Limiti di ammissibilità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 186 bis e liquidazione equitativa del danno nei processi con pluralità di parti.

Scarica PDF Stampa

Segnalo  l’ordinanza del Tribunale di Salerno del 18-9-15, emessa ai sensi dell’art. 186-bis c.p.c. .

Il provvedimento è stato reso nel corso di un giudizio proposto nei confronti di alcune Amministrazioni dello Stato e di un Ente comunale. Gli istanti risultano essere congiunti di una vittima degli eventi franosi avvenuti nel 1998 nel territorio del Comune di Sarno, a seguito dei quali persero la vita 137 persone.

All’esito del giudizio penale instaurato per tali fatti, i convenuti erano stati condannati, in solido con l’imputato, al risarcimento dei danni a favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede.

Di particolare interesse appare la ritenuta ritualità dell’istanza nei processi con pluralità di parti, anche quando una di queste sia rimasta contumace.

Ed invero, l’effetto del carattere neutro della contumacia, idoneo ad escludere il requisito della mancata contestazione previsto dall’art. 186 bis c.p.c., non si estende alle altre parti costituite nei cui confronti, ricorrendo i presupposti, il provvedimento risulta pienamente ammissibile.

La propagazione delle difese svolte dai convenuti all’intero procedimento è prevista solo quando il litisconsorzio è necessario stante l’esigenza di un accertamento omogeneo nei confronti di tutte le parti.

Per converso, una tale esigenza non sussiste in caso di litisconsorzio facoltativo, qual è quello che si instaura tra i debitori della medesima prestazione convenuti nello stesso giudizio.

E’ ampiamente previsto in tal caso che sulla medesima questione intervengano diverse pronunce in diversi processi ed anche in seno allo stesso processo (Cass. civ. n. 7800/2010).

D’altra parte, se si argomentasse a contrario si finirebbe per aggravare la posizione del creditore – al punto di aumentare la complessità dell’accertamento della sua pretesa in misura proporzionale al numero dei coobbligati – con conseguente violazione del principio di solidarietà previsto, invece, a sua maggior tutela.

Va aggiunto che l’ordinanza in commento recepisce l’unico precedente noto in giurisprudenza, reso dal Tribunale  Taranto (in Foro It., 1995, 1 2342).

Alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno da morte è poi accordata valenza normativa con conseguente inderogabilità dei minimi, salvo che sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne la disapplicazione.

Sul punto il provvedimento si uniforma al recente orientamento della Suprema Corte, secondo cui il criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano vale quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno alla persona ai sensi e per gli effetti degli artt. 1226 e 2056 cod. civ. (Cass. civ. n. 4447/2014).

Izzo Alessandro

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento