L’ergastolo ostativo -scheda di diritto

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L’ergastolo ostativo è una pena che è stata introdotta nei primi anni Novanta, in seguito alle stragi in nelle quali persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

     Indice

  1. In che cosa consiste l’ergastolo ostativo
  2. La differenza tra ergastolo ostativo ed ergastolo comune
  3. L’ergastolo nel mondo
  4. L’ergastolo in Italia
  5. Problemi di costituzionalità

1. In che cosa consiste l’ergastolo ostativo

La pena è regolata dall’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario e stabilisce che coloro che vengono condannati per reati di particolare gravità, come ad esempio quelli relativi alla criminalità organizzata, al terrorismo o all’eversione, non possono accedere a quelli che sono noti come “benefici penitenziari” e alle misure alternative alla detenzione.

Le persone alle quali viene assegnata questa pena, non possono accedere alla liberazione condizionale, lai avori esterni, alla semilibertà e permessi-premio.

A causa delle limitazioni che la pena impone ai detenuti, l’ergastolo ostativo è conosciuto anche con l’appellativo di “fine pena mai”.

La norma che disciplina l’ergastolo ostativo stabilisce che la continuità della pena può essere superata se il condannato collabora con la giustizia e dà prova del suo ravvedimento, inserendosi in un apposito circuito socio-rieducativo.

2. La differenza tra ergastolo ostativo ed ergastolo comune

Molti, sbagliando, pensano che tra l’ergastolo comune e il cosiddetto ergastolo ostativo, non ci sia nessuna differenza, e il secondo a volte non è neanche noto.

L’ergastolo comune è il tipo di ergastolo semplice, vale a dire, quella che viene assegnata a coloro che non hanno commesso reati di tipo ostativo.

Gli ergastolani comuni possono richiedere la liberazione anticipata e i permessi premio,

a condizione che mantengano una buona condotta e che diano prova di ravvedimento partecipando a percorsi di reinserimento socio-culturale.

Diversa è la normativa che stabilisce cosa possono ottenere gli ergastolani ostativi rispetto a quelli comuni.

I condannati all’ergastolo ostativo possono usufruire dei benefici penitenziari se collaborano attivamente con la giustizia ed è per questo motivo che questa disciplina ad oggi ha sollevato non pochi dubbi e perplessità nell’ambito della legittimità costituzionale.

Abolendo la pena dell’ergastolo ostativo i condannati potrebbero decidere di non collaborare più con la giustizia e ottenere lo stesso i benefici penitenziari attraverso la buona condotta e la corretta esecuzione di percorsi socio-rieducativi.


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3. L’ergastolo nel mondo

Austria

La legge in Austria ammette il carcere a vita.

Dopo un periodo minimo di 15 anni, è possibile un provvedimento di scarcerazione, se e quando viene accertato che non c’è più possibilità di recidiva.

La decisione è a completa discrezione della Corte d’Appello, e può essere impugnata davanti alla Corte Suprema.

In alternativa, il Presidente della Repubblica può decidere un provvedimento di grazia, su proposta del ministero della giustizia.

I detenuti che hanno commesso reato a una età inferiore a 21 anni possono essere condannati a un massimo di vent’anni di prigione.

Australia

Presente in alcuni stati per reati eccezionalmente gravi.

Katherine Mary Knight è stata la prima donna nel paese ad essere condannata all’ergastolo per l’omicidio del suo compagno.

Belgio

In Belgio, la pena dell’ergastolo è assimilata a trent’anni di reclusione al fine di calcolare dopo quanto tempo il detenuto può beneficiare di un provvedimento di scarcerazione.

Può essere liberato dopo aver scontato un terzo della pena, se prima della condanna è incensurato, oppure dopo aver scontato due terzi della pena, in caso di recidiva.

La soluzione è deliberata da un Tribunale ed è possibile un ricorso in Appello.

Città del Vaticano

Nella Città del Vaticano l’ergastolo è stata una pena in vigore sino al 12 luglio 2013.

Da quella data, Papa Francesco ha sostituito, con un motu proprio, la pena con la reclusione sino a un massimo di 35 anni.

Danimarca

In Danimarca i detenuti possono presentare una richiesta di riduzione della pena dopo 12 anni di reclusione e a condizione di un’iniziativa del ministro della giustizia, del re o della regina di Danimarca che possono concedere la grazia, soggetta a un periodo di cinque anni durante il quale il provvedimento può essere revocato.

I detenuti condannati all’ergastolo, nella maggioranza dei casi, sono sottoposti a nessun anno di detenzione effettiva salvo quelli particolarmente gravi.

I condannati ritenuti socialmente pericolosi possono essere sottoposti a una detenzione di durata indefinita, sino a quando non si ritiene che sia scomparso il pericolo.

In media, i condannati ritenuti socialmente pericolosi sono sottoposti a 9 anni di carcere dopodiché il beneficio di un provvedimento di scarcerazione subordina a un periodo cautelare di cinque anni.

Francia

In Francia le persone condannate all’ergastolo, prima incensurate, possono beneficiare di un provvedimento di scarcerazione dopo 18 anni, che la corte giudicante può elevare a un minimo di 22 anni per quanti hanno commesso una recidiva.

Esclusivamente per infanticidio con torture, l’ergastolo può essere convertito in un minimo di 30 anni di carcere.

È possibile una scarcerazione prima di questi termini solamente per gravi motivi di salute.

Finlandia

Il Presidente della Finlandia è l’unica persona che ha il potere di concedere la grazia alle persone condannate all’ergastolo.

A partire dall’ 1 ottobre 2006 però, questo potere è stato concesso anche alla Corte d’Appello di Helsinki.

Un condannato all’ergastolo potrà chiedere la libertà dopo un minimo di 11 anni di carcere.

Se la richiesta fosse respinta, potrà essere presentata una nuova richiesta dopo un anno.

Se la richiesta fosse accettata, il detenuto sarà sottoposto a tre anni di libertà vigilata, durante i quali non dovrà commettere nessun illecito, prima che gli sia concessa la libertà piena.

Se il detenuto aveva meno di 21 anni di età quando è stato commesso il reato, la prima richiesta di scarcerazione potrà essere presentata dopo dieci anni.

Una persona che ha commesso un reato da minorenne non potrà essere condannata all’ergastolo.

Germania

In Germania la condanna alla lebenslange Freiheitsstrafe (reclusione a vita) comporta che occorra scontare un minimo di 15 anni di pena prima di potere presentare una domanda di scarcerazione (§ 49 Abs. 1 Nr. 1 StGB).

La Corte Costituzionale tedesca ha affermato che il carcere a vita, eliminando qualsiasi prospettiva di recuperare la propria libertà, lede la dignità della persona tutelata come principio fondamentale dalla costituzione tedesca (Art. 1 GG).

Nei casi nei quali il detenuto rappresenti un pericolo attuale ed evidente per la sicurezza della società, la sentenza di condanna può prevedere un altro periodo di detenzione preventiva a valle della condanna legata al reato.

Questo secondo periodo di detenzione non è considerato punitivo, bensì è visto come una misura di protezione della sicurezza pubblica.

La carcerazione preventiva può essere prorogata a tempo indefinito sino a quando non si sia accertato che il condannato difficilmente commetterà altri crimini.

La carcerazione preventiva può durare più di dieci anni, ed è utilizzata esclusivamente in casi eccezionali.

A partire dal 2006 è possibile disporre la carcerazione preventiva anche a seguito di una precedente sentenza di condanna, se nel periodo intermedio si manifesta il rischio di una pericolosità sociale da parte del detenuto. Una persona minorenne non può essere condannata all’ergastolo; la massima pena per i minorenni è di dieci anni di carcere.

4. L’ergastolo in Italia

In Italia l’ergastolo è la massima pena prevista nell’ordinamento giuridico penale per un delitto.

E’ previsto dall’articolo del 22 codice penale.

La pena è perpetua, vale a dire a vita, (nonostante, dopo i 26 anni di carcere, il detenuto possa richiedere la “libertà condizionale” per “buona condotta”) ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e con l’isolamento notturno.

Questa restrizione, introdotta per impedire promiscuità sessuali e non fra i detenuti, è stata modificata implicitamente dall’art. 6. 2 della legge 26 luglio 1975 nº 354, che dispone che “i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in camere dotate di uno o più posti senza distinguere la pena da eseguire”, e dunque che i condannati all’ergastolo possano passare le notti in condizioni di non isolamento. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al lavoro all’aperto.

In Italia esistono due tipi di ergastolo: quello normale e quello ostativo. Il primo, normale, concede al condannato la possibilità di usufruire dei benefici previsti dalla legge (ad esempio: assegnazione lavoro all’esterno; permessi premio; misure alternative alla detenzione; affidamento in prova, detenzione domiciliare, ecc.). Il secondo, che è invece un regime di eccezione, nega al detenuto ogni beneficio penitenziario, a meno che non sia un collaboratore di giustizia.

“Ostativo” ha quindi il significato di “impeditivo” dei benefici suddetti ed è riferito a particolari reati considerati efferati: associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c. p.), associazione finalizzata al traffico di droga (art. 74 D.P.R. n. 309/1990), ecc., reati che appunto ostano, o ostacolano, la concessione dei benefici sopraelencati. I detenuti all’ergastolo ostativo (in maggioranza condannati per omicidi legati alla mafia) possono rientrare nel regime normale solo nel caso che essi diventino collaboratori di giustizia (i cosiddetti pentiti)[7].

Il Partito Radicale propose un referendum abrogativo nel 1981 per l’abolizione dell’ergastolo, ma vinse il fronte del no.

5. Problemi di costituzionalità

Nonostante l’ergastolo semplice sia teoricamente perpetuo, non è in realtà quasi mai scontato completamente. Il carattere teoricamente perpetuo della pena, previsto dal codice penale del 1930, pone infatti gravi problemi di compatibilità con l’art. 27 comma 3 della Costituzione e con la Legge Gozzini che a detto articolo dà attuazione. Recita, infatti, tale articolo: “Le pene […] devono tendere alla rieducazione del condannato”; chiaramente una pena che esclude dalla vita sociale un individuo in perpetuità non può avere alcuno scopo rieducativo, cioè non può facilitare il reinserimento sociale del condannato. Ripetutamente poste all’attenzione della Corte costituzionale da parte dei giudici di merito, le doglianze sull’incostituzionalità dell’ergastolo sono state sempre respinte sull’assunto che “funzione e fine della pena non sia solo il riadattamento dei delinquenti” e che la pena dell’ergastolo, a seguito dei vari benefici astrattamente concedibili ai condannati, “non riveste più i caratteri della perpetuità” (Sentenza della Corte costituzionale n. 264 del 1974).

Grazie all’intervento della Corte costituzionale, tale pena è stata poi esclusa per i minori imputabili, perché incompatibile con la finalità rieducativa cui devono tendere le pene previste per i minori d’età.

Liberazione condizionale e fine pena

Tuttavia, vi è da sottolineare che il carattere di perpetuità di tale pena è mitigato dalla possibilità concessa al condannato di essere ammesso alla libertà condizionale dopo avere scontato 26 anni di pena, qualora ne venga ritenuto attendibilmente provato il ravvedimento.

Tale limite è ulteriormente eroso dalla riduzione di pena prevista per la buona condotta del detenuto, che, grazie all’istituto della liberazione anticipata, ogni sei mesi di reclusione effettivamente subita si vede computati come scontati ulteriori 45 giorni di pena; per cui, i 26 anni necessari all’ottenimento della liberazione condizionale si riducono a 21. D’altro canto, la riforma dell’ordinamento penitenziario italiano del 1975, attraverso le previsioni degli artt. 30-ter, comma 4, lett. d) e 50, comma 5 della legge n. 354/1975, poi dalla legge Gozzini, ha contribuito a rimodellare i contenuti dell’ergastolo anche al di là dei profili che attengono alla liberazione condizionale: ha consentito infatti che il condannato all’ergastolo non ostativo possa essere ammesso, se ritenuto non pericoloso e dopo l’espiazione di almeno dieci anni di pena, ai permessi premio, nonché, dopo vent’anni, alla semilibertà; anche per il raggiungimento di tali termini è valida la riduzione di pena per buona condotta, abbassando la soglia temporale necessaria all’ottenimento di misure di attenuazione della detenzione.

Ottenuta la liberazione condizionale, il condannato all’ergastolo è sottoposto per cinque anni ad un regime di libertà vigilata, con prescrizioni e obblighi da rispettare.

Se la sua condotta rimane soddisfacente, al termine di questo periodo la pena è considerata definitivamente estinta e il reo torna, dunque, ad essere un cittadino libero.

Le suddette disposizioni si applicano anche nel caso di ergastoli multipli comminati allo stesso individuo.

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