Confermando un orientamento dalla stessa già espresso, la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 20 dicembre 2011 – 2 febbraio 2012, n. 1462, ha affermato che in caso di licenziamento ingiustificato per licenziamento riconosciuto come illegittimo dal giudice del lavoro, il risarcimento del danno spettante al lavoratore non può coprire solo il periodo compreso tra la data di licenziamento e il pensionamento.
Infatti, ad avviso del Supremo collegio, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per licenziamento ingiustificato deve necessariamente coprir” anche i periodi successivi al pensionamento, poiché il trattamento pensionistico ha natura diversa da quella retributiva e non può essere sottratto dal risarcimento spettante al lavoratore (sul punto cfr. anche sent. n. 13871/2007).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento