Lo straniero con passaporto italiano può conservare il doppio cognome

Redazione 18/07/13
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Lucia Nacciarone

A deciderlo, accogliendo il ricorso dell’immigrato peruviano, è la Corte di cassazione con la sentenza n. 17462 del 17 luglio 2013, che dispone altresì la rimozione delle modifiche che l’ufficiale dello stato civile italiano aveva apportato sull’atto di nascita e di matrimonio dello straniero, oltre che sugli atti di nascita dei figli dell’interessato.

I giudici di legittimità hanno ritenuto di dover dare importanza al fatto che nei paesi sudamericani, come quello di provenienza del ricorrente, al neonato è attribuito il doppio cognome, composto dal primo patronimico del padre e dal primo cognome della madre, i quali a loro volta ne hanno due.

Gli impiegati del Comune hanno creduto di fare una cosa corretta applicando l’art. 98, co. 2, del D.P.R. 396/2000, ai sensi del quale ai cittadini italiani nati negli Stati di lingua e cultura spagnola bisogna togliere nel nostro Paese il cognome della madre imposto alla nascita.

Nella specie lo straniero aveva però ottenuto anche il passaporto italiano in quanto residente nel nostro Paese da più di dieci anni, e, ad avviso dei giudici di legittimità, ha diritto a continuare a portare oltre al patronimico anche il casato della madre.

Infatti, come sottolinea la giurisprudenza comunitaria, l’ordinamento interno non è legittimato a limitare gli effetti che scaturiscono dall’attribuzione della cittadinanza: bisogna comunque consentire a chi ha il doppio passaporto di portare anche il cognome di cui sarebbe titolare in forza del diritto e della tradizione del secondo Stato.

In questo senso va anche la legge 950/1984, con cui l’Italia ha recepito la Convenzione di Monaco sui cognomi e nomi, che conferma che in caso di cambiamento della nazionalità si applica la legge dello Stato di cui si acquisisce la cittadinanza, da un lato, ma prevede anche che chi ottiene un secondo passaporto non per questo ha cambiato patria.

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