime intermedio, la questione poteva dunque essere fatta valere con la impugnazione.

Ciò posto, veniva altresì fatto presente che solo la comparazione dei due verbali di udienza, non possibile nella contestualità, poteva consentire di rilevare la violazione del contraddittorio mentre, nella specie, sarebbe stata violata la buona fede tra le parti e tra queste ed il giudice.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile atteso che le parti, pur consapevoli della richiesta di sospensione e del deposito dell’ordinanza con cui era stata disposta la sospensione del termine di custodia cautelare, nulla eccepirono, né chiesero di leggere il provvedimento e, dunque, il Tribunale, nel ritenere preclusa perché tardivamente dedotta la questione di nullità relativa all’ipotizzata – in realtà inesistente – violazione del contraddittorio, ad avviso del Supremo Consesso, aveva fatto una corretta applicazione del principio secondo cui l’ordinanza che pronuncia la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento è affetta da nullità generale a regime intermedio quando venga adottata senza consentire il contraddittorio con la difesa, sicché la parte che vi assiste deve eccepirla, al più tardi, immediatamente dopo il suo compimento, in applicazione del disposto di cui all’art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 37406 del 13/10/2011; cfr., nello stesso senso, in motivazione, Sez. U, n. 40701 del 31/10/2001).

Conclusioni

La decisione in esame è assai interessante nella parte in cui si afferma, citandosi precedenti conformi, che l’ordinanza che pronuncia la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento è affetta da nullità generale a regime intermedio quando venga adottata senza consentire il contraddittorio con la difesa, sicché la parte che vi assiste deve eccepirla, al più tardi, immediatamente dopo il suo compimento, in applicazione del disposto di cui all’art. 182, comma secondo, cod. proc. pen..

Tal che ne consegue che, ove venga adottata una ordinanza di questo genere, senza che prima si sia instaurato un valido contraddittorio tra le parti, essa è sì affetta da nullità, ma tale nullità, essendo a regime intermedio, deve essere dedotta subito dopo che siffatta ordinanza viene adottata, essendo invece preclusa la possibilità che ciò possa essere fatto successivamente.

Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta decisione, dunque, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica procedurale, non può che essere positivo.

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