L’ingiustificato arricchimento dalle origini all’attuale disciplina giuridica

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L’ingiustificato arricchimento o arricchimento senza causa è un vantaggio di natura patrimoniale conseguito da un soggetto a danno di un altro, senza che il primo abbia titolo di ottenerlo a spese del secondo in virtù di un negozio giuridico o altra fonte di obbligazioni.

Può ricorrere anche senza attività dell’arricchito, che potrebbe ignorare di trovarsi in una simile situazione, che comporta l’obbligazione per l’arricchito di restituire al danneggiato quello che ha ottenuto senza causa.

L’istituto giuridico dell’arricchimento senza causa è presente nei vari ordinamenti giuridici. Nell’ordinamento italiano l’articolo 2041 del codice civile contiene una clausola con il divieto di arricchirsi senza causa a spese altrui.

La sua portata, però, viene drasticamente ridimensionata dall’articolo successivo, che attribuisce all’azione carattere sussidiario, potendo essere utilizzata esclusivamente in mancanza di altra tutela.

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Le origini

Il principio che vieta di arricchirsi senza causa a spese di un altra persona risale al diritto romano.

Il giurista Sesto Pomponio lo aveva enunciato con una massima riportata nel Digesto:

“Jure naturae aequum est neminem cum alterius detrimento et iniura fieri locupletiorem”

(“Per diritto di natura è equo che nessuno possa arricchirsi a danno di un altro e in difformità dal diritto”).

Il diritto romano, però, non arrivò mai ad elaborare una figura di arricchimento senza causa, così come, del resto, non elaborò mai una figura di contratto o di illecito civile extracontrattuale, contemplando, una pluralità di azioni, l’una diversa dall’altra per presupposti e conseguenze.

La più antica è, senza dubbio, quella di ripetizione dell’indebito (condictio indebiti), sorta per porre rimedio al fatto che, vista l’astrattezza dei modi di trasferimento della proprietà caratteristica del diritto romano, il trasferimento stesso si verificava anche in difetto dell’obbligazione a porlo in essere.

Furono estesi gli effetti tipici del contratto di mutuo, imponendo l’obbligo di restituzione a chi aveva ricevuto la prestazione non dovuta.

In seguito si aggiunsero l’azione per gestione di affari altrui (negotiorum gestio), che consentiva l’estensione degli effetti del contratto di mandato a casi nei quali una persona aveva svolto attività nell’interesse di un’altra, in situazioni di emergenza, senza suo incarico, e l’actio de in rem verso, concessa contro il paterfamilias che avesse tratto vantaggio della gestione di un affare compiuta da un figlio o uno schiavo senza però onorare gli impegni da loro assunti.

Le azioni di ripetizione dell’indebito e per gestione di affari altrui sono state costruite estendendo a fattispecie diverse, anche se in qualche modo assimilabili a quelle di partenza, le discipline di contratti tipici, come il mutuo e il mandato.

Da qui deriva la denominazione di quasi contratti sotto la quale, a partire dai tempi delle Istituzioni di Gaio, sono stati ricompresi gli istituti in questione.

Una denominazione che avrà molta fortuna, arrivando sino al Code Napoléon e ai codici civili che ad esso si ispireranno, tra i quali quello italiano del 1865, anche se non sarà ripresa dal codice civile tedesco (BGB) e tenderà ad essere abbandonata dalla dottrina e dagli stessi legislatori (tra i quali quello del codice civile italiano vigente) nel XX secolo.

Anche negli ordinamenti di common law, attraverso vie diverse, la denominazione quasi-contract avrà notevole diffusione, almeno sino alla fine del XIX secolo, mentre oggi per rivolgersi all’istituto si tende a utilizzare l’espressione law of restitution (la quale ha, poi, ispirato espressioni come rimedi restitutori, che tendono a diffondersi nella più recente dottrina di civil law).

Nel frattempo il principio enunciato da Pomponio era stato ripreso da Ugo Grozio, che lo aveva posto tra le premesse filosofiche al De iure belli ac pacis, la sua fondamentale opera del 1625.

Sulla scia di Grozio, la dottrina giusnaturalista fece del principio uno dei capisaldi del diritto privato, insieme al principio neminem laedere, fondamento della responsabilità civile, e al principio pacta sunt servanda, fondamento del diritto dei contratti.

In seguito la dottrina ha ricondotto al principio le figure che risalgono al diritto romano, ripetizione dell’indebito e gestione di affari altrui, che in quest’ottica diventano sue applicazioni particolari.

Se il legislatore austriaco dell’ABGB e quello francese del Code Napoléon, imitato poi da altri, hanno disciplinato queste figure tradizionali, il quale impiego è stato poi ampliato attraverso l’interpretazione estensiva dei presupporti per esperire l’azione, altri legislatori, a partire da quello tedesco del BGB ispirato dalla dottrina pandettistica, hanno introdotto sin dall’inizio una norma generale (come quella del § 812 del codice tedesco BGB) che vieta l’arricchimento ingiustificato a spese altrui.

In Italia il codice civile del 1865, allineandosi al Code Napoléon, aveva disciplinato la ripetizione dell’indebito e la gestione di affari altrui, anche se la prevalente dottrina dell’epoca sosteneva l’esistenza di un principio implicito che vietava l’arricchimento senza causa.

Il codice civile vigente ha introdotto all’articolo 2041 un’azione di arricchimento, anche se relegata a un ruolo sussidiario, che si affianca alla tradizionale disciplina della ripetizione dell’indebito e della gestione di affari altrui.

La ripetizione dell’indebito è la principale fonte di arricchimento ingiustificato e ha un’autonoma disciplina all’articolo 2033 del codice civile.

Si tratta della restituzione di una prestazione non dovuta, nella quale la causa negoziale manchi, sia venuta meno o non sia realizzabile.

Si può distinguere in una prestazione oggettivamente non dovuta oppure effettuata a un soggetto al quale non si doveva.

L’arricchimento senza causa come “fonte di obbligazione”

L’arricchimento senza causa, disciplinato dagli articoli 2041 e 2042 del codice civile, deve essere considerata una fonte di obbligazione.

L’articolo 1173 del codice civile disciplina tre tipologie di fonti di obbligazioni:

Contratto (art. 1321 c.c.)

Fatto Illecito (art. 2043 c.c.)

Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle (obbligazioni) in conformità con l’ordinamento giuridico

È in questa terza categoria di fonti (ogni atto o fatto…), che rientra l’arricchimento senza causa, che ne costituisce una delle figure principali, insieme a gestione di affari, promessa al pubblico, pagamento di indebito, titoli di credito.

Questa categoria (detta anche categoria contenitore), è caratterizzata dal principio dell’atipicità.

L’elenco sopra, si deve considerare a fini di esempio, perché la suddetta categoria, non è composta da un numerus clausus di figure tipiche, ma è composta da una serie teoricamente infinita di nomenclature.

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