Locale notturno rumoroso: sufficienti le dichiarazioni del tecnico per rilevare il disturbo della quiete pubblica

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Per accertare l’effettiva idoneità delle emissioni rumorose prodotte da un locale nel caseggiato a disturbare la quiete pubblica sono sufficienti le dichiarazioni del tecnico incaricato dei rilievi dall’Arpa

Riferimenti normativi: art. 659 c.p.

Precedenti giurisprudenziali: Cass. pen., Sez. III, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018

Indice:

  1. La vicenda
  2. La questione
  3. La soluzione
  4. Le riflessioni conclusive

La vicenda

Il gestore di un locale notturno “rumoroso” veniva condannato dal Tribunale a pagare 600 € di ammenda per il reato di cui agli articoli 81, 659 c.p., nonché al pagamento delle spese di giudizio ed al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita (condomino del palazzo). Il gestore ricorreva in Cassazione facendo presente che il superamento dei limiti delle emissioni sonore, rilevata con le misurazioni fonometriche da parte dei tecnici dell’ARPA, comportava eventualmente la violazione dell’articolo 659 c.p., 2 comma e, pertanto, la condanna per un fatto diverso dal contestato disturbo indifferenziato del riposo delle persone. Si aggiungeva che l’originaria contestazione circa il preteso disturbo del riposo delle persone si era fondata solo sulle misurazioni effettuate dall’Arpa nell’abitazione della parte civile. Inoltre rilevava che il semplice superamento del parametro acustico stabilito dalla legge non appariva costituire requisito sufficiente ad integrare la capacità di disturbo della pubblica quiete, attesa la necessità di un’attitudine al disturbo di numero indeterminato di persone. Del resto il gestore notava che i rumori nella zona non provenivano soltanto dal suo esercizio, poiché vi erano diverse fonti disturbanti, causate dalla moltitudine di persone che frequentavano i luoghi. In ogni caso si notava che non era stata operata una mappatura acustica della zona, e non erano state compiute rilevazioni in occasione della chiusura del locale. In ogni caso il ricorrente contestava quanto sostenuto dal Tribunale circa l’asserita superfluità degli ulteriori testi in precedenza ammessi, consistenti in altri abitanti della zona, frequentatori del locale o gestori altre attività esistenti nei pressi.

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La questione

Per accertare l’effettiva idoneità delle emissioni rumorose prodotte da un locale nel caseggiato a disturbare la quiete pubblica sono sufficienti le dichiarazioni del tecnico incaricato dei rilievi dall’Arpa?

La soluzione

La Cassazione ha confermato la decisone del Tribunale. I giudici supremi hanno sostenuto che per integrare la contravvenzione dell’articolo 659 c.p. non sono necessarie, né la vastità dell’area interessata dalle emissioni rumorose, né il disturbo di un numero rilevante di persone. Il giudice di merito può accertare l’esistenza della contravvenzione su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della quiete pubblica. In particolare si è notato che l’accertamento dell’effettiva idoneità delle emissioni rumorose a disturbare le persone è un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale può riscontrare la rumorosità prodotta da un locale notturno anche attraverso le dichiarazioni del tecnico incaricato dei rilievi dall’Arpa. Del resto, come nota la Cassazione – il ricorrente non ha comunque neppure specificato l’apporto probatorio che sarebbe stato arrecato dai testi non ammessi in quanto superflui, limitandosi ad affermare che “l’emersione definitiva dei fatti avrebbe comportato una pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto”.

Le riflessioni conclusive

Bisogna ricordare che commette il reato di disturbo della quiete pubblica chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici; il colpevole è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a trecentonove euro (art 659 c.p.). Si noti che per la configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che il disturbo venga arrecato a un gruppo indeterminato di persone e non solo a un singolo, anche se raccolte in un ambito ristretto, come, ad esempio in un condominio. In particolare perché ricorra tale figura di reato è necessario che le immissioni rumorose abbiano la capacità di propagarsi all’interno dell’intero stabile condominiale, arrecando così potenziale disturbo ad un numero indeterminato di persone, costituite dai condomini residenti e da chiunque altro si trovasse in quel frangente nell’immobile, e non soltanto agli occupanti degli appartamenti ubicati in prossimità del locale destinato a bar (Cass. pen., sez. I, 01/03/2018, n. 9361). La circostanza che sono alcuni dei soggetti potenzialmente lesi dalle emissioni sonore se ne siano lamentati non esclude la configurabilità del reato allorquando sia stata accertata l’idoneità delle stesse ad arrecare disturbo non solamente a un singolo ma a un gruppo indeterminato di persone, quali gli abitanti nel medesimo condominio, con la conseguente incidenza della condotta sulla tranquillità pubblica e la lesione dell’interesse protetto dalla disposizione, che è costituito, appunto, dalla quiete e dalla tranquillità pubblica. In ogni caso l’accertamento dell’effettiva idoneità delle emissioni rumorose a disturbare le persone è un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito. Alla Corte di cassazione è, infatti, è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Cass. civ., sez. VI, 04/11/2020, n. 5465).

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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