Licenziamento: è illegittimo se la lavoratrice è prossima al matrimonio

Redazione 06/09/11
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È quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17845/2011 con cui è stato dichiarato illegittimo il licenziamento di una donna prossima al matrimonio.

La lavoratrice era stata licenziata in quanto, senza dare alcun avviso al suo datore di lavoro, aveva proceduto alle pubblicazioni legali del futuro matrimonio ai sensi dell’art. art. 93 e seguenti del codice civile. La donna aveva, tuttavia, impugnato il licenziamento, chiedendo al Tribunale di Roma di dichiararlo nullo in quanto illegittimo, poiché manchevole dei presupposti di legittimo recesso datoriale. Le ragioni della donna lavoratrice sono state accolte sia in primo che in secondo grado: la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha, poi, confermato le precedenti decisioni affermando che “la tutela accordata alle lavoratrici che contraggono matrimonio è fondata sull’elemento obiettivo della celebrazione del matrimonio e non è subordinata all’adempimento di alcun obbligo di comunicazione da parte della lavoratrice stessa”.

In particolare, la Corte, specificando che non sussiste nessun obbligo di avvisare il datore di lavoro in merito al prossimo matrimonio, ha spiegato che la legge 7/1963 prevede il divieto di licenziamento della futura sposa dal periodo che va dalla richiesta di pubblicazione delle future nozze a fino ad un anno dalla celebrazione delle nozze stesse al fine di garantire alla donna un periodo di relativa tranquillità funzionale alla famiglia in fieri. La Corte ha, tuttavia precisato che, in ogni caso, per in applicazione del principio secondo cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede ai sensi dell’art. 1375 c.c. sarebbe preferibile comunicare la decisione di contrarre matrimonio al datore di lavoro.

 

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