L’iscrizione della notizia di reato 

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L’iscrizione della notizia di reato è un istituto del diritto processuale penale che comporta la presa di conoscenza dell’autorità giudiziaria di un’informazione di reato, detta notizia di reato, vale a dire,  qualsiasi informazione scritta oppure orale fatta all’autorità giudiziaria o altra autorità che debba informare la prima, dove si ravvisano elementi di reato.

Costituisce l’avvio del procedimento penale e delle indagini preliminari.

Il giornalismo spesso utilizza erroneamente l’espressione “registro degli indagati” per indicare il registro delle notizie di reato.

     Indice

  1. La disciplina
  2. Le acquisizioni degli elementi
  3. Le conseguenze
  4. I possibili sviluppi

1. La disciplina

L’articolo 330 del codice di procedura penale, rubricato “ Acquisizione delle notizie di reato” al  comma 1 afferma che:

Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.

Per notizia di reato, non essendoci una definizione legislativa, s’intende qualsiasi rappresentazione non manifestamente inverosimile di uno specifico accadimento, attribuito o non attribuito a soggetti determinati, dal quale emerga la possibile violazione di una disposizione incriminatrice penale.

La norma affida al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria, la quale ricezione di notizie di reato è disciplinata anche dall’articolo 55 del codice di procedura penale, l’attività di ricerca della notitia criminis, anche di propria iniziativa, al di là della semplice attesa di ricevere notizie di reato da altri soggetti, come ad esempio, denunce e querele.

Significa che il Pubblico Ministero può legittimamente impegnare le risorse del suo ufficio in specifiche attività preinvestigative.

La disposizione ha suscitato non pochi dubbi, sollevati dall’assenza di qualsiasi normativa in merito, lasciandosi illimitata libertà agli organi inquirenti nell’utilizzo delle risorse, con conseguente dispendio di energie e di denaro, con una eccessiva discrezionalità nelle scelte da compiere, indipendentemente dall’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro.

Secondo quello che stabilisce l’articolo 335 del codice di procedura penale, il Pubblico Ministero iscrive nell’apposito registro le notizie di reato acquisite di propria iniziativa o che gli vengano comunicate da altri, comprese le condizioni di procedibilità, vale a dire, querela, istanza e richiesta di procedimento, che rechino la prima notizia di un reato.

Le notizie vengono iscritte in un particolare tipo di elenco che prende il nome di registro delle notizie di reato, tenuto presso la Procura della Repubblica.

2. Le acquisizioni degli elementi

L’iscrizione può avvenire, a seconda della perseguibilità dei reati, a procedibilità d’ufficio (richiesta di procedimento) o su domanda di parte (istanza di procedimento) previo accertamento delle condizioni di procedibilità.

Nel secondo caso l’impulso deve provenire da parte della persona offesa con la presentazione di denuncia o querela oppure con un’istanza del Ministro della Giustizia nel caso di reati compiuti all’estero.

Nel caso di delitto in danno al Presidente della Repubblica, è necessaria una richiesta del Ministro della giustizia.

Una volta iscritta, la notizia deve essere aggiornata o con il nome della persona alla quale è attribuita, dal momento nel quale il fatto sia noto, e in questo caso avremo il fatto più l’autore, oppure, se più di una, con il nominativo delle persone alle quali sia risultato attribuibile il fatto di reato all’inizio iscritto, e in questo altro caso avremo il fatto più gli autori.


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3. Le conseguenze

Le indagini preliminari

Dal momento nel quale la notizia di reato può essere riportata almeno a una persona il Pubblico Ministero ha un periodo di tempo predeterminato dal codice di procedura penale, ma suscettibile di essere prorogato, per la conclusione delle indagini preliminari, all’esito delle quali può, o richiedere al GIP (acronimo di Giudice per le Indagini Preliminari) l’emissione del decreto di archiviazione, oppure esercitare l’azione penale.

La conclusione delle indagini

Il legislatore, nell’intento di avere una durata ragionevole di questa fase, ha stabilito che per i reati di maggiore allarme sociale, indicati nell’articolo 407 del codice di procedura penale, il termine è di un anno dalla data di iscrizione del nome della persona sottoposta a indagini.

Per ogni reato il termine è di 6 mesi, però può essere concessa non più di una proroga di altri 3 mesi dal GIP , con richiesta motivata da parte del Pubblico Ministero, nei casi stabiliti dall’articolo 407 comma 2 lettera b, vale a dire, per quelle notizie di reato che rendono molto complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati oppure per l’elevato numero di persone indagate e persone offese, mentre la proroga può arrivare anche a 12 mesi per i reati più gravi dei quali al comma 2 lettera a dello stesso articolo.

Il termine massimo non può superare i 2 anni per i reati di maggiore allarme sociale e i 18 mesi negli altri casi.

Se si tratta di indagini contro ignoti non esiste un termine massimo essendo previsto che dopo 6 mesi dall’iscrizione della notizia di reato il Pubblico Ministero chieda al GIP alternativamente o la richiesta di archiviazione o l’autorizzazione a continuare le indagini.

Il Giudice per le Indagini Preliminari può anche ordinare l’iscrizione del nome della persona se ritenga che sia individuato l’indagato.

Gli atti di indagini compiuti fuori dei termini sono inutilizzabili.

4. I possibili sviluppi

Alla fine delle indagini preliminari piò essere disposto il rinvio a giudizio, oppure con la richiesta di archiviazione.

Se il magistrato del Pubblico Ministero lasci passare i termini senza determinarsi né per l’esercizio dell’azione penale né per la richiesta di archiviazione, il Procuratore della Repubblica presso la Corte d’Appello potrà disporre, ex officio oppure su istanza dell’indagato o della persona offesa l’avocazione delle indagini ed entro 30 giorni formulare le sue richieste.

Dott.ssa Concas Alessandra

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