L’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616, cod. proc. pen

Scarica PDF Stampa
(Ricorso dichiarato inammissibile)

(Normativa di riferimento: C.p.p. art. 616)

Il fatto

Il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava l’istanza di riesame proposta da G. D. e per l’effetto confermava l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cosenza con la quale era stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Cosenza, per i reati di cui all’art. 73 comma 1, 4 e 5 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 51-53-54-55.56 e 59).

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Proponeva ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273-274 lett. c), 275, 292 comma 2 lett. c e c bis cod. proc. pen. in relazione ai presupposti di applicazione della misura evidenziando come, in data 9 gennaio 2019, fosse pervenuta nota (tramite e mail) con la quale il difensore di fiducia avv. P. rilevava la sopravvenuta carenza di interesse in ragione della revoca della misura e della intervenuta sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., ed allegava dispositivo di sentenza e ordinanza di revoca di misura cautelare.

Leggi anche:”Differenze tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse”

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

 Il ricorso veniva dichiarato inammissibile alla luce delle seguenti considerazioni.

Si rilevava, in primo luogo, che è inefficace l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall’indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale atteso che la rinuncia, non costituendo espressione dell’esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 – dep. 25/03/2016, omissis, Rv. 266244); di tal chè, essendo l’atto di rinuncia proveniente dal difensore avv. I. P., difensore di fiducia del ricorrente G. D., che non aveva sottoscritto l’atto di rinuncia e che non aveva conferito procura speciale al medesimo, doveva ritenersi inefficace la rinuncia all’impugnazione da costui proposta.

Non di meno, rilevava il Collegio nella decisione in commento, il ricorso era altresì inammissibile per mancanza di interesse all’impugnazione ex art. 591 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. avendo il Giudice delle indagini preliminari del Cosenza revocato la misura cautelare essendo anche stata pronunciata sentenza per i reati oggetto del riesame cautelare, il cui provvedimento era stato impugnato con il ricorso per cassazione.

Posto ciò, si evidenziava però come alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse non conseguisse né la condanna al pagamento delle spese processuali, né della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende atteso che la Suprema Corte – pur consapevole di un contrario orientamento (di cui è espressione Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018 – dep. 03/09/2018, omissis, Rv. 273882, secondo cui, nell’ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente (nel caso di specie il provvedimento impugnato era stato nel frattempo revocato), quest’ultimo, anche successivamente alla modifica dell’art. 616 cod. proc. pen. operata dall’art. 1, comma 64, della legge 23 giugno 2017, n. 103, può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende) – riteneva di dover aderire all’orientamento, difforme, ma autorevolmente riconducibile al decisum delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui, in materia di impugnazioni, la nozione della “carenza d’interesse sopraggiunta” va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 – dep. 17/02/2012, omissis, Rv. 251694); per tale ragione, si leggeva nella motivazione di questo arresto giurisprudenziale (§ 9), alla declaratoria d’inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, considerato che il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessi all’evoluzione dinamica della procedura di estradizione e non configura, per così dire, un’ipotesi di soccombenza del ricorrente (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, omissis)”.

Tal che se ne faceva discendere, in ossequio al principio affermato dalle Sezioni Unite, che in consimili ipotesi, come quella esaminata dagli ermellini nel caso di specie, l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616, cod. proc. pen..

Conclusioni

 La sentenza in questione è sicuramente condivisibile ritenendosi contrario alla logica, ancor che prima che al diritto, il fatto che il ricorrente possa essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento di una somma di denaro, secondo quanto previsto dall’art. 616 c.p.p., a favore della cassa delle ammende nel caso in cui l’interesse a impugnare venga meno dopo la proposizione del ricorso.

Pur tuttavia, a fronte di un contrasto giurisprudenziale su tale aspetto processuale, sarebbe forse opportuno che su tale questione intervengano le Sezioni Unite, e ciò per una evidente esigenza di certezza del diritto.

Volume consigliato 

 

Autori e vittime di reato

Il presente volume, pubblicato grazie al sostegno economico dell’Università degli Studi di Milano (Piano di sostegno alla ricerca 2016/2017, azione D), raccoglie i contributi, rivisti ed aggiornati, presentati al convegno internazionale del 7 giugno 2016, al fine di consentire, anche a coloro che non hanno potuto presenziare all’evento, di vedere raccolte alcune delle relazioni, che sono confluite in un testo scritto, e i posters scientifici che sono stati esposti, in quella giornata, a Palazzo Greppi (Milano) e successivamente pubblicati sulla Rivista giuridica Diritto Penale Contemporaneo (www.penalecontemporaneo.it). Raffaele Bianchetti è un giurista, specialista in criminologia clinica; lavora come ricercatore presso il Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano e come magistrato onorario presso il Tribunale di Milano. Da anni insegna Criminologia e Criminalistica e svolge attività didattica all’interno di corsi di formazione post-lauream e di alta formazione in Italia e all’estero; partecipa come relatore a convegni, congressi e incontri di studio nazionali ed internazionali; fa parte di gruppi di ricerca, anche di natura transnazionale, coordinandone alcuni come responsabile dei progetti. È autore di scritti monografici e di pubblicazioni giuridiche di stampo criminologico, alcune delle quali sono edite all’interno di opere collettanee e di riviste scientifiche specializzate. Membro componente di comitati scientifici e di comitati redazionali, è condirettore  di due collane editoriali.Luca Lupária Professore Ordinario di Diritto processuale penale nell’Università degli Studi di Roma Tre e visiting professor  in Atenei europei e americani, è autore di scritti monografici su temi centrali della giustizia penale e di oltre cento pubblicazioni scientifiche, apparse anche su riviste straniere e volumi internazionali. È responsabile di programmi e gruppi di ricerca transnazionali sui diritti delle vittime, sulle garanzie europee dell’imputato e   sui rimedi all’errore giudiziario. Condirettore di collane editoriali, è vice-direttore della rivista “Diritto penale contemporaneo” .Elena Mariani è laureata in giurisprudenza e specialista in criminologia clinica. Da oltre dieci anni collabora con la Catte- dra di Criminologia e Criminalistica del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano, effettuando seminari e attività di ricerca sui temi della giustizia penale minorile, della vittimologia, dell’esecuzione penale e delle misure di prevenzione. Svolge da anni attività didattica in corsi di formazione post-lauream e di alta formazione presso diversi atenei italiani. È autrice di una monografia in tema di sistema sanzionatorio minorile e per gli adulti edita in questa Collana e di varie pubblicazioni in materia criminologica, edite all’interno di opere collettanee e di riviste scientifiche specializzate. Attualmente   è componente esperto del Tribunale di Sorveglianza di Milano e dottoranda di ricerca in diritto penale presso l’Università degli Studi di Milano. 

Elena Mariani, a cura di Raffaele Bianchetti, Luca Lupària | 2018 Maggioli Editore

36.00 €  34.20 €

 

 

Sentenza collegata

67429-1.pdf 18kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento