L’impugnazione nell’ordinamento penale

Scarica PDF Stampa
L’impugnazione è il rimedio contro i vizi della sentenza previsto dal diritto processuale penale.

Le impugnazioni sono previste dal codice di procedura penale all’articolo 568 e seguenti.

Volume consigliato

I principi

Nel nostro ordinamento vige il principio della tassatività.

Possono essere esperite in modo esclusivo le impugnazioni che la legge prevede e nelle forme da questa stabilite, in caso contrario l’Atto non si deve considerare impugnazione, oppure va considerato non ammissibile.

 

Vale anche il brocardo: “tantum devolutum quantum appellatum”.

In altre parole, il giudice dell’impugnazione non potrà decidere, anche se gli si manifestasse dagli Atti, su un punto o capo del provvedimento impugnato se lo stesso non è stato dedotto nell’Atto d’impugnazione.

Fa eccezione l’articolo 597 paragrafo 5 del codice di procedura penale che attribuisce poteri ufficiosi al Giudice d’Appello.

L’articolo 597 del codice di procedura penale, rubricato “cognizione del giudice di appello”, recita:

L’appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

Quando appellante è il pubblico ministero:

a) se l’appello riguarda una sentenza di condanna [533], il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

b) se l’appello riguarda una sentenza di proscioglimento [529-532], il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;

c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado.

In ogni caso, se è accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.

Con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell’articolo 69 del codice penale.

L’appello ha finito per inglobare la funzione di gravame, perché il giudice è chiamato nei limiti segnati dai motivi proposti dalle parti a confermare o riformare la decisione impugnata, sia quella di querela nullitatis, dal momento che il giudice può annullare la sentenza invalida e restituire gli atti al giudice a quo.

Il Difensore deve tenere sempre presente questo principio, in relazione anche ad eventuali profili di responsabilità professionale.

Le forme d’impugnazione

Le forme d’impugnazione previste contro le sentenze sono la revisione, l’appello e il ricorso per cassazione.

Lo stesso articolo 568 del codice di rito, ai commi 3 e 4, stabilisce un limite per i soggetti legittimati di agire, vale a dire quelli previsti per legge e che abbiano interesse.

Sono gli stessi articoli successivi a delinearli.

Il pubblico ministero (art.570), che può impugnare indipendentemente dalle sue conclusioni nel primo grado (principio dell’impersonalità del Pubblico Ministero), l’imputato (art.571), il difensore dell’imputato (art. 571 paragrafo 3) e altre parti come il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, a mezzo del loro procuratore speciale (art.575).

La previsione dell’articolo 576 del codice di procedura penale, è dedicata alla parte civile.

L’articolo prevede che la stessa possa impugnare la sentenza di condanna esclusivamente nei capi relativi all’azione civile mentre può impugnare la pronuncia di proscioglimento esclusivamente agli effetti del Giudizio sulla responsabilità civile.

Gli articoli 581 e seguenti del codice di procedura penale disciplinano la forma e i modi con i quali deve essere presentata un’impugnazione.

L’articolo 581 prevede espressamente l’atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data dello stesso, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati:

I capi o i punti della decisione ai quali è relativa l’impugnazione

Le richieste

I motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

 

L’articolo 585 prevede i termini per l’impugnazione:

Per ciascuna delle parti, è di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall’articolo  544 comma 1, di trenta giorni, nel caso previsto dall’articolo 544 comma 2, di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall’articolo 544 comma 3.

Ai sensi dell’art. 585 paragrafo 4 del codice di procedura penale la parte che ha impugnato può presentare, sino a quindici giorni prima dell’udienza, depositando l’atto nel debito numero di copie nella cancelleria del giudice dell’impugnazione, altri motivi d’impugnazione.

I motivi sopra menzionati si devono intendere come deduzioni integrative delle censure proposte e non come proposizione di altre censure.

L’inammissibilità dell’impugnazione è prevista dall’articolo 591 del codice di procedura penale, che ne elenca i casi quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse, quando il provvedimento non è impugnabile, quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 583, 585 e 586, quando c’è rinuncia all’impugnazione.

Lo stesso articolo al comma successivo stabilisce quale sia l’organo che deve stabilire l’eventuale inammissibilità, vale a dire il giudice dell’impugnazione, anche di ufficio, che dichiara con ordinanza l’inammissibilità e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato.

L’ordinanza è notificata a chi ha proposto l’impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione

(art. 606).

Se l’impugnazione è stata proposta personalmente dall’imputato, l’ordinanza è notificata anche al difensore.

L’inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.

L’inammissibilità dell’impugnazione si estende anche agli altri motivi.

Volume consigliato

 

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento